Art. 11 Disposizioni concernenti altre attivita' del Corpo forestale dello Stato 1. In relazione al riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonche' nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e all'attribuzione delle funzioni di cui agli articoli 7, 9 e 10, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede alle seguenti attivita': a) rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali; b) certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all'articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unita' specializzate dell'Arma dei carabinieri; c) tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10. 2. All'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con il personale trasferito ai sensi dell'articolo 12, comma 1, ultimo periodo. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' adeguata la struttura organizzativa del predetto Ministero.