Art. 8 
 
                       Cumulo delle riduzioni 
 
  1. Fatto salvo il disposto di cui agli articoli 39,  40  e  41  del
regolamento (UE) n. 640/2014 e degli articoli 73 e 74 del regolamento
(UE) n.  809/2014,  nel  caso  di  violazioni  della  condizionalita'
riscontrate nel corso del medesimo anno civile dovute a negligenza  o
intenzionalita', o  nel  caso  di  infrazioni  ripetute,  l'organismo
pagatore applica il  cumulo  delle  riduzioni  secondo  le  modalita'
stabilite nell'allegato 3.