Art. 14 
 
 
              Deroghe per ragioni di sicurezza pubblica 
 
  1. Fermo quanto stabilito dagli articoli 39 e 40  del  testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato  con  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il
prefetto competente per  territorio  puo',  con  ordinanza  motivata,
sospendere i trasferimenti di esplosivi o di  munizioni  disciplinati
dal  presente  decreto,  od  imporre  particolari  prescrizioni   per
prevenire la detenzione o l'uso illecito di detto materiale. 
  2. Il  prefetto  comunica  senza  indugio  le  misure  adottate  al
Ministero  dell'interno,  per  le  conseguenti   comunicazioni   alla
Commissione dell'Unione europea. 
  3. Il Ministro dell'interno puo' in qualsiasi momento  disporre  la
sospensione della fabbricazione, il divieto di vendita o  cessione  a
qualsiasi  titolo,  nonche'  la  consegna  per  essere  custoditi  in
depositi, a cura dell'autorita' di  pubblica  sicurezza  o  militare,
degli esplosivi per uso civile che, pur muniti della marcatura CE  di
conformita'  ed  impiegati  conformemente  alla  loro   destinazione,
risultino pericolosi per la sicurezza o l'incolumita'  pubblica.  Del
provvedimento e'  data  comunicazione  alla  Commissione  dell'Unione
europea. 
 
            NOTE ALL'ART. 14 
            Il testo degli articoli 39 e 40  del  testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza, regio decreto 18 giugno  1931,
          n. 773, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: 
            "Art. 39 (art. 38 T.U. 1926) 
            Il prefetto ha facolta' di vietare  la  detenzione  delle
          armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini
          dell'articolo precedente, alle persone ritenute  capaci  di
          abusarne. 
            Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica
          sicurezza provvedono  all'immediato  ritiro  cautelare  dei
          materiali  di  cui  al  primo  comma,   dandone   immediata
          comunicazione al prefetto. Quando sussistono le  condizioni
          di cui al primo comma, con il provvedimento di  divieto  il
          prefetto assegna all'interessato un termine di  150  giorni
          per l'eventuale cessione a terzi dei materiali  di  cui  al
          medesimo comma. Nello stesso termine l'interessato comunica
          al  prefetto  l'avvenuta  cessione.  Il  provvedimento   di
          divieto dispone, in caso di mancata cessione,  la  confisca
          dei materiali ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della
          legge 22 maggio 1975, n. 152." 
            "Art. 40 (art. 39 T.U. 1926) 
            Il  Prefetto  puo',  per  ragioni  di  ordine   pubblico,
          disporre, in qualunque tempo, che le armi, le  munizioni  e
          le materie esplodenti, di cui  negli  articoli  precedenti,
          siano  consegnate,  per  essere  custodite  in  determinati
          depositi a cura  dell'autorita'  di  pubblica  sicurezza  o
          dell'autorita' militare.