Art. 11 
 
Disposizioni concernenti altre attivita' del  Corpo  forestale  dello
                                Stato 
 
  1. In relazione al riordino delle funzioni  di  polizia  di  tutela
dell'ambiente, del territorio e del mare,  nonche'  nel  campo  della
sicurezza   e   dei   controlli   nel   settore   agroalimentare    e
all'attribuzione delle funzioni di cui agli articoli 7, 9  e  10,  il
Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali  provvede
alle seguenti attivita': 
  a) rappresentanza e tutela degli interessi forestali  nazionali  in
sede europea e internazionale e raccordo con le  politiche  forestali
regionali; 
  b) certificazione in  materia  di  commercio  internazionale  e  di
detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione,
di cui all'articolo 8-quinquies, comma  3-quinquies,  della  legge  7
febbraio 1992, n. 150, tramite le unita' specializzate dell'Arma  dei
carabinieri; 
  c) tenuta dell'elenco  degli  alberi  monumentali  e  rilascio  del
parere di cui all'articolo 7, commi 2 e 4,  della  legge  14  gennaio
2013, n. 10. 
  2. All'esercizio delle attivita' di cui al comma  1,  il  Ministero
delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  provvede  con  il
personale trasferito ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  1,  ultimo
periodo. A tal fine, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri da adottare ai sensi  dell'articolo  2,  comma  10-ter,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e'  adeguata  la  struttura
organizzativa del predetto Ministero.