Art. 6 
 
             Applicazione delle riduzioni od esclusioni 
 
  1. Le riduzioni od esclusioni di cui all'art. 4 si applicano se, in
qualsiasi momento di un dato anno civile («anno civile considerato»),
le regole di condizionalita' non sono rispettate e tale  inadempienza
e' imputabile direttamente  al  beneficiario  che  ha  presentato  la
domanda  di  aiuto  o  la  domanda  di  pagamento  nell'anno   civile
considerato. 
  2. Il disposto del primo comma si applica anche ai beneficiari  per
i  quali  si  constati  che  non  hanno  rispettato  le   regole   di
condizionalita' in qualsiasi momento nei tre anni successivi all'anno
civile in cui e' stato concesso il primo  pagamento  nell'ambito  dei
programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione  dei
vigneti ed il premio di estirpazione o in qualsiasi momento dell'anno
successivo all'anno civile in cui  e'  stato  concesso  il  pagamento
nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, di  cui
al regolamento (CE) n. 1234/2007,  e  per  la  sola  vendemmia  verde
relativamente al regolamento (UE) n. 1308/2013 («anni considerati»). 
  3. In caso di cessione  di  tutta  o  parte  dell'azienda  agricola
durante l'anno civile considerato o durante gli anni considerati,  il
disposto dei commi 1 e 2 si applica anche se l'inadempienza di cui si
tratta e' il risultato di un  atto  o  di  un'omissione  direttamente
imputabile alla persona fisica o giuridica alla quale o  dalla  quale
la superficie agricola e' stata ceduta. In deroga a  quanto  precede,
se  la  persona  fisica  o  giuridica  alla  quale  e'   direttamente
imputabile un atto o un'omissione ha presentato una domanda di  aiuto
o una domanda di pagamento nell'anno civile considerato o negli  anni
considerati, la riduzione o esclusione si applica in base all'importo
totale dei pagamenti di cui all'art. 1, comma 2, con le eccezioni  di
cui al comma 3, concessi o da concedere a tale beneficiario. 
  4. L'applicazione di  riduzioni  od  esclusioni  non  incide  sulla
legalita' e sulla correttezza dei pagamenti ai quali si applica.