Art. 4 
 
 
                Disposizioni integrative e correttive 
               del decreto legislativo n. 150 del 2015 
 
  1. Al decreto legislativo  n.  150  del  2015,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 2, la lettera  e)  e'  sostituita  dalla
seguente: «e) le Agenzie per il lavoro  di  cui  all'articolo  4  del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i soggetti autorizzati
allo  svolgimento  delle  attivita'  di  intermediazione   ai   sensi
dell'articolo  6  del  medesimo  decreto  legislativo  e  i  soggetti
accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12;»; 
    b) all'articolo 3, comma 3, la lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «a) definizione del concetto di offerta di lavoro congrua  ai  fini
di cui all'articolo 25;». 
    c) all'articolo 4, comma 9, il quarto periodo e'  sostituito  dal
seguente: «Al personale dell'ISFOL trasferito all'ANPAL  continua  ad
applicarsi il contratto collettivo nazionale applicato  dall'ente  di
provenienza.»; 
    d) all'articolo 5, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. L'ANPAL effettua la verifica dei residui passivi  a  valere
sul  Fondo  di  rotazione  di  cui  all'articolo  9,  comma  5,   del
decreto-legge n. 148 del 1993, relativi a impegni assunti prima della
data di entrata in vigore della presente  disposizione.  Con  decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con
il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  sono  individuate  le
risorse da disimpegnare a seguito della  verifica  di  cui  al  primo
periodo. Il 50 per cento delle risorse disimpegnate confluisce in una
gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso fondo
di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative  del
Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  il  quale  dispone
delle risorse confluite nella gestione a stralcio separata  delegando
l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti.»; 
    e)  all'articolo  9,  comma  1,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1) alla lettera a), le parole «dei servizi per il lavoro»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei servizi e delle  misure  di  politica
attiva del lavoro di cui all'articolo 18»; 
      2) dopo la lettera q), e' aggiunta la seguente: 
  «q-bis) svolgimento delle attivita' gia' in capo al  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  in  materia  di  promozione   e
coordinamento  dei  programmi  formativi   destinati   alle   persone
disoccupate,  ai  fini  della   qualificazione   e   riqualificazione
professionale,   dell'autoimpiego   e   dell'immediato    inserimento
lavorativo, nel rispetto  delle  competenze  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano.»; 
    f) all'articolo 10, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Con  effetto  dal  1°  dicembre  2016,  l'Istituto  per  lo
sviluppo della formazione professionale  dei  lavoratori,  costituito
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973,  n.  478,
assume la denominazione di Istituto  nazionale  per  l'analisi  delle
politiche  pubbliche  (INAPP)  e   conseguentemente   ogni   richiamo
all'Istituto per  lo  sviluppo  della  formazione  professionale  dei
lavoratori e all'ISFOL contenuto in  disposizioni  normative  vigenti
deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per
l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.»; 
    g) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, dopo le parole «il Ministero del lavoro e  delle
politiche  sociali,»  sono  inserite  le  seguenti:   «il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,»; 
      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Al sistema informativo unitario delle politiche del  lavoro
affluiscono i dati relativi alle schede anagrafico-professionali gia'
nella disponibilita' delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano e affluiscono, inoltre, sulla base di  specifiche
convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  i
dati contenuti nella banca  dati  reddituale,  con  riferimento  alle
dichiarazioni  dei  redditi  con  modello  730  o  modello  unico  PF
presentate dalle persone fisiche e alle dichiarazioni con modello 770
semplificato e alle certificazioni uniche  presentate  dai  sostituti
d'imposta, gli esiti delle consultazioni delle banche dati  catastali
e di pubblicita' immobiliare e i dati contenuti nelle banche dati del
Ministero  dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,
contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti e il Sistema nazionale
delle anagrafi degli studenti  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76 nonche' l'Anagrafe nazionale  degli
studenti  universitari  e  dei  laureati  delle  universita'  di  cui
all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  9  maggio  2003,   n.   105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.»; 
    h)  all'articolo  14,  comma  4,  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
  «d-bis) il Presidente dell'Istat o un suo delegato;»; 
      2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
  «e) il Presidente dell'ISFOL o un suo delegato;»; 
    i) all'articolo 19, il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi  di  impiego  che
dichiarano, in forma  telematica,  al  sistema  informativo  unitario
delle politiche  del  lavoro  di  cui  all'articolo  13,  la  propria
immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita'  lavorativa  e
alla  partecipazione  alle  misure  di  politica  attiva  del  lavoro
concordate con il centro per l'impiego»; 
    l) all'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  al  comma  1,  le  parole  «delle  politiche  attive»  sono
sostituite dalle seguenti: «delle politiche del lavoro»; 
      2) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        1.1) alla lettera  c)  sono  aggiunte  in  fine  le  seguenti
parole: «e all'articolo 26»; 
        1.2) la lettera d), e' sostituita dalla seguente: 
  «d) in caso di mancata accettazione,  in  assenza  di  giustificato
motivo, di un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25, la
decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.»; 
    m) all'articolo 23, comma 5, la lettera d), e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «d) l'assunzione dell'onere del soggetto  di  cui  al  comma  1  di
accettare un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25;»; 
    n) all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) nella rubrica, le parole «e di alta  formazione  e  ricerca»
sono soppresse; 
      2) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai
sensi degli articoli  41,  comma  3,  e  43,  comma  1,  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a titolo sperimentale per gli anni
2015 e 2016, le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera  a),
della legge n. 144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni di  euro
per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016 da  destinare
al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per
la qualifica e il diploma professionale,  il  diploma  di  istruzione
secondaria superiore e il  certificato  di  specializzazione  tecnica
superiore e dei  percorsi  formativi  rivolti  all'alternanza  scuola
lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge  n.
183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.». 
  2.  L'importo  di  cui  all'articolo  33,  comma  1,  del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e' incrementato di  30  milioni
di euro per l'anno 2016.  Alla  copertura  dell'onere  derivante  dal
presente  comma  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  16,  comma  7,  del
decreto  legislativo  4  marzo  2015,  n.   22,   come   incrementata
dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015  e
dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015,
n. 208. 
  3. All'articolo 118, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
il secondo periodo e' sostituto dal  seguente:  «La  vigilanza  sulla
gestione dei fondi e' esercitata dall'ANPAL,  istituita  dal  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche  ai  fini  della
revoca dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel  caso
in   cui   vengano   meno   le    condizioni    per    il    rilascio
dell'autorizzazione.». 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Si  riporta  l'articolo   1   del   citato   decreto
          legislativo, n. 150 del 2015, come modificato dal  presente
          decreto: 
              «Art. 1. (Rete Nazionale dei servizi per  le  politiche
          del lavoro). - 1. Il Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali e le regioni e province autonome, per le  parti  di
          rispettiva competenza, esercitano  il  ruolo  di  indirizzo
          politico in materia di  politiche  attive  per  il  lavoro,
          mediante  l'individuazione  di   strategie,   obiettivi   e
          priorita'  che  identificano  la  politica   nazionale   in
          materia, ivi comprese le attivita' relative al collocamento
          dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. 
              2. La rete dei servizi per le politiche del  lavoro  e'
          costituita dai seguenti soggetti, pubblici o privati: 
                a) l'Agenzia Nazionale per le  Politiche  Attive  del
          Lavoro, di cui all'articolo  4  del  presente  decreto,  di
          seguito denominata «ANPAL»; 
                b) le strutture regionali per le Politiche Attive del
          Lavoro di cui all'articolo 11 del presente decreto; 
                c) l'INPS, in relazione alle competenze in materia di
          incentivi e strumenti a sostegno del reddito; 
                d) l'INAIL, in relazione alle competenze  in  materia
          di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone
          con disabilita' da lavoro; 
                e) le Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  i  soggetti
          autorizzati   allo   svolgimento   delle    attivita'    di
          intermediazione  ai  sensi  dell'articolo  6  del  medesimo
          decreto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per
          il lavoro ai sensi dell'articolo 12; 
                f)  i  fondi  interprofessionali  per  la  formazione
          continua di cui all'articolo 118 della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388; 
                g) i fondi bilaterali di cui all'articolo  12,  comma
          4, del decreto legislativo n. 276 del 2003; 
                h)  l'Istituto  per  lo  sviluppo  della   formazione
          professionale  dei  lavoratori  (ISFOL)  e  Italia   Lavoro
          S.p.A.; 
                i) il sistema delle Camere di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura, le universita' e gli istituti di
          scuola secondaria di secondo grado. 
              3. La rete dei servizi  per  le  politiche  del  lavoro
          promuove  l'effettivita'  dei  diritti  al   lavoro,   alla
          formazione ed all'elevazione professionale  previsti  dagli
          articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione ed il diritto  di
          ogni  individuo  ad  accedere  a  servizi  di  collocamento
          gratuito, di cui all'articolo 29 della  Carta  dei  diritti
          fondamentali dell'Unione  europea,  mediante  interventi  e
          servizi volti a migliorare  l'efficienza  del  mercato  del
          lavoro, assicurando, tramite l'attivita'  posta  in  essere
          dalle  strutture  pubbliche  e   private,   accreditate   o
          autorizzate, ai datori di  lavoro  il  soddisfacimento  dei
          fabbisogni di  competenze  ed  ai  lavoratori  il  sostegno
          nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro. 
              4. L'ANPAL esercita il  ruolo  di  coordinamento  della
          rete dei servizi per le politiche del lavoro, nel  rispetto
          delle  competenze  costituzionalmente   riconosciute   alle
          regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. 
              5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
          di Trento e Bolzano esercitano nelle  materie  disciplinate
          dal presente decreto le competenze  ad  esse  spettanti  ai
          sensi dei  rispettivi  statuti,  delle  relative  norme  di
          attuazione  e  delle  norme  speciali  recanti  deleghe  di
          funzioni e,  in  riferimento  alla  provincia  autonoma  di
          Bolzano, anche in materia di uso  della  lingua  tedesca  e
          della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la
          pubblica amministrazione.». 
              -  Si  riporta  l'articolo   4   del   citato   decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276: 
              «Art. 4.  (Agenzie  per  il  lavoro).  - 1.  Presso  il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito
          un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini  dello
          svolgimento   delle    attivita'    di    somministrazione,
          intermediazione,  ricerca  e   selezione   del   personale,
          supporto alla  ricollocazione  professionale.  Il  predetto
          albo e' articolato in cinque sezioni: 
              a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo
          svolgimento di tutte le attivita' di cui all'articolo 20; 
              b)  agenzie  di  somministrazione  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
          attivita' specifiche  di  cui  all'articolo  20,  comma  3,
          lettere da a) a h) 
              c) agenzie di intermediazione; 
              d) agenzie di ricerca e selezione del personale; 
              e)   agenzie   di    supporto    alla    ricollocazione
          professionale. 
              2. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali
          rilascia entro sessanta giorni  dalla  richiesta  e  previo
          accertamento della sussistenza dei  requisiti  giuridici  e
          finanziari  di   cui   all'articolo   5,   l'autorizzazione
          provvisoria all'esercizio  delle  attivita'  per  le  quali
          viene  fatta  richiesta  di   autorizzazione,   provvedendo
          contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel  predetto
          albo. Decorsi due anni, entro i novanta giorni  successivi,
          i soggetti autorizzati possono richiedere  l'autorizzazione
          a tempo indeterminato. Il  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  rilascia   l'autorizzazione   a   tempo
          indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta,  previa
          verifica  del  rispetto  degli  obblighi  di  legge  e  del
          contratto collettivo e, in ogni caso,  subordinatamente  al
          corretto andamento dell'attivita' svolta. 
              3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente
          i  termini   previsti,   la   domanda   di   autorizzazione
          provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata. 
              4. Le agenzie  autorizzate  comunicano  alla  autorita'
          concedente, nonche' alle regioni e alle  province  autonome
          competenti,  gli  spostamenti  di  sede,  l'apertura  delle
          filiali o succursali, la cessazione dell'attivita' ed hanno
          inoltre l'obbligo  di  fornire  alla  autorita'  concedente
          tutte le informazioni da questa richieste. 
              5. Il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,
          con decreto da emanare entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente   decreto   legislativo,
          stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta
          di autorizzazione di cui al  comma  2,  i  criteri  per  la
          verifica del corretto andamento dell' attivita' svolta  cui
          e' subordinato il rilascio  della  autorizzazione  a  tempo
          indeterminato, i criteri e le  modalita'  di  revoca  della
          autorizzazione, nonche' ogni altro  profilo  relativo  alla
          organizzazione e alle modalita' di funzionamento  dell'albo
          delle agenzie per il lavoro. 
              6. L'iscrizione alla  sezione  dell'albo  di  cui  alla
          lettera a), comma 1, comporta automaticamente  l'iscrizione
          della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c),  d),  ed
          e) del predetto albo. L'iscrizione alla  sezione  dell'albo
          di cui al comma 1,  lettera  c),  comporta  automaticamente
          l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere
          d) ed e) del predetto albo. 
              7. L'autorizzazione di cui  al  presente  articolo  non
          puo' essere oggetto di transazione commerciale.». 
              - Si riporta l'articolo 3 del  decreto  legislativo  n.
          150 del 2015, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 3. (Competenze del Ministero del lavoro  e  delle
          politiche  sociali  in  materia  di  politiche  attive  del
          lavoro). - 1. Al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali spettano, oltre a quanto previsto dall'articolo  1,
          comma 1, il potere di  indirizzo  e  vigilanza  sull'ANPAL,
          nonche' le competenze in materia di  verifica  e  controllo
          del rispetto dei livelli essenziali delle  prestazioni  che
          devono essere garantiti su tutto il  territorio  nazionale,
          nonche' quelle in materia di monitoraggio  delle  politiche
          occupazionali e del lavoro. 
              2. Il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,
          esprime parere preventivo sui seguenti atti dell'ANPAL: 
                a) circolari e altri atti interpretativi di norme  di
          legge o regolamento; 
                b)  modalita'  operative  e  ammontare   dell'assegno
          individuale di ricollocazione di cui  all'articolo  23  del
          presente decreto; 
                c)  atti  di  programmazione  e  riprogrammazione  in
          relazione ai programmi  comunitari  gestiti  dall'ANPAL  in
          qualita' di autorita' di gestione. 
              3. Al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali
          compete inoltre, anche su proposta  dell'ANPAL,  l'adozione
          dei seguenti atti: 
                a) definizione del  concetto  di  offerta  di  lavoro
          congrua ai fini di cui all'articolo 25; 
                b)  definizione  delle   linee   di   indirizzo   per
          l'attuazione  della  normativa  nazionale  in  materia   di
          politiche  attive  del  lavoro,  servizi  pubblici  per  il
          lavoro, ivi comprese quelle inerenti il collocamento  della
          gente di mare  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica del 18 aprile 2006, n. 231, di concerto  con  il
          Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   il
          collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del  1999
          e l'inserimento lavorativo dei lavoratori stranieri; 
                c)   indirizzo   sul   sistema    della    formazione
          professionale continua, ivi compresa quella finanziata  dai
          fondi interprofessionali  di  cui  all'articolo  118  della
          legge n. 388 del 2000, nonche' dai fondi bilaterali di  cui
          all'articolo 12, comma 4, del decreto  legislativo  n.  276
          del 2003. 
              4. Con intesa in Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          Bolzano, sono definite  linee  guida  per  l'accreditamento
          degli enti di formazione.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  4,   del   citato   decreto
          legislativo n. 150 del 2015, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 4. (Istituzione  dell'Agenzia  Nazionale  per  le
          Politiche  Attive  del  Lavoro).  -  1.  E'  istituita,   a
          decorrere dal 1° gennaio 2016, senza nuovi o maggiori oneri
          a  carico  della  finanza   pubblica,   l'ANPAL,   al   cui
          funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie
          e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente.  Per
          quanto non specificamente previsto dal presente decreto, si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
              2.  L'ANPAL  e'  dotata  di   personalita'   giuridica,
          autonomia  organizzativa,  regolamentare,   amministrativa,
          contabile e di bilancio ed e' posta sotto la vigilanza  del
          Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  che  ne
          monitora  periodicamente  gli  obiettivi  e   la   corretta
          gestione delle risorse finanziarie. 
              3. L'ANPAL e' sottoposta al controllo della  Corte  dei
          conti ai sensi dell'articolo 3, comma  4,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. 
              4. La dotazione organica dell'ANPAL,  non  superiore  a
          395 unita' ripartite tra le diverse qualifiche, incluse  le
          qualifiche dirigenziali, e' definita con i decreti  di  cui
          al comma 9. Nell'ambito della predetta  dotazione  organica
          e' prevista una posizione dirigenziale di livello generale,
          con funzioni  di  direttore  generale,  e  sette  posizioni
          dirigenziali di  livello  non  generale,  corrispondenti  a
          quelle trasferite  ai  sensi  del  comma  5.  Al  personale
          dirigenziale e non  dirigenziale  di  ruolo  dell'ANPAL  si
          applica,  rispettivamente,  la  contrattazione   collettiva
          dell'Area I e la  contrattazione  collettiva  del  comparto
          Ministeri. 
              5. In relazione al trasferimento di funzioni  all'ANPAL
          la direzione generale per le politiche  attive,  i  servizi
          per il lavoro e la formazione del Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali e' soppressa  e  i  relativi  posti
          funzione di un  dirigente  di  livello  generale  e  cinque
          dirigenti  di  livello   non   generale   sono   trasferiti
          all'ANPAL. Sono altresi' trasferiti all'ANPAL ulteriori due
          uffici dirigenziali di livello non generale dalla direzione
          generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e
          comunicazione  nonche'  dalla  direzione  generale  per  le
          politiche del personale,  l'innovazione  organizzativa,  il
          bilancio - ufficio procedimenti disciplinari. 
              6. L'ISFOL, negli anni 2016 e 2017, non puo'  procedere
          ad assunzioni in relazione alle  cessazioni  di  personale,
          avvenute  negli  anni  2015  e  2016,  presso  il  medesimo
          Istituto e i risparmi derivanti da tali mancate  assunzioni
          affluiscono al bilancio dell'ANPAL, a copertura degli oneri
          di   funzionamento.   Conseguentemente,    il    contributo
          istituzionale per l'ISFOL e' ridotto per un importo pari ai
          risparmi  conseguiti  a  decorrere  dall'anno  2016  ed  e'
          trasferito all'ANPAL. Concorrono  alla  copertura  di  tali
          oneri di funzionamento anche  le  risorse  derivanti  dalle
          economie  per  le  cessazioni  del  personale  delle   aree
          funzionali, gia' in servizio presso la  Direzione  generale
          per le politiche attive, i  servizi  per  il  lavoro  e  la
          formazione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, soppressa ai sensi del comma 5, avvenute nell'anno
          2015, in relazione alle quali l'ANPAL, nell'anno 2016,  non
          puo' procedere a nuove assunzioni. 
              7. In  relazione  ai  trasferimenti  di  personale  dal
          Ministero  del  lavoro  e   delle   politiche   sociali   e
          dall'ISFOL, con i decreti di cui al comma 9 sono trasferite
          al bilancio dell'ANPAL le  somme  relative  alla  copertura
          degli oneri di funzionamento e di personale, ivi inclusa le
          componenti accessorie della retribuzione. 
              8. L'ANPAL  ha  sede  in  Roma  e,  in  fase  di  prima
          applicazione e fino alla definizione di un piano  logistico
          generale    relativo    agli    enti    coinvolti     nella
          riorganizzazione utilizza le sedi gia' in uso al  Ministero
          del Lavoro e delle politiche sociali e all'ISFOL. 
              9. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data
          di entrata in vigore del presente decreto, con decreti  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
          per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione  si
          provvede alla  individuazione  dei  beni  e  delle  risorse
          finanziarie,  umane  e  strumentali   da   trasferire   dal
          Ministero del lavoro e dalle politiche sociali e dell'ISFOL
          all'ANPAL, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in
          corso,   nonche'   delle   modalita'   e    procedure    di
          trasferimento.  Gli  schemi  di   decreto,   corredati   da
          relazione tecnica, sono trasmessi alla Camera dei  deputati
          ed al Senato della Repubblica  perche'  su  di  essi  siano
          espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione  i
          pareri delle Commissioni competenti per  materia  e  per  i
          profili finanziari.  Ai  dipendenti  transitati  nei  ruoli
          dell'ANPAL e' riconosciuto il diritto  di  opzione  per  il
          regime previdenziale dell'ente di provenienza. Al personale
          dell'ISFOL trasferito all'ANPAL continua ad  applicarsi  il
          contratto  collettivo  nazionale  applicato  dall'ente   di
          provenienza. 
              10. Con i  decreti  ed  entro  il  termine  di  cui  al
          successivo  comma  11  sono  determinate   le   conseguenti
          riduzioni  delle  dotazioni  organiche  del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL. 
              11. Fatto salvo quanto  previsto  dal  decreto  di  cui
          all'articolo 1, comma 7, lettera l), della legge n. 183 del
          2014, in applicazione delle disposizioni di cui al presente
          decreto legislativo sono apportate,  entro  il  termine  di
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,   le   conseguenti   modifiche   al   decreto   di
          organizzazione del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali,  anche  in  relazione  alla  individuazione  della
          struttura  dello  stesso  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali assegnataria dei compiti di cui al  comma
          2. Per i medesimi scopi si provvede per  l'ISFOL  ai  sensi
          dell'articolo 10. I provvedimenti di cui al presente  comma
          sono adottati in modo da garantire  l'invarianza  di  spesa
          della finanza pubblica. 
              12. Entro il termine di sessanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  con  decreti  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, adottata su proposta  del  Ministro
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'  nominato  il
          presidente dell'ANPAL di cui al successivo articolo 6. 
              13. A far data dalla nomina di cui al comma  12,  ANPAL
          subentra nella titolarita' delle azioni  di  Italia  Lavoro
          S.p.A. ed  il  suo  presidente  ne  diviene  amministratore
          unico, senza diritto a compensi, con contestuale  decadenza
          del consiglio di amministrazione di  Italia  Lavoro  S.p.A.
          Nei successivi trenta giorni, Italia Lavoro  S.p.A.  adotta
          il nuovo statuto, che prevede forme di controllo  da  parte
          ANPAL tali da assicurare la funzione di struttura in  house
          di Italia Lavoro S.p.A., ed  e'  soggetto  all'approvazione
          del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  di
          concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
              14. ANPAL non  puo'  trasferire  la  titolarita'  delle
          azioni di Italia Lavoro S.p.A., ne' i diritti di opzione in
          sede di aumento del capitale  sociale,  ne'  i  diritti  di
          prelazione dei diritti inoptati, e non puo' concedere alcun
          altro diritto sulle azioni. 
              15. Una quota non inferiore al 50 per cento  dei  posti
          messi a concorso dall'ANPAL sono riservati a  personale  in
          possesso  di  specifici  requisiti  di  professionalita'  e
          competenza acquisiti presso enti di ricerca sui temi  della
          formazione e delle politiche sociali e del  lavoro,  ovvero
          enti per la formazione e la gestione di  azioni  nel  campo
          delle   politiche   del    lavoro,    dell'occupazione    e
          dell'inclusione, per un periodo non inferiore a un anno. 
              16. In relazione alle attivita' di cui all'articolo 14,
          comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150,
          l'ANPAL   si   avvale   dell'Organismo   Indipendente    di
          Valutazione della Performance del Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali. 
              17. L'ANPAL, al fine di promuovere  possibili  sinergie
          logistiche, stipula apposite convenzioni a titolo  gratuito
          con: 
                a) l'Ispettorato nazionale del lavoro,  in  relazione
          allo svolgimento di  funzioni  e  compiti  di  vigilanza  e
          controllo; 
                b) l'INPS, allo scopo  di  realizzare  la  necessaria
          collaborazione   con   l'Istituto,   in   relazione    allo
          svolgimento di funzioni e compiti  di  gestione  coordinata
          dei sistemi informativi; 
                c) l'INAIL, allo scopo di raccordare le attivita'  in
          materia di collocamento e  reinserimento  lavorativo  delle
          persone con disabilita' da lavoro; 
                d)  l'ISFOL,  al  fine  di  coordinare  le  attivita'
          istituzionali fra i due enti e il Ministero vigilante. 
              18. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in  vigore
          del presente decreto e' adottato lo statuto dell'ANPAL, con
          decreto  del   Presidente   della   Repubblica   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali di concerto con  il  Ministro  dell'economia  delle
          finanze e con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione, in conformita' ai principi  e  ai
          criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma  4,  del
          decreto legislativo n. 300 del 1999.». 
              -  Si  riporta  l'articolo   5   del   citato   decreto
          legislativo n. 150 del 2015, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 5. (Risorse  finanziarie  dell'Agenzia  Nazionale
          per le Politiche  Attive  del  Lavoro).  -  1.  Le  risorse
          complessive attribuite all'ANPAL a decorrere dall'anno 2016
          sono costituite: 
                a) dal finanziamento annuale,  per  il  funzionamento
          dell'Agenzia, iscritto in appositi capitoli dello stato  di
          previsione dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali; 
                b) dal Fondo per le politiche attive  del  lavoro  di
          cui all'articolo 1, comma  215,  della  legge  27  dicembre
          2013, n. 147; 
                c) dal Fondo di  rotazione  di  cui  all'articolo  9,
          comma  5,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236; 
                d) dalle  risorse  finanziarie  trasferite  da  altre
          amministrazioni secondo quanto  disposto  dall'articolo  9,
          comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999. 
              2. A decorrere  dal  2016  le  entrate  del  contributo
          integrativo, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre
          1978, n.  845,  e  successive  modificazioni,  relativo  ai
          datori di lavoro non aderenti ai  fondi  interprofessionali
          per la formazione continua, sono  versate  per  il  50  per
          cento al predetto Fondo di rotazione e per il  restante  50
          per  cento  al  Fondo  sociale  per  l'occupazione   e   la
          formazione, di cui all'articolo  18  del  decreto-legge  29
          novembre 2008 n. 185,  convertito,  con  modificazioni,  in
          legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              3. Con il decreto di cui al  successivo  comma  4  puo'
          essere individuata una quota non superiore al 20 per  cento
          delle  entrate  annue  del  Fondo  di  rotazione   di   cui
          all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993,
          destinata a far fronte ad esigenze gestionali e  operative,
          ivi incluso l'incremento della dotazione organica. 
              4.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi  entro  il  31
          gennaio di ogni anno, possono  essere  assegnate  all'ANPAL
          quote di risorse relative agli anni decorrenti dal 2016: 
                a) alla  quota  parte  del  Fondo  per  l'occupazione
          alimentata secondo i criteri stabiliti con il comma 2; 
                b) all'articolo 68, comma 4, lettera a), della  legge
          17 maggio 1999, n. 144; 
                c) alle somme gia' destinate al piano  gestionale  di
          cui all'articolo 29, comma 2, del presente decreto. 
              4-bis. L'ANPAL effettua la verifica dei residui passivi
          a valere sul Fondo di  rotazione  di  cui  all'articolo  9,
          comma 5, del decreto-legge n.  148  del  1993,  relativi  a
          impegni assunti prima della data di entrata in vigore della
          presente disposizione. Con decreto del Ministero del lavoro
          e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, sono individuate le  risorse
          da disimpegnare a seguito della verifica di  cui  al  primo
          periodo.  Il  50  per  cento  delle  risorse   disimpegnate
          confluisce in una gestione a  stralcio  separata  istituita
          nell'ambito dello stesso  fondo  di  rotazione  per  essere
          destinate al finanziamento di iniziative del Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali, il  quale  dispone  delle
          risorse  confluite  nella  gestione  a  stralcio   separata
          delegando l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti.». 
              - Si riporta l'articolo 9, comma 5,  del  decreto-legge
          n.  148   del   1993   (Interventi   urgenti   a   sostegno
          dell'occupazione): 
              «Art. 9. (Interventi di formazione professionale). - 5.
          A far data dall'entrata in vigore del presente decreto,  le
          risorse  derivanti  dalle   maggiori   entrate   costituite
          dall'aumento contributivo gia' stabilito dalla disposizione
          contenuta nell'art. 25 della legge  21  dicembre  1978,  n.
          845, affluiscono interamente al Fondo di  cui  all'articolo
          medesimo per la formazione professionale e per l'accesso al
          Fondo sociale europeo.». 
              -  Si  riporta  l'articolo   9   del   citato   decreto
          legislativo n. 150 del 2015, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 9. (Funzioni e compiti dell'Agenzia Nazionale per
          le Politiche  Attive  del  Lavoro).  -  1.  All'ANPAL  sono
          conferite le seguenti funzioni: 
              a)  coordinamento  della  gestione   dell'Assicurazione
          Sociale per  l'Impiego,  dei  servizi  e  delle  misure  di
          politica attiva del lavoro di cui  all'articolo  18  ,  del
          collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999,
          nonche'  delle  politiche  di  attivazione  dei  lavoratori
          disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari  di
          prestazioni  di  sostegno  del   reddito   collegate   alla
          cessazione del rapporto di lavoro; 
              b) definizione degli standard di servizio in  relazione
          alle misure di cui all'articolo 18 del presente decreto; 
              c)   determinazione   delle   modalita'   operative   e
          dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione  e  di  altre
          forme di coinvolgimento dei privati  accreditati  ai  sensi
          dell'articolo 12; 
              d) coordinamento dell'attivita' della  rete  Eures,  di
          cui alla decisione di esecuzione della Commissione  del  26
          novembre 2012 che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del
          Parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2011; 
              e) definizione delle metodologie di profilazione  degli
          utenti, allo scopo di determinarne il profilo personale  di
          occupabilita',   in   linea   con   i   migliori   standard
          internazionali, nonche' dei costi standard  applicabili  ai
          servizi e alle misure di cui all'articolo 18  del  presente
          decreto; 
              f)  promozione  e  coordinamento,   in   raccordo   con
          l'Agenzia  per  la  coesione  territoriale,  dei  programmi
          cofinanziati  dal  Fondo  Sociale   Europeo,   nonche'   di
          programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti  di
          intervento del Fondo Sociale Europeo; 
              g)  sviluppo   e   gestione   integrata   del   sistema
          informativo unitario delle politiche  del  lavoro,  di  cui
          all'articolo 13  del  presente  decreto,  ivi  compresa  la
          predisposizione di strumenti tecnologici  per  il  supporto
          all'attivita' di intermediazione tra domanda e  offerta  di
          lavoro e l'interconnessione con gli altri soggetti pubblici
          e privati; 
              h) gestione dell'albo nazionale di cui  all'articolo  4
          del decreto legislativo n. 276 del 2003; 
              i) gestione dei  programmi  operativi  nazionali  nelle
          materie di competenza, nonche' di progetti cofinanziati dai
          Fondi comunitari; 
              l)  definizione  e  gestione  di   programmi   per   il
          riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati
          i  livelli  essenziali  delle  prestazioni  in  materia  di
          politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di  mancato
          rispetto dei medesimi livelli essenziali  e  supporto  alle
          regioni, ove i livelli  essenziali  delle  prestazioni  non
          siano stati assicurati,  mediante  interventi  di  gestione
          diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche  attive
          del lavoro; 
              m) definizione di metodologie  di  incentivazione  alla
          mobilita' territoriale; 
              n)  vigilanza  sui  fondi  interprofessionali  per   la
          formazione continua di cui all'articolo 118 della legge  n.
          388  del  2000,  nonche'  dei  fondi  bilaterali   di   cui
          all'articolo 12, comma 4, del decreto  legislativo  n.  276
          del 2003; 
              o) assistenza e consulenza nella gestione  delle  crisi
          di aziende aventi  unita'  produttive  ubicate  in  diverse
          province della stessa  regione  o  in  piu'  regioni  e,  a
          richiesta del  gruppo  di  coordinamento  e  controllo  del
          progetto di riconversione e  riqualificazione  industriale,
          assistenza  e  consulenza  nella   gestione   delle   crisi
          aziendali   complesse   di   cui   all'articolo   27    del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
              p) gestione di programmi di reimpiego e  ricollocazione
          in relazione a crisi di aziende  aventi  unita'  produttive
          ubicate in diverse province della stessa regione o in  piu'
          regioni,    di    programmi    per    l'adeguamento    alla
          globalizzazione  cofinanziati  con  il  Fondo  Europeo   di
          adeguamento  alla   globalizzazione   (FEG),   nonche'   di
          programmi sperimentali di politica attiva del lavoro; 
              q) gestione del Repertorio  nazionale  degli  incentivi
          all'occupazione, di cui all'articolo 30. 
              q-bis) svolgimento delle  attivita'  gia'  in  capo  al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali  in  materia
          di  promozione  e  coordinamento  dei  programmi  formativi
          destinati  alle  persone   disoccupate,   ai   fini   della
          qualificazione    e     riqualificazione     professionale,
          dell'autoimpiego e dell'immediato  inserimento  lavorativo,
          nel  rispetto  delle  competenze  delle  regioni  e   delle
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
              2. In aggiunta ai compiti di cui al comma 1,  all'ANPAL
          possono essere attribuiti  ulteriori  compiti  e  funzioni,
          mediante la stipula di apposite convenzioni con le  regioni
          e le province autonome, in materia di gestione diretta  dei
          servizi  per  il  lavoro  e  delle  politiche  attive   del
          lavoro.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  10   del   citato   decreto
          legislativo n. 150 del 2015, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 10. (Funzioni  e  compiti  dell'Istituto  per  lo
          sviluppo della formazione professionale dei lavoratori).  -
          1. Entro quarantacinque giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e  delle
          politiche  sociali  provvede  al   rinnovo   degli   organi
          dell'ISFOL, con riduzione del consiglio di  amministrazione
          a tre membri, di cui due designati dal Ministro del  lavoro
          e delle politiche sociali, tra cui  il  presidente,  e  uno
          dalla Conferenza dei presidenti delle regioni,  individuati
          nell'ambito degli assessorati  regionali  competenti  nelle
          materie oggetto di attivita' dell'Istituto. In relazione  a
          tale riduzione, il contributo istituzionale per l'ISFOL  e'
          ridotto di euro centomila  a  decorrere  dall'anno  2016  e
          trasferito all'ANPAL. 
              2. Entro i sessanta giorni successivi al rinnovo  degli
          organi dell'ISFOL di cui  al  comma  1,  si  provvede  alla
          modifica dello statuto e  del  regolamento  dell'ISFOL  cui
          sono assegnate le seguenti funzioni: 
                a)  studio,  ricerca,  monitoraggio  e   valutazione,
          coerentemente con gli indirizzi  strategici  stabiliti  dal
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, degli  esiti
          delle  politiche  statali  e  regionali   in   materia   di
          istruzione  e  formazione  professionale,   formazione   in
          apprendistato   e   percorsi   formativi   in   alternanza,
          formazione continua, integrazione dei  disabili  nel  mondo
          del lavoro, inclusione sociale dei soggetti che  presentano
          maggiori difficolta' e misure di contrasto  alla  poverta',
          servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro,  anche
          avvalendosi dei dati di cui all'articolo 13; 
                b) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione  delle
          politiche del lavoro e  dei  servizi  per  il  lavoro,  ivi
          inclusa la verifica del raggiungimento degli  obiettivi  da
          parte  dell'ANPAL,  nonche'  delle  spese  per  prestazioni
          connesse allo stato di disoccupazione, studio, monitoraggio
          e  valutazione  delle   altre   politiche   pubbliche   che
          direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato
          del lavoro; 
                c) studio, ricerca,  monitoraggio  e  valutazione  in
          materia di terzo settore; 
                d)  gestione  di  progetti   comunitari,   anche   in
          collaborazione,   con    enti,    istituzioni    pubbliche,
          universita' o soggetti privati  operanti  nel  campo  della
          istruzione, formazione e della ricerca. 
              3. Per il monitoraggio e la valutazione delle politiche
          pubbliche di rispettiva competenza,  l'INPS  garantisce  al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'ANPAL e
          all'ISFOL il pieno accesso ai  dati  contenuti  nei  propri
          archivi gestionali. 
              3-bis. Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per
          lo sviluppo della formazione professionale dei  lavoratori,
          costituito con decreto del Presidente della  Repubblica  30
          giugno 1973, n. 478, assume la  denominazione  di  Istituto
          nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e
          conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo
          della formazione professionale dei lavoratori  e  all'ISFOL
          contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi
          riferito,  rispettivamente,  all'Istituto   nazionale   per
          l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.». 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          30 giugno 1973, n. 478 (Costituzione dell'Istituto  per  lo
          sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, con
          sede in Roma) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  16
          agosto 1973, n. 211. 
              -  Si  riporta  l'articolo  13   del   citato   decreto
          legislativo n. 150 del 2015, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 13. (Sistema informativo unitario delle politiche
          del lavoro). - 1.  In  attesa  della  realizzazione  di  un
          sistema   informativo   unico,   l'ANPAL    realizza,    in
          cooperazione con il Ministero del lavoro e delle  politiche
          sociali, il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e
          Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando  le
          componenti   informatizzate   realizzate   dalle   predette
          amministrazioni,  il  sistema  informativo  unitario  delle
          politiche  del  lavoro,  che  si  compone   del   nodo   di
          coordinamento  nazionale  e  dei  nodi   di   coordinamento
          regionali, nonche' il portale unico  per  la  registrazione
          alla Rete  nazionale  dei  servizi  per  le  politiche  del
          lavoro. 
              2.  Costituiscono  elementi  del  sistema   informativo
          unitario dei servizi per il lavoro: 
                a)  il  sistema   informativo   dei   percettori   di
          ammortizzatori sociali, di cui all'articolo  4,  comma  35,
          della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
                b)  l'archivio  informatizzato  delle   comunicazioni
          obbligatorie, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
          19 dicembre 2002, n. 297; 
                c) i dati relativi alla gestione dei servizi  per  il
          lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse  la
          scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3; 
                d)   il   sistema   informativo   della    formazione
          professionale, di cui all'articolo 15 del presente decreto. 
              2-bis. Al sistema informativo unitario delle  politiche
          del  lavoro  affluiscono  i  dati  relativi   alle   schede
          anagrafico-professionali gia'  nella  disponibilita'  delle
          regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano  e
          affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni,
          senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  i
          dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento
          alle dichiarazioni dei redditi con modello  730  o  modello
          unico  PF  presentate  dalle   persone   fisiche   e   alle
          dichiarazioni  con  modello   770   semplificato   e   alle
          certificazioni uniche presentate dai  sostituti  d'imposta,
          gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e
          di pubblicita' immobiliare e i dati contenuti nelle  banche
          dati  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca,  contenenti  l'Anagrafe   nazionale   degli
          studenti  e  il  Sistema  nazionale  delle  anagrafi  degli
          studenti di cui all'articolo 3 del decreto  legislativo  15
          aprile 2005,  n.  76  nonche'  l'Anagrafe  nazionale  degli
          studenti universitari e dei laureati delle  universita'  di
          cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003,  n.
          105, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  luglio
          2003, n. 170. 
              3. Il modello di scheda anagrafica e professionale  dei
          lavoratori,  di  cui   all'articolo   1-bis   del   decreto
          legislativo  21  aprile  2000,  n.  181,   viene   definita
          dall'ANPAL, unitamente alle modalita'  di  interconnessione
          tra  i  centri  per  l'impiego  e  il  sistema  informativo
          unitario delle politiche del lavoro. 
              4. Allo scopo di semplificare  gli  adempimenti  per  i
          datori  di  lavoro,   le   comunicazioni   di   assunzione,
          trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro  di  cui
          all'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000,
          all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge  1°  ottobre
          1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          novembre 1996, n. 608,  all'articolo  11  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonche'
          all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949,  n.  264,  sono
          comunicate per via telematica  all'ANPAL  che  le  mette  a
          disposizione dei centri per l'impiego,  del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS,  dell'INAIL  e
          dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le  attivita'  di
          rispettiva competenza. 
              5. Allo  scopo  di  certificare  i  percorsi  formativi
          seguiti e  le  esperienze  lavorative  effettuate,  l'ANPAL
          definisce apposite modalita' di lettura delle  informazioni
          in esso contenute a favore di altri  soggetti  interessati,
          nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali
          di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
              6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei
          giovani in uscita da percorsi di istruzione  e  formazione,
          l'ANPAL  stipula   una   convenzione   con   il   Ministero
          dell'istruzione,   dell'universita'   e    della    ricerca
          scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e
          dei relativi risultati statistici. 
              7.  Il  sistema  di  cui  al  presente  articolo  viene
          sviluppato nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati
          con fondi strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli
          atti  di   programmazione   approvati   dalla   Commissione
          Europea.». 
              - Si riporta l'articolo 3 del  decreto  legislativo  15
          aprile 2005, n. 76 (Definizione delle  norme  generali  sul
          diritto-dovere all'istruzione e alla  formazione,  a  norma
          dell'articolo 2, comma 1, lettera c),  della  L.  28  marzo
          2003, n. 53): 
              «Art.  3.  (Sistema  nazionale  delle  anagrafi   degli
          studenti). - 1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2,  e  nel
          rispetto delle  disposizioni  del  decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196, l'anagrafe  nazionale  degli  studenti
          presso il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca opera il trattamento dei  dati  sui  percorsi
          scolastici,  formativi  e  in  apprendistato  dei   singoli
          studenti  e  dei  dati  relativi  alla  valutazione   degli
          studenti, a partire dal primo anno della  scuola  primaria,
          avvalendosi  delle  dotazioni  umane  e   strumentali   del
          medesimo   Ministero.   Il    Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   acquisisce   dalle
          istituzioni  scolastiche  statali  e   paritarie   i   dati
          personali, sensibili e giudiziari degli  studenti  e  altri
          dati  utili  alla  prevenzione   e   al   contrasto   della
          dispersione scolastica. 
              2. Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo,  gia'
          costituite ai sensi dell'articolo 68 della legge 17  maggio
          1999, n. 144, e successive modificazioni, sono  trasformate
          in anagrafi regionali degli studenti, che contengono i dati
          sui percorsi scolastici, formativi e in  apprendistato  dei
          singoli studenti a partire  dal  primo  anno  della  scuola
          primaria. 
              3. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano assicurano l'integrazione delle anagrafi  regionali
          degli studenti con le anagrafi comunali della  popolazione,
          anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 4  e  5
          del presente  decreto,  nonche'  il  coordinamento  con  le
          funzioni svolte dalle Province  attraverso  i  servizi  per
          l'impiego  in  materia  di  orientamento,  informazione   e
          tutorato. 
              4.   Con   apposito   accordo    tra    il    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede  di
          Conferenza unificata  di  cui  al  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281,  e'  assicurata  l'integrazione  delle
          anagrafi di cui ai commi 1, 2 e  3  nel  Sistema  nazionale
          delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede
          a: 
                a) definire gli standard tecnici per lo  scambio  dei
          flussi informativi; 
                b) assicurare l'interoperabilita' delle anagrafi; 
                c)  definire   l'insieme   delle   informazioni   che
          permettano la  tracciabilita'  dei  percorsi  scolastici  e
          formativi dei singoli studenti. 
              5. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
              - Si  riporta  l'articolo  1-bis  del  decreto-legge  9
          maggio 2003, n. 105, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 11 luglio 2003, n.170 (Disposizioni  urgenti  per  le
          universita' e gli enti di ricerca  nonche'  in  materia  di
          abilitazione all'esercizio di attivita' professionali): 
              «Art.1-bis. (Anagrafe nazionale degli  studenti  e  dei
          laureati delle  universita').  -  1.  Per  i  fini  di  cui
          all'articolo  1,  presso  il   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca  e'  istituita,  entro  un
          anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente   decreto,   nell'ambito   delle
          ordinarie risorse di bilancio, e  comunque  senza  nuovi  o
          maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica,   l'Anagrafe
          nazionale degli studenti e dei laureati delle  universita',
          avente i seguenti obiettivi: 
                a) valutare l'efficacia e l'efficienza  dei  processi
          formativi  attraverso  il  monitoraggio  tempestivo   delle
          carriere degli iscritti ai vari corsi di studio; 
                b) promuovere la mobilita' nazionale e internazionale
          degli  studenti  agevolando  le   procedure   connesse   ai
          riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti; 
                c)  fornire  elementi  di  orientamento  alle  scelte
          attraverso un quadro informativo sugli esiti  occupazionali
          dei  laureati  e  sui  fabbisogni  formativi  del   sistema
          produttivo e dei servizi; 
                d) individuare idonei  interventi  di  incentivazione
          per sollecitare la domanda e lo sviluppo  di  servizi  agli
          studenti,  avendo  come  riferimento  specifiche   esigenze
          disciplinari e territoriali, nonche' le  diverse  tipologie
          di studenti in ragione del  loro  impegno  temporale  negli
          studi; 
                e)   supportare   i   processi   di    accreditamento
          dell'offerta  formativa   del   sistema   nazionale   delle
          istituzioni universitarie; 
                f) monitorare e sostenere le esperienze formative  in
          ambito lavorativo degli studenti iscritti,  anche  ai  fini
          del riconoscimento dei periodi di alternanza  studio-lavoro
          come crediti formativi. 
              2.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca,  con  propri  decreti,  da  emanare   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge  di  conversione  del  presente  decreto,  individua,
          sentiti  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
          italiane, il Consiglio universitario nazionale, il Comitato
          nazionale per la valutazione del sistema universitario e il
          Consiglio nazionale degli studenti universitari, i dati che
          devono  essere  presenti  nei  sistemi  informativi   delle
          universita' e da trasmettere periodicamente, con  modalita'
          telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  14   del   citato   decreto
          legislativo n. 150 del 2015, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  14.  (Fascicolo  elettronico  del  lavoratore  e
          coordinamento   dei   sistemi   informativi).   -   1.   Le
          informazioni  del  sistema   informativo   unitario   delle
          politiche   del   lavoro   costituiscono   il    patrimonio
          informativo  comune  del  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ISFOL, delle
          regioni  e  province  autonome,  nonche'  dei  centri   per
          l'impiego,  per  lo  svolgimento  dei  rispettivi   compiti
          istituzionali.  Esse  costituiscono,   inoltre,   la   base
          informativa per la formazione e il rilascio  del  fascicolo
          elettronico  del  lavoratore,  contenente  le  informazioni
          relative ai percorsi  educativi  e  formativi,  ai  periodi
          lavorativi, alla fruizione di provvidenze  pubbliche  e  ai
          versamenti  contributivi  ai  fini   della   fruizione   di
          ammortizzatori  sociali.  Il   fascicolo   e'   liberamente
          accessibile, a titolo gratuito, mediante metodi di  lettura
          telematica, da parte dei singoli soggetti interessati. 
              2. L'ANPAL partecipa al  Sistema  Statistico  Nazionale
          (SISTAN) di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
          322. 
              3. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali
          accede alla banca dati  istituita  presso  l'ANPAL  di  cui
          all'articolo  13  del  presente  decreto,  al  fine   dello
          svolgimento dei  compiti  istituzionali,  nonche'  ai  fini
          statistici e del  monitoraggio  sulle  politiche  attive  e
          passive del lavoro e sulle attivita' svolte dall'ANPAL. 
              4. Al fine di garantire la interconnessione sistematica
          delle banche dati in possesso del Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, dell'ANPAL, dell'INPS,  dell'INAIL
          e dell'ISFOL in tema di lavoro e  la  piena  accessibilita'
          reciproca delle stesse, e' istituto un comitato  presso  il
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  cosi'
          costituito: 
                a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o
          un suo delegato, che lo presiede; 
                b)  il  Direttore  generale  dell'ANPAL  o   un   suo
          delegato; 
                c) il Direttore generale dell'INPS o un suo delegato; 
                d)  il  Direttore  generale  dell'INAIL  o   un   suo
          delegato; 
                d-bis) il Presidente dell'Istat o un suo delegato; 
                e) il Presidente dell'ISFOL o un suo delegato; 
                f) un rappresentante dell'AGID; 
                g)  tre  rappresentanti  delle  regioni  e   province
          autonome,  designati  dalla  Conferenza  delle  regioni   e
          province autonome. 
              5.  Ai  componenti  del  comitato  non   spetta   alcun
          compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o
          altro emolumento comunque denominato. 
              6. Su indicazione del comitato di cui al  comma  4  gli
          enti partecipanti stipulano convenzioni con altri  soggetti
          del  sistema  statistico  nazionale  (SISTAN)  al  fine  di
          integrare le banche dati.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  19   del   citato   decreto
          legislativo n. 150 del 2015, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  19.  (Stato  di  disoccupazione).  -   1.   Sono
          considerati disoccupati i soggetti  privi  di  impiego  che
          dichiarano, in forma  telematica,  al  sistema  informativo
          unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13,
          la propria immediata  disponibilita'  allo  svolgimento  di
          attivita' lavorativa e alla partecipazione alle  misure  di
          politica attiva del lavoro concordate  con  il  centro  per
          l'impiego. 
              2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione
          ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del  decreto
          legislativo n. 181 del 2000,  si  intendono  riferiti  alla
          definizione di cui al presente articolo. 
              3. Lo stato di disoccupazione e'  sospeso  in  caso  di
          rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi. 
              4. Allo scopo di  accelerare  la  presa  in  carico,  i
          lavoratori dipendenti possono effettuare  la  registrazione
          di cui  al  comma  1  dal  momento  della  ricezione  della
          comunicazione  di  licenziamento,  anche  in  pendenza  del
          periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente  comma  i
          lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione". 
              5. Sulla base delle informazioni  fornite  in  sede  di
          registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono
          assegnati ad una classe  di  profilazione,  allo  scopo  di
          valutarne  il  livello  di   occupabilita',   secondo   una
          procedura automatizzata di elaborazione dei dati  in  linea
          con i migliori standard internazionali. 
              6.   La   classe   di   profilazione   e'    aggiornata
          automaticamente ogni novanta giorni,  tenendo  conto  della
          durata della  disoccupazione  e  delle  altre  informazioni
          raccolte mediante le attivita' di servizio. 
              7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione
          come disoccupato da parte di soggetti non disponibili  allo
          svolgimento dell'attivita' lavorativa,  a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del  presente  decreto  le  norme
          nazionali  o  regionali  ed  i  regolamenti  comunali   che
          condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di
          disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non
          occupazione. Sulla base di specifiche  convenzioni  l'ANPAL
          consente   alle   amministrazioni   pubbliche   interessate
          l'accesso ai dati essenziali  per  la  verifica  telematica
          della condizione di non occupazione.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  21   del   citato   decreto
          legislativo, n. 150 del 2015, come modificato dal  presente
          decreto: 
              «Art.   21.   (Rafforzamento    dei    meccanismi    di
          condizionalita'  e  livelli  essenziali  delle  prestazioni
          relative  ai  beneficiari  di  strumenti  di  sostegno   al
          reddito). - 1. La  domanda  di  Assicurazione  Sociale  per
          l'Impiego, di cui all'articolo 2  della  legge  n.  92  del
          2012, di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego  (NASpI)
          o  Indennita'  di  disoccupazione  per  i  lavoratori   con
          rapporto di collaborazione coordinata  (DIS-COLL),  di  cui
          agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo  2015,
          n. 22, e la domanda  di  indennita'  di  mobilita'  di  cui
          all'articolo 7 della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  resa
          dall'interessato  all'INPS,  equivale  a  dichiarazione  di
          immediata  disponibilita',  ed   e'   trasmessa   dall'INPS
          all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo
          unitario delle politiche del lavoro. 
              2. I  beneficiari  delle  prestazioni  a  sostegno  del
          reddito di cui al comma 1,  ancora  privi  di  occupazione,
          contattano  i  centri  per  l'impiego,  con  le   modalita'
          definite da questi, entro il termine  di  15  giorni  dalla
          data di presentazione della domanda di cui al comma  1,  e,
          in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego  entro
          il termine stabilito con il decreto di cui all'articolo  2,
          comma  1,  per  stipulare  il  patto  di  servizio  di  cui
          all'articolo 20. 
              3.  Ai   fini   della   concessione   dell'Assegno   di
          disoccupazione (ASDI) di cui all'articolo  16  del  decreto
          legislativo n. 22 del 2015 e' necessario che il richiedente
          abbia sottoscritto un  patto  di  servizio  personalizzato,
          redatto dal centro per l'impiego, in collaborazione con  il
          richiedente, a seguito di uno o piu' colloqui individuali. 
              4.  Il  beneficiario  di  prestazioni  e'   tenuto   ad
          attenersi ai comportamenti previsti nel patto  di  servizio
          personalizzato, di  cui  all'articolo  20,  nei  tempi  ivi
          previsti,  restando  comunque  fermi  gli  obblighi  e   le
          sanzioni di cui al presente articolo. 
              5.  Oltre  agli  obblighi  derivanti  dalla   specifica
          disciplina, il lavoratore che fruisce  di  benefici  legati
          allo stato di disoccupazione soggiace agli obblighi di  cui
          al presente articolo. 
              6. Oltre che per i contatti con il  responsabile  delle
          attivita' di cui all'articolo  20,  comma  2,  lettera  d),
          previsti  dal  patto   di   servizio   personalizzato,   il
          beneficiario puo' essere convocato nei giorni  feriali  dai
          competenti servizi per il lavoro con preavviso di almeno 24
          ore e non piu' di 72 ore secondo modalita'  concordate  nel
          medesimo patto di servizio personalizzato. 
              7.  Con  riferimento  all'Assicurazione   Sociale   per
          l'Impiego, alla Nuova Assicurazione Sociale  per  l'Impiego
          (NASpI), alla Indennita' di disoccupazione per i lavoratori
          con rapporto  di  collaborazione  coordinata  (DIS-COLL)  e
          all'indennita'  di  mobilita',  si  applicano  le  seguenti
          sanzioni: 
                a) in caso di mancata presentazione,  in  assenza  di
          giustificato  motivo,   alle   convocazioni   ovvero   agli
          appuntamenti di cui all'articolo 20, commi 1 e  2,  lettera
          d), e di commi 2 e 6 del presente articolo: 
                  1) la decurtazione di un quarto di una  mensilita',
          in caso di prima mancata presentazione; 
                  2) la decurtazione di una mensilita', alla  seconda
          mancata presentazione; 
                  3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato  di
          disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione; 
                b) in caso di mancata partecipazione, in  assenza  di
          giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui
          all'articolo  20,  comma  3,  lettera   a),   le   medesime
          conseguenze di cui alla lettera a) del presente comma 7; 
                c) in caso di mancata partecipazione, in  assenza  di
          giustificato motivo, alle iniziative  di  cui  all'articolo
          20, comma 3, lettera b) e all'articolo 26: 
                  1) la decurtazione di una  mensilita',  alla  prima
          mancata partecipazione; 
                  2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato  di
          disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione; 
                d) in caso di mancata  accettazione,  in  assenza  di
          giustificato motivo, di un'offerta  di  lavoro  congrua  ai
          sensi dell'articolo 25, la decadenza  dalla  prestazione  e
          dallo stato di disoccupazione. 
              8. Con riferimento all'Assegno di disoccupazione (ASDI)
          si applicano le seguenti sanzioni: 
                a) in caso di mancata presentazione,  in  assenza  di
          giustificato  motivo,   alle   convocazioni   ovvero   agli
          appuntamenti di cui al comma 3: 
                  1) la decurtazione di un quarto di una mensilita' e
          la concessione dei soli incrementi per  carichi  familiari,
          in caso di prima mancata presentazione; 
                  2)  la  decurtazione  di  una   mensilita'   e   la
          concessione dei soli incrementi per carichi familiari, alla
          seconda mancata presentazione; 
                  3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato  di
          disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione; 
                b) in caso di mancata partecipazione, in  assenza  di
          giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui
          all'articolo 20, comma 3, lettera a): 
                  1)  la  decurtazione  di  una   mensilita'   e   la
          concessione dei soli incrementi per carichi  familiari,  in
          caso di prima mancata presentazione; 
                  2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato  di
          disoccupazione; 
                c) in caso di mancata partecipazione, in  assenza  di
          giustificato motivo, alle iniziative  di  cui  all'articolo
          20, comma 3, lettera b), la decadenza dalla  prestazione  e
          dallo stato di disoccupazione; 
                d) in caso di mancata accettazione di  un'offerta  di
          lavoro congrua di cui all'articolo 20, comma 3, lettera c),
          in assenza  di  giustificato  motivo,  la  decadenza  dalla
          prestazione e dallo stato di disoccupazione. 
              9. In caso di decadenza dallo stato  di  disoccupazione
          prodottasi ai sensi dei commi  7,  8  e  dell'articolo  23,
          comma 4, non e' possibile una nuova registrazione prima che
          siano decorsi due mesi. 
              10. In caso di violazione  degli  obblighi  di  cui  ai
          commi 7 e 8, il centro per  l'impiego  adotta  le  relative
          sanzioni, inviando pronta comunicazione, per il tramite del
          sistema informativo di cui all'articolo  13,  all'ANPAL  ed
          all'INPS, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede
          a recuperare le somme indebite eventualmente erogate. 
              11.  La   mancata   adozione   dei   provvedimenti   di
          decurtazione  o  decadenza  della   prestazione   determina
          responsabilita' disciplinare e  contabile  del  funzionario
          responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della  legge  n.  20
          del 1994. 
              12. Avverso il provvedimento del centro  per  l'impiego
          di cui al  comma  10  e'  ammesso  ricorso  all'ANPAL,  che
          provvede  ad  istituire  un  apposito  comitato,   con   la
          partecipazione delle parti sociali. 
              13. L'INPS provvede annualmente a  versare  le  risorse
          non  erogate  in  relazione  a   prestazioni   oggetto   di
          provvedimenti di decurtazione o decadenza  per  il  50  per
          cento al Fondo per le politiche attive di cui  all'articolo
          1, comma 215, della  legge  n.  147  del  2013,  e  per  il
          restante 50 per cento alle regioni e province autonome  cui
          fanno capo i centri per  l'impiego  che  hanno  adottato  i
          relativi  provvedimenti,  per  l'impiego  in  strumenti  di
          incentivazione del personale connessi al raggiungimento  di
          particolari obiettivi.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  23   del   citato   decreto
          legislativo, n. 150 del 2015, come modificato dal  presente
          decreto: 
              «Art.  23.  (Assegno  di  ricollocazione).  -   1.   Ai
          disoccupati   percettori   della   Nuova   prestazione   di
          Assicurazione Sociale  per  l'Impiego  (NASpI)  di  cui  al
          decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui  durata  di
          disoccupazione  eccede  i  quattro  mesi  e'  riconosciuta,
          qualora ne  facciano  richiesta  al  centro  per  l'impiego
          presso il  quale  hanno  stipulato  il  patto  di  servizio
          personalizzato di cui  all'articolo  20,  comma  1,  ovvero
          mediante la procedura di cui all'articolo 20, comma 4,  una
          somma denominata «assegno individuale  di  ricollocazione»,
          graduata   in   funzione   del   profilo    personale    di
          occupabilita', spendibile presso i centri per  l'impiego  o
          presso i servizi accreditati  ai  sensi  dell'articolo  12.
          L'assegno di ricollocazione e' rilasciato nei limiti  delle
          disponibilita' assegnate a tale finalita' per la regione  o
          per  la  provincia   autonoma   di   residenza   ai   sensi
          dell'articolo 24. 
              2. L'assegno di ricollocazione e' rilasciato dal centro
          per l'impiego sulla base degli  esiti  della  procedura  di
          profilazione, ovvero alle condizioni e secondo le modalita'
          di cui all'articolo 20, comma 4. 
              3.  L'assegno  di  ricollocazione  non  concorre   alla
          formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul
          reddito delle persone  fisiche  e  non  e'  assoggettato  a
          contribuzione previdenziale e assistenziale. 
              4. L'assegno di cui al comma 1 e' spendibile al fine di
          ottenere un servizio di assistenza intensiva nella  ricerca
          di lavoro presso i centri per l'impiego o presso i soggetti
          privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del  presente
          decreto, fatto salvo quanto previsto dal  successivo  comma
          7. La scelta del  centro  per  l'impiego  o  dell'operatore
          accreditato   e'   riservata   al   disoccupato    titolare
          dell'assegno di ricollocazione. Il  servizio  e'  richiesto
          dal  disoccupato,  a  pena  di  decadenza  dallo  stato  di
          disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del  reddito,
          entro due mesi dalla data di rilascio dell'assegno e ha una
          durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso  non
          sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno. 
              5.  La  richiesta  del  servizio  di  assistenza   alla
          ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il  patto
          di servizio personalizzato eventualmente stipulato ai sensi
          dell'articolo  20.   Il   servizio   di   assistenza   alla
          ricollocazione deve prevedere: 
                a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui  al
          comma 1; 
                b) il programma  di  ricerca  intensiva  della  nuova
          occupazione e la relativa area, con eventuale  percorso  di
          riqualificazione    professionale    mirata    a    sbocchi
          occupazionali esistenti nell'area stessa; 
                c) l'assunzione dell'onere del  soggetto  di  cui  al
          comma 1 di svolgere le attivita' individuate dal tutor; 
                d) l'assunzione dell'onere del  soggetto  di  cui  al
          comma 1 di accettare un'offerta di lavoro congrua ai  sensi
          dell'articolo 25; 
                e) l'obbligo per il soggetto erogatore  del  servizio
          di comunicare  al  centro  per  l'impiego  e  all'ANPAL  il
          rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata,
          di svolgere una delle attivita' di cui alla lettera  c),  o
          di una offerta di lavoro congrua, a norma del punto d),  al
          fine dell'irrogazione delle sanzioni  di  cui  all'articolo
          21, commi 7 e 8; 
                f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione
          in prova, o a termine, con eventuale ripresa  del  servizio
          stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto  entro  il
          termine di sei mesi. 
              6. In caso di utilizzo dell'assegno  di  ricollocazione
          presso un soggetto accreditato ai sensi  dell'articolo  12,
          lo stesso e' tenuto  a  darne  immediata  comunicazione  al
          centro per  l'impiego  che  ha  rilasciato  al  disoccupato
          l'assegno di ricollocazione. Il centro per l'impiego e'  di
          conseguenza tenuto ad aggiornare il patto di servizio. 
              7. Le modalita' operative e l'ammontare dell'assegno di
          ricollocazione, sono definite  con  delibera  consiglio  di
          amministrazione   dell'ANPAL,   previa   approvazione   del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  sulla  base
          dei seguenti principi: 
                a)  riconoscimento  dell'assegno  di   ricollocazione
          prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto; 
                b)   definizione   dell'ammontare   dell'assegno   di
          ricollocazione  in  maniera  da  mantenere   l'economicita'
          dell'attivita', considerando una ragionevole percentuale di
          casi   per   i   quali   l'attivita'   propedeutica    alla
          ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale; 
                c)   graduazione   dell'ammontare   dell'assegno   di
          ricollocazione  in  relazione  al  profilo   personale   di
          occupabilita'; 
                d) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di
          cui al comma 5, di fornire un'assistenza appropriata  nella
          ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e
          gestita secondo le migliori tecniche del settore; 
                e) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di
          cui  al  comma  5,  di  comunicare  le  offerte  di  lavoro
          effettuate nei confronti degli aventi diritto. 
              8. L'ANPAL realizza il monitoraggio  e  la  valutazione
          comparativa dei soggetti erogatori del servizio di  cui  al
          comma 5,  con  riferimento  agli  esiti  di  ricollocazione
          raggiunti nel breve e nel medio periodo per ogni profilo di
          occupabilita'. A tal fine, l'ANPAL  istituisce  un  sistema
          informatico al quale i centri per l'impiego  e  i  soggetti
          erogatori del servizio di cui al comma 5 sono  obbligati  a
          conferire  le   informazioni   relative   alle   richieste,
          all'utilizzo e all'esito  del  servizio.  Gli  esiti  della
          valutazione  sono   pubblici   e   l'ANPAL   ne   cura   la
          distribuzione ai centri per l'impiego. L'ANPAL  segnala  ai
          soggetti erogatori del servizio  di  cui  al  comma  5  gli
          elementi  di   criticita'   riscontrati   nella   fase   di
          valutazione al  fine  di  consentire  le  opportune  azioni
          correttive. Decorso un  anno  dalla  segnalazione,  ove  le
          criticita'  permangano,  l'ANPAL  valuta  la  revoca  dalla
          facolta'  di  operare  con  lo  strumento  dell'assegno  di
          ricollocazione.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  32   del   citato   decreto
          legislativo, n. 150 del 2015, come modificato dal  presente
          decreto: 
              «Art. 32. (Incentivi per il contratto di  apprendistato
          per  la  qualifica,  il  diploma  e   il   certificato   di
          specializzazione  tecnica  superiore).  -   1.   A   titolo
          sperimentale,  per   le   assunzioni   con   contratto   di
          apprendistato per la qualifica e il diploma  professionale,
          il  diploma  di  istruzione  secondaria  superiore   e   il
          certificato  di  specializzazione   tecnica   superiore   a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          provvedimento e fino al 31 dicembre 2016,  si  applicano  i
          seguenti benefici: 
                a)  non   trova   applicazione   il   contributo   di
          licenziamento di cui all'articolo 2, commi 31 e  32,  della
          legge n. 92 del 2012; 
                b) l'aliquota contributiva del 10 per  cento  di  cui
          all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, e' ridotta al 5 per cento; 
                c) e' riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a
          carico del datore di lavoro di finanziamento  dell'ASpI  di
          cui all'articolo 42,  comma  6,  lettera  f),  del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dello 0,30  per  cento,
          previsto dall'articolo 25 della legge n. 845 del 1978. 
              2. Agli incentivi di cui al comma 1 non si  applica  la
          previsione di cui all'articolo 47,  comma  7,  del  decreto
          legislativo n. 81 del 2015. 
              3. Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma  1,
          del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81,  a  titolo
          sperimentale per gli anni 2015 e 2016, le  risorse  di  cui
          all'articolo 68, comma 4, lettera a), della  legge  n.  144
          del 1999, sono incrementate  di  27  milioni  di  euro  per
          l'anno 2015 e di 27 milioni di  euro  per  l'anno  2016  da
          destinare al finanziamento dei percorsi  formativi  rivolti
          all'apprendistato   per   la   qualifica   e   il   diploma
          professionale,  il   diploma   di   istruzione   secondaria
          superiore e  il  certificato  di  specializzazione  tecnica
          superiore e dei percorsi formativi  rivolti  all'alternanza
          scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1,  comma  7,  lettera
          d), della legge n. 183 del 2014 e del  decreto  legislativo
          15 aprile 2005, n. 77. La sperimentazione di cui  al  primo
          periodo del  presente  comma  e'  finalizzata  a  elaborare
          modelli per l'occupazione dei giovani di  cui  all'articolo
          43, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81
          ed e' promossa dal Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione
          dell'universita' e della ricerca, d'intesa con le Regioni e
          le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,   anche
          avvalendosi degli enti di cui alla legge 14 febbraio  1987,
          n. 40, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del
          presente comma da destinare prioritariamente ai percorsi di
          formazione  nell'ambito  del  sistema   di   istruzione   e
          formazione professionale. 
              4. All'articolo 22, comma 2, della  legge  12  novembre
          2011, n. 183, le parole da «di cui il 50  per  cento»  fino
          alla fine del comma sono soppresse. 
              5. All'articolo 6 della legge 8 marzo 2000,  n.  53  il
          comma 4 e' abrogato. Le conseguenti relative risorse,  pari
          a 7.500.000 euro per l'anno 2015  e  a  14.993.706,97  euro
          annui a decorrere dal 2016,  restano  a  carico  del  Fondo
          sociale per occupazione e formazione  di  cui  all'articolo
          18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2 ed affluiscono al  piano  gestionale  di
          cui all'articolo 29, comma 2. 
              6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 del presente
          articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2015 e 2016 per quanto attiene al comma 3 e valutati in 0,5
          milioni di euro per l'anno 2015, 6,2 milioni  di  euro  per
          l'anno 2016, 10,7 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
          2017 e 2018, 5,4 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  0,1
          milioni di euro per l'anno 2020 per quanto attiene ai commi
          1 e 2, si provvede: 
                a) quanto a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2015
          mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190; 
                b) quanto a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2016
          mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  sociale  per
          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
                c) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 13,2
          milioni di euro per l'anno 2016, 10,7 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni 2017 e 2018, 5,4 milioni  di  euro  per
          l'anno 2019 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2020  mediante
          corrispondente  riduzione   degli   stanziamenti   di   cui
          all'articolo 29, comma 3. 
              7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia  e  delle
          finanze  e  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali,  anche  avvalendosi  del  sistema  permanente   di
          monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo
          1, comma 2, della legge  n.  92  del  2012,  provvedono  al
          monitoraggio  degli  effetti  finanziari  derivanti   dalla
          disposizione di cui ai commi 1 e 2 del  presente  articolo.
          Nel caso in cui si verifichino,  o  siano  in  procinto  di
          verificarsi  scostamenti  rispetto  alle  previsioni  delle
          minori relative entrate, il Ministro dell'economia e  delle
          finanze provvede, sentito il Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche    sociali,    con    proprio    decreto     alla
          rideterminazione dei benefici contributivi di cui al  comma
          1. 
              8. Per gli anni 2016 e 2017, per l'assicurazione contro
          gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali  degli
          allievi iscritti ai corsi  ordinamentali  di  istruzione  e
          formazione professionale curati dalle istituzioni formative
          e dagli istituti  scolastici  paritari,  accreditati  dalle
          Regioni per  l'erogazione  dei  percorsi  di  istruzione  e
          formazione professionale, e' dovuto, in via sperimentale  e
          limitatamente  al  predetto  biennio,  un  premio  speciale
          unitario ai sensi dell'articolo 42 del T.U. 1124/1965.  Con
          Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          su proposta  dell'INAIL,  sono  stabiliti  l'ammontare  del
          premio speciale e le  modalita'  di  applicazione  tali  da
          assicurare anche il rigoroso rispetto del limite  di  spesa
          di cui al quarto periodo del presente comma. Ai fini  della
          determinazione del premio e del suo aggiornamento annuo  si
          fa riferimento al  minimale  giornaliero  di  rendita.  Per
          favorire l'integrazione scuola-lavoro, nel calcolo  per  la
          determinazione del predetto premio speciale unitario non si
          tiene conto dei maggiori oneri inerenti i rischi lavorativi
          per i periodi di formazione svolti negli ambienti di lavoro
          nel limite massimo di minori entrate per premi per  l'INAIL
          pari a 5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2016  e
          2017, in relazione alle quali e' previsto un  trasferimento
          di pari importo all'ente da parte del bilancio dello Stato.
          Ai relativi oneri pari a 5 milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2016 e 2017 si provvede: 
                a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 e  a  5
          milioni di euro per  l'anno  2017  mediante  corrispondente
          riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
                b) quanto  a  1  milione  di  euro  per  l'anno  2016
          mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui
          all'articolo 29, comma 3; 
                c) quanto  a  3  milioni  di  euro  per  l'anno  2016
          mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  sociale  per
          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2.». 
              - Si riportano gli articoli 41 e 43 del citato  decreto
          legislativo n. 81 del 2015: 
              «Art. 41. (Definizione). -  1.  L'apprendistato  e'  un
          contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato  alla
          formazione e alla occupazione dei giovani. 
              2. Il contratto  di  apprendistato  si  articola  nelle
          seguenti tipologie: 
                a)  apprendistato  per  la  qualifica  e  il  diploma
          professionale,  il   diploma   di   istruzione   secondaria
          superiore e  il  certificato  di  specializzazione  tecnica
          superiore; 
                b) apprendistato professionalizzante; 
                c) apprendistato di alta formazione e ricerca. 
              3.  L'apprendistato  per  la  qualifica  e  il  diploma
          professionale,  il   diploma   di   istruzione   secondaria
          superiore e  il  certificato  di  specializzazione  tecnica
          superiore e quello di alta formazione e  ricerca  integrano
          organicamente, in un sistema duale,  formazione  e  lavoro,
          con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle
          qualificazioni  professionali  contenuti   nel   Repertorio
          nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  16
          gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro  europeo  delle
          qualificazioni.». 
              «Art. 43. (Apprendistato per la qualifica e il  diploma
          professionale,  il   diploma   di   istruzione   secondaria
          superiore e  il  certificato  di  specializzazione  tecnica
          superiore). - 1. L'apprendistato  per  la  qualifica  e  il
          diploma professionale e il certificato di  specializzazione
          tecnica superiore e' strutturato in modo  da  coniugare  la
          formazione effettuata in  azienda  con  l'istruzione  e  la
          formazione professionale svolta dalle istituzioni formative
          che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione
          e  formazione  sulla  base  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre  2005,
          n. 226, e di quelli di cui all'articolo 46. 
              2. Possono essere assunti con il contratto  di  cui  al
          comma 1, in tutti i settori di  attivita',  i  giovani  che
          hanno compiuto i 15 anni di eta' e fino al  compimento  dei
          25.   La   durata   del   contratto   e'   determinata   in
          considerazione della qualifica o del diploma da  conseguire
          e non puo' in ogni caso essere superiore a  tre  anni  o  a
          quattro   anni   nel   caso   di   diploma    professionale
          quadriennale. 
              3. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  46,
          comma 1,  la  regolamentazione  dell'apprendistato  per  la
          qualifica e il diploma professionale e  il  certificato  di
          specializzazione tecnica superiore e' rimessa alle  regioni
          e alle province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di
          regolamentazione regionale l'attivazione dell'apprendistato
          per  la  qualifica  e  il  diploma   professionale   e   il
          certificato  di  specializzazione  tecnica   superiore   e'
          rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,
          che ne disciplina l'esercizio con propri decreti. 
              4.  In  relazione  alle  qualificazioni  contenute  nel
          Repertorio di cui all'articolo 41, comma  3,  i  datori  di
          lavoro hanno la facolta' di prorogare fino ad  un  anno  il
          contratto  di  apprendistato  dei  giovani  qualificati   e
          diplomati, che hanno concluso positivamente i  percorsi  di
          cui al comma 1, per il consolidamento e  l'acquisizione  di
          ulteriori      competenze      tecnico-professionali      e
          specialistiche, utili anche ai fini  dell'acquisizione  del
          certificato di specializzazione  tecnica  superiore  o  del
          diploma di  maturita'  professionale  all'esito  del  corso
          annuale integrativo di cui all'articolo 15,  comma  6,  del
          decreto legislativo  n.  226  del  2005.  Il  contratto  di
          apprendistato puo' essere prorogato fino ad un  anno  anche
          nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1,
          l'apprendista  non  abbia  conseguito  la   qualifica,   il
          diploma,  il  certificato   di   specializzazione   tecnica
          superiore o il diploma di maturita' professionale all'esito
          del corso annuale integrativo. 
              5. Possono essere,  altresi',  stipulati  contratti  di
          apprendistato, di durata  non  superiore  a  quattro  anni,
          rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno  dei
          percorsi   di   istruzione   secondaria   superiore,    per
          l'acquisizione,  oltre  che  del  diploma   di   istruzione
          secondaria    superiore,    di     ulteriori     competenze
          tecnico-professionali rispetto a quelle gia'  previste  dai
          vigenti regolamenti scolastici, utili  anche  ai  fini  del
          conseguimento del certificato di  specializzazione  tecnica
          superiore. A tal fine, e' abrogato il comma 2 dell'articolo
          8-bis  del  decreto-legge  12  settembre  2013,   n.   104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
          n. 128. Sono fatti salvi, fino  alla  loro  conclusione,  i
          programmi sperimentali per lo  svolgimento  di  periodi  di
          formazione  in  azienda  gia'  attivati.  Possono   essere,
          inoltre, stipulati contratti di  apprendistato,  di  durata
          non superiore a due anni, per i giovani che frequentano  il
          corso annuale integrativo che si conclude  con  l'esame  di
          Stato, di cui all'articolo 6,  comma  5,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. 
              6.  Il  datore  di  lavoro  che  intende  stipulare  il
          contratto di apprendistato per la qualifica  e  il  diploma
          professionale,  il   diploma   di   istruzione   secondaria
          superiore e  il  certificato  di  specializzazione  tecnica
          superiore  sottoscrive  un  protocollo  con   l'istituzione
          formativa a cui lo studente e' iscritto, che stabilisce  il
          contenuto e la durata degli obblighi formativi  del  datore
          di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui
          all'articolo 46, comma 1.  Con  il  medesimo  decreto  sono
          definiti  i  criteri  generali  per  la  realizzazione  dei
          percorsi di apprendistato, e, in particolare,  i  requisiti
          delle imprese nelle quali  si  svolge  e  il  monte  orario
          massimo del percorso scolastico che puo' essere  svolto  in
          apprendistato, nonche' il numero di ore  da  effettuare  in
          azienda,  nel  rispetto  dell'autonomia  delle  istituzioni
          scolastiche  e  delle  competenze  delle  regioni  e  delle
          provincie  autonome.  Nell'apprendistato  che   si   svolge
          nell'ambito  del  sistema  di   istruzione   e   formazione
          professionale regionale, la formazione esterna  all'azienda
          e' impartita nell'istituzione formativa a cui  lo  studente
          e' iscritto e non puo' essere superiore  al  60  per  cento
          dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al  50  per
          cento per il  terzo  e  quarto  anno,  nonche'  per  l'anno
          successivo finalizzato al conseguimento del certificato  di
          specializzazione tecnica, in ogni  caso  nell'ambito  delle
          risorse umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  nel
          rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente. 
              7. Per le ore di formazione  svolte  nella  istituzione
          formativa il datore di lavoro e' esonerato da ogni  obbligo
          retributivo. Per le ore di formazione a carico  del  datore
          di lavoro e' riconosciuta al  lavoratore  una  retribuzione
          pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono
          fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi. 
              8. Per le regioni e le province autonome  di  Trento  e
          Bolzano che  abbiano  definito  un  sistema  di  alternanza
          scuola-lavoro,  i  contratti  collettivi  stipulati   dalle
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative  sul  piano  nazionale  possono   prevedere
          specifiche  modalita'  di   utilizzo   del   contratto   di
          apprendistato,  anche   a   tempo   determinato,   per   lo
          svolgimento di attivita' stagionali. 
              9. Successivamente al conseguimento della  qualifica  o
          del diploma professionale ai sensi del decreto  legislativo
          n.  226  del  2005,  nonche'  del  diploma  di   istruzione
          secondaria  superiore,  allo   scopo   di   conseguire   la
          qualificazione  professionale  ai  fini  contrattuali,   e'
          possibile la trasformazione del contratto in  apprendistato
          professionalizzante.  In  tal  caso,  la   durata   massima
          complessiva dei  due  periodi  di  apprendistato  non  puo'
          eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva
          di cui all'articolo 42, comma 5.». 
              - Si riporta l'articolo 68, comma  4,  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144 (Misure  in  materia  di  investimenti,
          delega  al  Governo  per  il   riordino   degli   incentivi
          all'occupazione e della normativa che  disciplina  l'INAIL,
          nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli   enti
          previdenziali): 
              «Art.  68.   (Obbligo   di   frequenza   di   attivita'
          formative). - (Omissis). 
              4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma
          1 si provvede: 
                a) a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
          del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236,  per  i
          seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno  1999,  lire
          430 miliardi per il 2000, lire 562 miliardi per il  2001  e
          fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002; 
                b) a carico del Fondo di  cui  all'articolo  4  della
          legge 18 dicembre 1997, n. 440,  per  i  seguenti  importi:
          lire 30 miliardi per l'anno 2000,  lire  110  miliardi  per
          l'anno  2001  e  fino  a  lire  190  miliardi  a  decorrere
          dall'anno  2002.  A  decorrere  dall'anno  2000,   per   la
          finalita' di cui alla legge 18 dicembre 1997,  n.  440,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),
          della  legge  5  agosto   1978,   n.   468   e   successive
          modificazioni.». 
              - Per il testo dell'articolo 1 della  citata  legge  n.
          183 del 2014 si vedano le note al titolo. 
              - Il testo del decreto legislativo 15 aprile  2005,  n.
          77   (Definizione    delle    norme    generali    relative
          all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della
          L. 28 marzo 2003,  n.  53)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 5 maggio 2005, n. 103. 
              -  Si  riporta  l'articolo  33   del   citato   decreto
          legislativo n. 150 del 2015: 
              «Art. 33. (Centri per l'impiego). - 1.  Allo  scopo  di
          garantire livelli essenziali di prestazioni in  materia  di
          servizi e politiche attive del  lavoro,  l'importo  di  cui
          all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 19 giugno  2015
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto
          2015, n. 125, e' incrementato di 50  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2015 e 2016. 
              2. Ai fini di cui al comma 1 e' apportata una riduzione
          pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 della
          dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a),  del
          decreto-legge n. 76 del  2013.  Le  predette  risorse  sono
          versate al Fondo di rotazione di cui all'articolo 9,  comma
          5, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.». 
              - Per il testo dell'articolo 16, comma  7,  del  citato
          decreto legislativo n. 22  del  2015,  si  vedano  le  note
          all'articolo 2. 
              - Per il testo  dell'articolo  43  del  citato  decreto
          legislativo n. 148 del 2015, si vedano le note all'articolo
          2. 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 387, della citata
          legge n. 208 del 2015, si vedano le note all'articolo 2. 
              - Si riporta l'articolo 118, comma 2,  della  legge  23
          dicembre 2000 n. 388 (Disposizioni per  la  formazione  del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello    Stato-legge
          finanziaria 2001), come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  118.  (Interventi  in  materia   di   formazione
          professionale nonche' disposizioni in materia di  attivita'
          svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale  europeo).  -
          (Omissis). 
              2. L'attivazione dei fondi e' subordinata  al  rilascio
          di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali, previa verifica della  conformita'  alle
          finalita' di cui al comma 1 dei criteri di  gestione  delle
          strutture  di  funzionamento  dei  fondi  medesimi,   della
          professionalita'  dei  gestori,  nonche'  dell'adozione  di
          criteri di gestione improntati al principio di trasparenza.
          La  vigilanza  sulla  gestione  dei  fondi  e'   esercitata
          dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14  settembre
          2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca
          dell'autorizzazione e del commissariamento  dei  fondi  nel
          caso in cui vengano meno  le  condizioni  per  il  rilascio
          dell'autorizzazione. Entro tre anni dall'entrata  a  regime
          dei fondi,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali   effettuera'   una   valutazione   dei   risultati
          conseguiti dagli stessi. Il  presidente  del  collegio  dei
          sindaci e'  nominato  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. Presso lo stesso Ministero e' istituito,
          con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi  a  carico
          del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione
          continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo
          attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere
          pareri e valutazioni in ordine alle  attivita'  svolte  dai
          fondi, anche in relazione all'applicazione  delle  suddette
          linee-guida.  Tale  Osservatorio   e'   composto   da   due
          rappresentanti del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali,  dal  consigliere   di   parita'   componente   la
          Commissione   centrale   per    l'impiego,    da    quattro
          rappresentanti delle  regioni  designati  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  nonche'  da  un
          rappresentante  di  ciascuna  delle  confederazioni   delle
          organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  delle
          organizzazioni  sindacali   dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale. Tale  Osservatorio  si
          avvale  dell'assistenza  tecnica   dell'Istituto   per   lo
          sviluppo  della  formazione  professionale  dei  lavoratori
          (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete  alcun
          compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata.». 
              - Per il testo del citato decreto legislativo,  n.  150
          del 2015, si vedano note al titolo.