Art. 12 
 
 
           Trasferimenti di munizioni da uno Stato membro 
 
  1. Chi intende introdurre nel territorio  nazionale  munizioni  per
uso civile provenienti da uno Stato membro dell'Unione  europea  deve
munirsi dell'autorizzazione  rilasciata  dalle  competenti  autorita'
dello Stato di origine, previo  apposito  nulla-osta  rilasciato  dal
prefetto territorialmente competente per il luogo di destinazione. 
  2. La domanda per il rilascio del nulla osta di cui al comma 1 deve
contenere: 
    a) le generalita' e la residenza o sede del venditore o cedente e
dell'acquirente   o   cessionario    oppure,    eventualmente,    del
proprietario; 
    b) l'indirizzo del luogo di partenza e di quello in cui  verranno
spedite o trasportate le munizioni; 
    c) la specie e la quantita' di munizioni che  fanno  parte  della
spedizione o del trasporto; 
    d)  i  dati  che  consentono  l'identificazione  delle  munizioni
nonche' l'indicazione che esse hanno formato oggetto di controllo  in
base alle disposizioni della convenzione 1° luglio 1969  relativa  al
reciproco riconoscimento delle punzonature di  prova  delle  armi  da
fuoco portatili; 
    e) l'indicazione del mezzo di trasferimento; 
    f) la data di partenza e la  data  prevista  per  l'arrivo  delle
munizioni. 
  3. Al piu' tardi al momento  del  trasferimento,  l'interessato  e'
tenuto a comunicare, altresi', eventuali Stati membri di transito. 
  4. In caso di trasferimento tra armaioli le  informazioni  relative
al mezzo di trasferimento, alla data di partenza e alla data prevista
per l'arrivo delle munizioni non sono richieste. 
  5. Il nulla-osta di cui al comma 1 e' rilasciato in presenza  delle
condizioni e dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio della
licenza di cui  all'articolo  54  del  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto  18  giugno  1931,  n.
773. 
  6. L'autorizzazione ed il nulla-osta  di  cui  al  comma  1  devono
accompagnare le munizioni fino al  luogo  di  destinazione  e  devono
essere esibite  ad  ogni  richiesta  degli  ufficiali  ed  agenti  di
pubblica sicurezza.