Art. 12 Trasferimenti di munizioni da uno Stato membro 1. Chi intende introdurre nel territorio nazionale munizioni per uso civile provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea deve munirsi dell'autorizzazione rilasciata dalle competenti autorita' dello Stato di origine, previo apposito nulla-osta rilasciato dal prefetto territorialmente competente per il luogo di destinazione. 2. La domanda per il rilascio del nulla osta di cui al comma 1 deve contenere: a) le generalita' e la residenza o sede del venditore o cedente e dell'acquirente o cessionario oppure, eventualmente, del proprietario; b) l'indirizzo del luogo di partenza e di quello in cui verranno spedite o trasportate le munizioni; c) la specie e la quantita' di munizioni che fanno parte della spedizione o del trasporto; d) i dati che consentono l'identificazione delle munizioni nonche' l'indicazione che esse hanno formato oggetto di controllo in base alle disposizioni della convenzione 1° luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili; e) l'indicazione del mezzo di trasferimento; f) la data di partenza e la data prevista per l'arrivo delle munizioni. 3. Al piu' tardi al momento del trasferimento, l'interessato e' tenuto a comunicare, altresi', eventuali Stati membri di transito. 4. In caso di trasferimento tra armaioli le informazioni relative al mezzo di trasferimento, alla data di partenza e alla data prevista per l'arrivo delle munizioni non sono richieste. 5. Il nulla-osta di cui al comma 1 e' rilasciato in presenza delle condizioni e dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio della licenza di cui all'articolo 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 6. L'autorizzazione ed il nulla-osta di cui al comma 1 devono accompagnare le munizioni fino al luogo di destinazione e devono essere esibite ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.