Art. 14 Deroghe per ragioni di sicurezza pubblica 1. Fermo quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il prefetto competente per territorio puo', con ordinanza motivata, sospendere i trasferimenti di esplosivi o di munizioni disciplinati dal presente decreto, od imporre particolari prescrizioni per prevenire la detenzione o l'uso illecito di detto materiale. 2. Il prefetto comunica senza indugio le misure adottate al Ministero dell'interno, per le conseguenti comunicazioni alla Commissione dell'Unione europea. 3. Il Ministro dell'interno puo' in qualsiasi momento disporre la sospensione della fabbricazione, il divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo, nonche' la consegna per essere custoditi in depositi, a cura dell'autorita' di pubblica sicurezza o militare, degli esplosivi per uso civile che, pur muniti della marcatura CE di conformita' ed impiegati conformemente alla loro destinazione, risultino pericolosi per la sicurezza o l'incolumita' pubblica. Del provvedimento e' data comunicazione alla Commissione dell'Unione europea.
NOTE ALL'ART. 14 Il testo degli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: "Art. 39 (art. 38 T.U. 1926) Il prefetto ha facolta' di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne. Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l'interessato comunica al prefetto l'avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152." "Art. 40 (art. 39 T.U. 1926) Il Prefetto puo', per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorita' di pubblica sicurezza o dell'autorita' militare.