Art. 10 
 
              Importi risultanti dalla condizionalita' 
 
  1. Ai sensi dell'art. 100 del regolamento  (UE)  n.  1306/2013,  il
Mipaaf  dispone  di  trattenere  il  25%  degli  importi   risultanti
dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'art. 6  ai
beneficiari di cui all'art. 1 comma 2 lettere a) e b).  A  tal  fine,
entro il 15 settembre di ogni anno gli Organismi pagatori  comunicano
ad Agea coordinamento i dati relativi alle  riduzioni  ed  esclusioni
dell'anno  precedente.  Entro  il  15  ottobre  di  ogni  anno,  Agea
coordinamento  trasmette  al  Mipaaf  i  dati  relativi  ai  campioni
estratti, ai controlli svolti e ai relativi esiti  riferiti  all'anno
precedente, secondo il formato dell'allegato 2. Entro il 31  dicembre
di  ogni  anno  il  Mipaaf  procede  con  decreto,  d'intesa  con  la
Conferenza Stato-Regioni, ad identificare  le  finalita'  alle  quali
destinare le somme e a definirne le modalita' di utilizzo.