Art. 15 
 
 
                       Scambio di informazioni 
 
  1. Il prefetto competente all'espletamento delle formalita' di  cui
agli articoli 10, 11, 12 e 13 provvede allo  scambio  delle  relative
informazioni con le autorita' degli altri stati membri. 
  2. Ogni altra informazione, relativa ai medesimi articoli, e' messa
a disposizione della Commissione  e  degli  altri  Stati  membri  dal
Ministero  dell'interno,  unitamente  alle  informazioni   aggiornate
relative agli operatori economici in possesso di  una  licenza  o  di
un'autorizzazione di cui all'articolo 17.