Art. 17 
 
 
                      Licenza o autorizzazione 
 
  1. Per  poter  fabbricare,  immagazzinare,  utilizzare,  importare,
esportare,  trasferire  o  commerciare   esplosivi,   gli   operatori
economici  devono  essere   muniti   di   apposita   licenza   o   di
autorizzazione, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di
pubblica sicurezza. 
  2.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  27  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, le disposizioni di
cui al comma 1  non  si  applicano  ai  dipendenti  di  un  operatore
economico in possesso di una licenza o di un'autorizzazione. 
 
            NOTE ALL'ART. 17 
            Il testo dell'articolo  27  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  19  marzo  1956,  n.   302   (Norme   di
          prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  integrative  di
          quelle generali emanate con D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1956, n. 105,
          S.O., cosi' recita: 
            "Art. 27. Licenza per il mestiere del fochino. 
            Le operazioni di: 
          a) disgelamento delle dinamiti; 
          b) confezionamento ed innesco delle cariche  e  caricamento
             dei fori da mina; 
          c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico; 
          d) eliminazione delle cariche inesplose; 
            devono  essere  effettuate  esclusivamente  da  personale
          munito di  speciale  licenza,  da  rilasciarsi,  su  parere
          favorevole della Commissione tecnica  provinciale  per  gli
          esplosivi, dal Prefetto previo  accertamento  del  possesso
          dei  requisiti  soggettivi  di  idoneita'  da   parte   del
          richiedente all'esercizio del predetto mestiere. 
            La Commissione, di cui al comma precedente, e'  integrata
          da due  ispettori  del  lavoro,  di  cui  uno  laureato  in
          ingegneria e uno in medicina. 
            La Commissione deve accertare nel candidato il possesso: 
          a) dei  requisiti  fisici  indispensabili  (vista,   udito,
             funzionalita' degli arti); 
          b) della capacita' intellettuale e della  cultura  generale
             indispensabili; 
          c) delle cognizioni proprie del mestiere; 
          d) della conoscenza delle norme di  sicurezza  e  di  legge
             riguardanti l'impiego  degli  esplosivi  nei  lavori  da
             mina. 
            Gli aspiranti alla  licenza  devono  far  pervenire  alla
          Prefettura  competente,  una  domanda   in   carta   libera
          specificante l'oggetto della richiesta, le generalita'  del
          richiedente, il domicilio o recapito. 
            All'esame gli aspiranti devono  esibire  il  libretto  di
          lavoro e gli eventuali documenti del lavoro prestato. 
            A datare dal 1° luglio 1958  potranno  essere  incaricati
          delle  mansioni  indicate  nel  primo  comma  del  presente
          articolo soltanto i fochini muniti di licenza. 
            Fino al 30 giugno 1960 i fochini che dimostrano  di  aver
          esercitato  il  mestiere  ininterrottamente  da  tre  anni,
          possono ottenere la licenza senza esame.".