Art. 16 
 
 
          Identificazione e tracciabilita' degli esplosivi 
 
  1. L'identificazione univoca e la  tracciabilita'  degli  esplosivi
per  uso  civile  e'  disciplinata  dalle  disposizioni  del  decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, recante attuazione della direttiva
2008/43/CE,  relativa  all'istituzione,  a  norma   della   direttiva
93/15/CEE, di un sistema di identificazione  e  tracciabilita'  degli
esplosivi per uso civile, e successive modificazioni. 
  2. Il sistema di identificazione e tracciabilita'  degli  esplosivi
per  uso  civile  contiene  anche  i  dati  che  si  riferiscono   al
all'identificazione univoca dell'esplosivo, ivi comprese l'ubicazione
durante il periodo in cui l'esplosivo e' in possesso degli  operatori
economici e l'identita' di questi ultimi. 
  3. I dati relativi all'identificazione univoca sono  periodicamente
testati e protetti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali
o dolosi. Tali dati sono conservati per dieci anni a decorrere  dalla
data in cui ha avuto luogo l'operazione  o,  se  gli  esplosivi  sono
stati utilizzati o smaltiti, per un periodo di dieci anni a decorrere
dalla data  in  cui  sono  stati  utilizzati  o  smaltiti,  anche  se
l'operatore economico ha cessato  la  propria  attivita'.  Essi  sono
prontamente  messi  a  disposizione  su  richiesta  delle   autorita'
competenti. 
  4. All'articolo 55, terzo comma, secondo periodo  del  testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza  approvato  con  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, le  parole:  "50  anni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "10 anni". 
 
            NOTE ALL'ART. 16 
            Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo  25
          gennaio 2010, n. 8 si veda nelle note alle premesse. 
            Il testo dell'articolo 55 del citato  testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza, regio decreto 18 giugno  1931,
          n. 773, come modificato dal presente  decreto  legislativo,
          cosi' recita: 
            "Art. 55 (art. 54 T.U. 1926) 
            Gli  esercenti  fabbriche,  depositi   o   rivendite   di
          esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a  tenere  un
          registro  delle  operazioni  giornaliere,  in  cui  saranno
          indicate le generalita'  delle  persone  con  le  quali  le
          operazioni stesse sono compiute. Il registro e'  tenuto  in
          formato elettronico,  secondo  le  modalita'  definite  nel
          regolamento. I rivenditori  di  materie  esplodenti  devono
          altresi'  comunicare  mensilmente  all'ufficio  di  polizia
          competente per territorio le generalita'  delle  persone  e
          delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la
          specie, i contrassegni e la  quantita'  delle  munizioni  e
          degli  esplosivi  venduti  e   gli   estremi   dei   titoli
          abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. 
            Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta  degli
          ufficiali od agenti di pubblica  sicurezza  e  deve  essere
          conservato per un periodo di cinquanta anni anche  dopo  la
          cessazione dell'attivita'. 
            Alla  cessazione   dell'attivita',   i   registri   delle
          operazioni  giornaliere,  sia  in  formato   cartaceo   che
          elettronico,  devono  essere  consegnati  all'Autorita'  di
          pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che  ne
          curera' la conservazione  per  il  periodo  necessario.  Le
          informazioni registrate  nel  sistema  informatico  di  cui
          all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010,  n.
          8, devono essere conservate per i 10 anni  successivi  alla
          cessazione dell'attivita'. 
            E' vietato vendere  o  in  qualsiasi  altro  modo  cedere
          materie esplodenti di Iª, IIª, IIIª, IVª  e  Vª  categoria,
          gruppo A e gruppo B, a privati  che  non  siano  muniti  di
          permesso di porto d'armi ovvero di  nulla  osta  rilasciato
          dal Questore, nonche' materie esplodenti di  Vª  categoria,
          gruppo C, a privati che non siano  maggiorenni  e  che  non
          esibiscano un documento di identita' in corso di validita'.
          Il nulla osta non puo' essere rilasciato a  minori:  ha  la
          validita' di un mese ed  e'  esente  da  ogni  tributo.  La
          domanda e' redatta in carta libera. 
            Il Questore puo' subordinare il rilascio del  nulla  osta
          di  cui  al  comma  precedente,   alla   presentazione   di
          certificato  del  medico  provinciale,   o   dell'ufficiale
          sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il
          richiedente non e' affetto da malattie  mentali  oppure  da
          vizi  che  ne  diminuiscono,  anche   temporaneamente,   la
          capacita' di intendere e di volere. 
            Il contravventore e' punito con l'arresto da nove mesi  a
          tre anni e con l'ammenda non inferiore  a  euro  154  (lire
          300.000). 
            Gli   obblighi   di   registrazione   delle    operazioni
          giornaliere  e  di  comunicazione  mensile  all'ufficio  di
          polizia competente per territorio  non  si  applicano  alle
          materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E. 
            L'acquirente  o  cessionario  di  materie  esplodenti  in
          violazione delle norme del presente articolo e' punito  con
          l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a  euro
          154 (lire 300.000).".