Art. 15 
 
                         Rifiuto di ingresso 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo 2,  lettera  b),
del regolamento (CE)  n.  1987/2006  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 dicembre 2006, la  decisione  di  inserimento  della
segnalazione nel  sistema  di  informazione  Schengen,  ai  fini  del
rifiuto di ingresso ai  sensi  dell'articolo  24,  paragrafo  1,  del
predetto regolamento,  e'  adottata  dal  direttore  della  Direzione
Centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno,  su
parere del comitato  di  analisi  strategica  antiterrorismo  di  cui
all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124.». 
  2. All'articolo 135, comma 1,  del  decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, dopo la lettera q-quater),  e'  inserita  la  seguente:
«q-quinquies) le controversie relative  alle  decisioni  adottate  ai
sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE)
n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del  20  dicembre
2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II).». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4   del   decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 4 (Ingresso nel territorio  dello  Stato).  -  1.
          L'ingresso nel territorio dello Stato  e'  consentito  allo
          straniero in possesso  di  passaporto  valido  o  documento
          equipollente e  del  visto  d'ingresso,  salvi  i  casi  di
          esenzione, e puo' avvenire, salvi i casi di forza maggiore,
          soltanto attraverso i valichi  di  frontiera  appositamente
          istituiti. 
              2.  Il  visto   di   ingresso   e'   rilasciato   dalle
          rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  italiane  nello
          Stato di origine o di stabile  residenza  dello  straniero.
          Per soggiorni non superiori a tre mesi sono  equiparati  ai
          visti  rilasciati  dalle  rappresentanze   diplomatiche   e
          consolari italiane quelli emessi, sulla base  di  specifici
          accordi, dalle autorita' diplomatiche o consolari di  altri
          Stati. Contestualmente al rilascio del  visto  di  ingresso
          l'autorita' diplomatica o consolare italiana consegna  allo
          straniero  una  comunicazione  scritta  in  lingua  a   lui
          comprensibile  o,  in  mancanza,  in   inglese,   francese,
          spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i  doveri  dello
          straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in  Italia.
          Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa
          in vigore per procedere al rilascio del visto,  l'autorita'
          diplomatica o consolare comunica il diniego allo  straniero
          in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in  inglese,
          francese, spagnolo o arabo. In deroga  a  quanto  stabilito
          dalla  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive
          modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico
          il diniego non deve essere motivato, salvo quando  riguarda
          le domande di visto presentate ai sensi degli articoli  22,
          24,  26,  27,  28,  29,  36  e  39.  La  presentazione   di
          documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni
          a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente,
          oltre     alle     relative     responsabilita'     penali,
          l'inammissibilita'  della  domanda.  Per  lo  straniero  in
          possesso di permesso di soggiorno e' sufficiente,  ai  fini
          del reingresso nel territorio dello Stato,  una  preventiva
          comunicazione all'autorita' di frontiera. 
              3. Ferme restando le disposizioni di  cui  all'art.  3,
          comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti  con
          l'adesione a specifici accordi internazionali,  consentira'
          l'ingresso  nel  proprio  territorio  allo  straniero   che
          dimostri di essere in  possesso  di  idonea  documentazione
          atta a confermare lo scopo e le condizioni  del  soggiorno,
          nonche'  la  disponibilita'   di   mezzi   di   sussistenza
          sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta  eccezione
          per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per
          il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza
          sono definiti con apposita direttiva emanata  dal  Ministro
          dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento
          di programmazione di cui all'art.  3,  comma  1  .  Non  e'
          ammesso in  Italia  lo  straniero  che  non  soddisfi  tali
          requisiti o che sia considerato una minaccia  per  l'ordine
          pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi  con
          i  quali  l'Italia  abbia  sottoscritto  accordi   per   la
          soppressone dei  controlli  alle  frontiere  interne  e  la
          libera circolazione delle persone o che risulti condannato,
          anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata
          a seguito di applicazione della pena su richiesta ai  sensi
          dell'art. 444 del codice di  procedura  penale,  per  reati
          previsti  dall'art.  380,  commi  1  e  2,  del  codice  di
          procedura   penale   ovvero   per   reati   inerenti    gli
          stupefacenti,  la  liberta'  sessuale,  il  favoreggiamento
          dell'immigrazione    clandestina    verso    l'Italia     e
          dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri  Stati
          o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
          alla prostituzione o allo sfruttamento della  prostituzione
          o di minori da impiegare in attivita'  illecite.  Impedisce
          l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con
          sentenza irrevocabile, per uno  dei  reati  previsti  dalle
          disposizioni del titolo III, capo III,  sezione  II,  della
          legge 22 aprile 1941, n.  633,  relativi  alla  tutela  del
          diritto di autore, e degli articoli 473 e  474  del  codice
          penale.  Lo  straniero  per  il  quale  e'   richiesto   il
          ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 29,  non  e'
          ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia  concreta
          e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello  Stato
          o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia  sottoscritto
          accordi per la soppressione dei  controlli  alle  frontiere
          interne e la libera circolazione delle persone. 
              4. L'ingresso in  Italia  puo'  essere  consentito  con
          visti per soggiorni di  breve  durata,  validi  fino  a  90
          giorni e per soggiorni di lunga durata che  comportano  per
          il titolare la concessione di un permesso di  soggiorno  in
          Italia con motivazione identica  a  quella  menzionata  nel
          visto.  Per  soggiorni  inferiori  a  tre   mesi,   saranno
          considerati validi anche i motivi  esplicitamente  indicati
          in visti rilasciati da autorita' diplomatiche  o  consolari
          di altri Stati in base a specifici  accordi  internazionali
          sottoscritti  e  ratificati  dall'Italia  ovvero  a   norme
          comunitarie. 
              5. Il Ministero degli  affari  esteri  adotta,  dandone
          tempestiva  comunicazione   alle   competenti   Commissioni
          parlamentari, ogni opportuno provvedimento di  revisione  o
          modifica  dell'elenco  dei  Paesi  i  cui  cittadini  siano
          soggetti ad  obbligo  di  visto,  anche  in  attuazione  di
          obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore. 
              6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato
          e sono respinti  dalla  frontiera  gli  stranieri  espulsi,
          salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che
          sia trascorso  il  periodo  di  divieto  di  ingresso,  gli
          stranieri che debbono essere espulsi  e  quelli  segnalati,
          anche in base ad accordi o  convenzioni  internazionali  in
          vigore in Italia, ai fini del  respingimento  o  della  non
          ammissione  per  gravi  motivi  di  ordine   pubblico,   di
          sicurezza   nazionale   e   di   tutela   delle   relazioni
          internazionali. 
              6-bis. Nei  casi  di  cui  all'art.  24,  paragrafo  2,
          lettera  b),  del  regolamento  (CE)   n.   1987/2006   del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, la
          decisione di inserimento della segnalazione nel sistema  di
          informazione Schengen, ai fini del rifiuto di  ingresso  ai
          sensi dell'art. 24, paragrafo 1, del predetto  regolamento,
          e' adottata dal direttore della  Direzione  centrale  della
          Polizia  di  prevenzione  del  Ministero  dell'interno,  su
          parere del comitato di analisi strategica antiterrorismo di
          cui all'art. 12, comma 3, della legge  3  agosto  2007,  n.
          124. 
              7. L'ingresso e' comunque subordinato al rispetto degli
          adempimenti  e   delle   formalita'   prescritti   con   il
          regolamento di attuazione.».