Art. 11 Transito di esplosivi 1. In conformita' alla decisione n. 2004/388/CE della Commissione dell'Unione europea, del 15 aprile 2004, il transito di esplosivi sul territorio nazionale deve essere autorizzato dal prefetto territorialmente competente per il luogo di ingresso. 2. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o un suo rappresentante comunica l'avvenuto transito alla stessa prefettura che ha rilasciato l'autorizzazione entro cinque giorni dalla data del transito medesimo.
NOTE ALL'ART. 11 Per i riferimenti normativi della decisione 2004/388/CE, della Commissione delle Comunita' europee, del 15 aprile 2004 si veda nelle note alle premesse. La Convenzione internazionale di Bruxelles, del 1 luglio 1969, relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili e' stata ratificata con legge 12 dicembre 1973, n. 993 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1974, n. 46. Il testo dell'articolo 54 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: "Art. 54 (art. 53 T.U. 1926) Salvo il disposto dell'art. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del ministro dell'interno, da rilasciarsi volta per volta. La licenza non puo' essere conceduta se l'esplosivo non sia stato gia' riconosciuto e classificato. Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali e' sufficiente la licenza del prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato.