Art. 13 
 
             Modifica alla legge 25 giugno 2003, n. 155 
 
  1. L'articolo 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155,  e'  sostituito
dal seguente: 
  «Art. 1 (Distribuzione di prodotti alimentari,  farmaceutici  e  di
altri prodotti a  fini  di  solidarieta'  sociale).  -  1.  Gli  enti
pubblici nonche' gli enti privati costituiti  per  il  perseguimento,
senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in
attuazione del principio  di  sussidiarieta'  e  in  coerenza  con  i
rispettivi  statuti  o  atti  costitutivi,  promuovono  e  realizzano
attivita' d'interesse generale anche  mediante  la  produzione  e  lo
scambio di beni e servizi  di  utilita'  sociale  nonche'  attraverso
forme di mutualita', compresi i soggetti di cui all'articolo  10  del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano,  a  fini
di beneficenza, distribuzione gratuita  di  prodotti  alimentari,  di
prodotti farmaceutici  e  di  altri  prodotti  agli  indigenti,  sono
equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori  finali,
ai fini del corretto stato di conservazione,  trasporto,  deposito  e
utilizzo degli stessi».