Art. 9 
 
Applicazione dell'art.  97,  paragrafo  3  del  regolamento  (UE)  n.
                              1306/2013 
 
  1. Lo Stato membro non si avvale della facolta' prevista  dall'art.
97, paragrafo 3 del  regolamento  (UE)  n.  1306/2013;  pertanto,  le
riduzioni ed esclusioni si applicano comunque, anche quando l'importo
complessivo  delle  stesse  e'  pari  o  inferiore  a  100  euro  per
beneficiario e per anno civile.