Art. 11 
 
 
                        Transito di esplosivi 
 
  1. In conformita' alla decisione n. 2004/388/CE  della  Commissione
dell'Unione europea, del 15 aprile 2004, il transito di esplosivi sul
territorio   nazionale   deve   essere   autorizzato   dal   prefetto
territorialmente competente per il luogo di ingresso. 
  2. Il titolare dell'autorizzazione di cui  al  comma  1  o  un  suo
rappresentante comunica l'avvenuto transito  alla  stessa  prefettura
che ha rilasciato l'autorizzazione entro cinque giorni dalla data del
transito medesimo. 
 
            NOTE ALL'ART. 11 
            Per i riferimenti normativi della decisione  2004/388/CE,
          della Commissione delle Comunita' europee,  del  15  aprile
          2004 si veda nelle note alle premesse. 
            La Convenzione internazionale di Bruxelles, del 1  luglio
          1969,   relativa   al   reciproco   riconoscimento    delle
          punzonature di prova delle armi da fuoco portatili e' stata
          ratificata con legge 12 dicembre 1973,  n.  993  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1974, n. 46. 
            Il testo dell'articolo 54 del  regio  decreto  18  giugno
          1931, n.  773,  citato  nelle  note  alle  premesse,  cosi'
          recita: 
            "Art. 54 (art. 53 T.U. 1926) 
            Salvo il  disposto  dell'art.  28  per  le  munizioni  da
          guerra,  non  possono  introdursi  nello   Stato   prodotti
          esplodenti di qualsiasi specie senza licenza  del  ministro
          dell'interno, da rilasciarsi volta per volta. 
            La licenza non puo' essere conceduta se  l'esplosivo  non
          sia stato gia' riconosciuto e classificato. 
            Queste  disposizioni  non  si  applicano  rispetto   agli
          esplosivi di  transito,  per  i  quali  e'  sufficiente  la
          licenza del prefetto della provincia  per  cui  i  prodotti
          entrano nello Stato.