Art. 13 
 
 
          Trasferimenti di munizioni verso uno Stato membro 
 
  1. Chi intende trasferire  verso  uno  Stato  membro  della  Unione
europea munizioni per  uso  civile  deve  munirsi  di  autorizzazione
rilasciata dal prefetto territorialmente competente per il  luogo  di
partenza. 
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata in presenza dei
presupposti,  delle  condizioni  e  dei  requisiti  previsti  per  il
rilascio della licenza di trasporto, di cui all'articolo 47 del testo
unico delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  e  previa  acquisizione
dell'autorizzazione della competente autorita' nazionale dello  Stato
di destinazione, ove prevista. 
  3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1
contiene le indicazioni  previste  dall'articolo  12,  comma  2,  del
presente decreto. 
  4. In caso di trasferimento tra armaioli le  informazioni  relative
al mezzo di trasferimento, alla data di partenza e alla data prevista
per l'arrivo delle munizioni non sono richieste. 
  5.  L'autorizzazione  deve  accompagnare  le   munizioni   fino   a
destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta degli  ufficiali
e agenti di pubblica sicurezza. 
 
            NOTE ALL'ART. 13 
            Il testo dell'articolo 54 del testo unico delle leggi  di
          pubblica sicurezza, citato nelle note alle premesse,  cosi'
          recita: 
            "Art. 47 (art. 46 T.U. 1926) 
            Senza licenza del Prefetto e' vietato fabbricare,  tenere
          in  deposito,  vendere  o  trasportare  polveri  piriche  o
          qualsiasi  altro  esplosivo  diverso  da  quelli   indicati
          nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i
          prodotti  affini,  ovvero  materie  e  sostanze  atte  alla
          composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti. 
            E' vietato altresi', senza licenza del  Prefetto,  tenere
          in deposito, vendere o trasportare  polveri  senza  fumo  a
          base di nitrocellulosa o nitroglicerina.