Art. 18 
 
           Misure di contrasto dell'immigrazione illegale 
 
  1. All'articolo 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
dopo il comma 9-sexies, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del  Ministero
dell'interno  assicura,  nell'ambito  delle  attivita'  di  contrasto
dell'immigrazione irregolare, la  gestione  e  il  monitoraggio,  con
modalita' informatiche, dei procedimenti  amministrativi  riguardanti
le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche  attraverso  il
Sistema informativo automatizzato. A tal  fine  sono  predisposte  le
necessarie  interconnessioni  con   il   Centro   elaborazione   dati
interforze di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n.  121,
con  il  Sistema  informativo  Schengen  di  cui  al  regolamento  CE
1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonche' con il  Sistema  automatizzato
di identificazione delle Impronte  ed  e'  assicurato  il  tempestivo
scambio di informazioni  con  il  Sistema  gestione  accoglienza  del
Dipartimento per le liberta' civili  e  l'immigrazione  del  medesimo
Ministero dell'interno.». 
  2. Per l'attivazione del Sistema informativo automatizzato  di  cui
al comma 1 si provvede, per 0,75 milioni di euro per l'anno 2017, 2,5
milioni di euro per l'anno 2018 e 0,75 milioni  di  euro  per  l'anno
2019, a valere sulle risorse  del  Fondo  per  la  sicurezza  interna
cofinanziato  dall'Unione  europea   nell'ambito   del   periodo   di
programmazione 2014/ 2020. 
  3. All'articolo 51, comma 3-bis, del  codice  di  procedura  penale
dopo le parole: «416,  sesto  e  settimo  comma,»  sono  inserite  le
seguenti: 
  «416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui
all'articolo 12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286,». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12  del   decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. note
          all'art. 3) come modificato dalla presente legge: 
              «Art.   12   (Disposizioni   contro   le   immigrazioni
          clandestine). - 1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'
          grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del
          presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia
          o effettua il trasporto di stranieri nel  territorio  dello
          Stato  ovvero  compie  altri  atti  diretti  a   procurarne
          illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato,  ovvero
          di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o  non
          ha  titolo  di  residenza  permanente,  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a cinque anni e con la  multa  di  15.000
          euro per ogni persona. 
              2. Fermo restando  quanto  previsto  dall'art.  54  del
          codice penale, non  costituiscono  reato  le  attivita'  di
          soccorso e assistenza umanitaria  prestate  in  Italia  nei
          confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
          presenti nel territorio dello Stato. 
              3. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque, in violazione  delle  disposizioni  del  presente
          testo  unico,  promuove,  dirige,  organizza,  finanzia   o
          effettua il trasporto di  stranieri  nel  territorio  dello
          Stato  ovvero  compie  altri  atti  diretti  a   procurarne
          illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato,  ovvero
          di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o  non
          ha  titolo  di  residenza  permanente,  e'  punito  con  la
          reclusione da cinque a quindici anni  e  con  la  multa  di
          15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: 
                a) il  fatto  riguarda  l'ingresso  o  la  permanenza
          illegale nel  territorio  dello  Stato  di  cinque  o  piu'
          persone; 
                b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo
          per la sua vita o per la  sua  incolumita'  per  procurarne
          l'ingresso o la permanenza illegale; 
                c) la  persona  trasportata  e'  stata  sottoposta  a
          trattamento inumano o degradante per procurarne  l'ingresso
          o la permanenza illegale; 
                d) il fatto e' commesso da  tre  o  piu'  persone  in
          concorso tra loro o utilizzando servizi  internazionali  di
          trasporto  ovvero  documenti  contraffatti  o  alterati   o
          comunque illegalmente ottenuti; 
                e) gli autori del fatto hanno  la  disponibilita'  di
          armi o materie esplodenti. 
              3-bis. Se i fatti di  cui  al  comma  3  sono  commessi
          ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a),
          b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena  ivi  prevista
          e' aumentata. 
              3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo  alla
          meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona
          se i fatti di cui ai commi 1 e 3: 
                a) sono commessi al  fine  di  reclutare  persone  da
          destinare alla prostituzione o comunque  allo  sfruttamento
          sessuale  o  lavorativo  ovvero  riguardano  l'ingresso  di
          minori da  impiegare  in  attivita'  illecite  al  fine  di
          favorirne lo sfruttamento; 
                b) sono commessi al fine di  trarne  profitto,  anche
          indiretto. 
              3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da  quelle
          previste  dagli  articoli  98  e  114  del  codice  penale,
          concorrenti con le aggravanti  di  cui  ai  commi  3-bis  e
          3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
          rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
          quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente  alle
          predette aggravanti. 
              3-quinquies.  Per  i   delitti   previsti   dai   commi
          precedenti le pene  sono  diminuite  fino  alla  meta'  nei
          confronti dell'imputato che  si  adopera  per  evitare  che
          l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
          aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
          giudiziaria nella raccolta di elementi  di  prova  decisivi
          per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione  o  la
          cattura di uno o piu' autori di reati e per la  sottrazione
          di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. 
              3-sexies. All'art. 4-bis, comma 1, terzo periodo, della
          legge 26 luglio 1975, n. 354, e  successive  modificazioni,
          dopo  le  parole:  "609-octies  del  codice  penale"   sono
          inserite le seguenti: "nonche' dall'art. 12, commi 3, 3-bis
          e 3-ter, del testo unico di cui al decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286,". 
              3-septies. 
              4. Nei casi previsti dai commi 1 e  3  e'  obbligatorio
          l'arresto in flagranza. 
              4-bis. Quando sussistono gravi indizi  di  colpevolezza
          in ordine ai reati previsti dal comma 3,  e'  applicata  la
          custodia cautelare in carcere, salvo  che  siano  acquisiti
          elementi dai quali  risulti  che  non  sussistono  esigenze
          cautelari. 
              4-ter. Nei casi previsti dai commi  1  e  3  e'  sempre
          disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato  per
          commettere il reato, anche nel caso di  applicazione  della
          pena su richiesta delle parti. 
              5. Fuori dei casi  previsti  dai  commi  precedenti,  e
          salvo che  il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque, al fine di  trarre  un  ingiusto  profitto  dalla
          condizione di illegalita'  dello  straniero  o  nell'ambito
          delle attivita'  punite  a  norma  del  presente  articolo,
          favorisce la permanenza  di  questi  nel  territorio  dello
          Stato in violazione delle norme del presente  testo  unico,
          e' punito con la reclusione fino a quattro anni  e  con  la
          multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni).  Quando  il
          fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero
          riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e'
          aumentata da un terzo alla meta'. 
              5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
          chiunque a titolo  oneroso,  al  fine  di  trarre  ingiusto
          profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione,  un
          immobile ad uno  straniero  che  sia  privo  di  titolo  di
          soggiorno al  momento  della  stipula  o  del  rinnovo  del
          contratto di locazione, e' punito con la reclusione da  sei
          mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile
          ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a
          norma dell'art. 444 del codice di procedura  penale,  anche
          se e' stata  concessa  la  sospensione  condizionale  della
          pena,  comporta  la  confisca  dell'immobile,   salvo   che
          appartenga a persona estranea al reato.  Si  osservano,  in
          quanto applicabili, le disposizioni vigenti in  materia  di
          gestione e destinazione dei beni confiscati.  Le  somme  di
          denaro ricavate  dalla  vendita,  ove  disposta,  dei  beni
          confiscati sono destinate al potenziamento delle  attivita'
          di  prevenzione  e  repressione  dei  reati  in   tema   di
          immigrazione clandestina. 
              6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre,  e'  tenuto
          ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in  possesso
          dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello
          Stato,  nonche'  a  riferire  all'organo  di   polizia   di
          frontiera dell'eventuale presenza a  bordo  dei  rispettivi
          mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In
          caso di inosservanza anche di uno solo  degli  obblighi  di
          cui   al   presente   comma,   si   applica   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  3.500  a
          euro 5.500 per ciascuno degli  stranieri  trasportati.  Nei
          casi piu' gravi e' disposta la sospensione da uno a  dodici
          mesi, ovvero la  revoca  della  licenza,  autorizzazione  o
          concessione   rilasciata   dall'autorita'    amministrativa
          italiana inerenti all'attivita' professionale svolta  e  al
          mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni
          di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              7. Nel corso di operazioni di  polizia  finalizzate  al
          contrasto   delle   immigrazioni   clandestine,    disposte
          nell'ambito delle direttive di cui all'art.  11,  comma  3,
          gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle
          province di confine  e  nelle  acque  territoriali  possono
          procedere al  controllo  e  alle  ispezioni  dei  mezzi  di
          trasporto e delle cose trasportate,  ancorche'  soggetti  a
          speciale regime doganale,  quando,  anche  in  relazione  a
          specifiche circostante di  luogo  e  di  tempo,  sussistono
          fondati motivi di ritenere che  possano  essere  utilizzati
          per  uno  dei  reati  previsti   dal   presente   articolo.
          Dell'esito dei  controlli  e  delle  ispezioni  e'  redatto
          processo verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro
          quarantotto ore al procuratore della Repubblica  il  quale,
          se  ne  ricorrono  i  presupposti,   lo   convalida   nelle
          successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze  gli
          ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere
          a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui
          all'art. 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale. 
              8. I  beni  sequestrati  nel  corso  di  operazioni  di
          polizia finalizzate  alla  prevenzione  e  repressione  dei
          reati  previsti  dal  presente  articolo,   sono   affidati
          dall'autorita'   giudiziaria   procedente    in    custodia
          giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali,  agli
          organi di polizia che ne facciano richiesta  per  l'impiego
          in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello  Stato
          o ad altri enti pubblici per  finalita'  di  giustizia,  di
          protezione civile  o  di  tutela  ambientale.  I  mezzi  di
          trasporto non possono essere in  alcun  caso  alienati.  Si
          applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art.
          100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di
          disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze   psicotrope,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309. 
              8-bis. Nel caso che non siano state presentate  istanze
          di affidamento  per  mezzi  di  trasporto  sequestrati,  si
          applicano le disposizioni dell'art. 301-bis, comma  3,  del
          testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
          doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 
              8-ter. La distruzione puo' essere direttamente disposta
          dal Presidente del Consiglio dei ministri o dalla autorita'
          da   lui   delegata,   previo   nullaosta    dell'autorita'
          giudiziaria procedente. 
              8-quater.  Con  il   provvedimento   che   dispone   la
          distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi'  fissate
          le modalita' di esecuzione. 
              8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito  di
          provvedimento definitivo di  confisca  sono,  a  richiesta,
          assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che  ne
          abbiano avuto l'uso  ai  sensi  del  comma  8  ovvero  sono
          alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o
          trasferiti per  le  finalita'  di  cui  al  comma  8,  sono
          comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le
          disposizioni vigenti in materia di gestione e  destinazione
          dei  beni  confiscati.   Ai   fini   della   determinazione
          dell'eventuale indennita', si applica il comma 5  dell'art.
          301-bis del citato  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43,  e
          successive modificazioni. 
              9. Le somme di denaro confiscate a seguito di  condanna
          per uno dei reati previsti dal presente  articolo,  nonche'
          le somme di denaro ricavate dalla  vendita,  ove  disposta,
          dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento  delle
          attivita' di prevenzione e repressione dei medesimi  reati,
          anche  a   livello   internazionale   mediante   interventi
          finalizzati   alla   collaborazione   e   alla   assistenza
          tecnico-operativa  con  le  forze  di  polizia  dei   Paesi
          interessati. A tal fine, le somme affluiscono  ad  apposito
          capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato  per  essere
          assegnate,  sulla  base   di   specifiche   richieste,   ai
          pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
          dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica". 
              9-bis. La nave italiana in  servizio  di  polizia,  che
          incontri nel mare territoriale o nella zona  contigua,  una
          nave, di cui si ha  fondato  motivo  di  ritenere  che  sia
          adibita o coinvolta nel  trasporto  illecito  di  migranti,
          puo'  fermarla,  sottoporla  ad  ispezione  e,  se  vengono
          rinvenuti elementi che confermino il  coinvolgimento  della
          nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la
          stessa in un porto dello Stato. 
              9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
          competenze istituzionali in materia  di  difesa  nazionale,
          possono essere utilizzate per concorrere alle attivita'  di
          cui al comma 9-bis. 
              9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
          esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre  che
          da parte delle navi della Marina militare, anche  da  parte
          delle navi in servizio di polizia,  nei  limiti  consentiti
          dalla  legge,  dal  diritto  internazionale  o  da  accordi
          bilaterali o multilaterali, se la nave  batte  la  bandiera
          nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero  si  tratti
          di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza. 
              9-quinquies. Le  modalita'  di  intervento  delle  navi
          della Marina militare nonche' quelle  di  raccordo  con  le
          attivita' svolte dalle altre unita' navali in  servizio  di
          polizia sono definite  con  decreto  interministeriale  dei
          Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e  delle
          finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. 
              9-sexies. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  9-bis  e
          9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche  per  i
          controlli concernenti il traffico aereo. 
              9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del
          Ministero   dell'interno   assicura,   nell'ambito    delle
          attivita' di  contrasto  dell'immigrazione  irregolare,  la
          gestione e il monitoraggio, con modalita' informatiche, dei
          procedimenti amministrativi  riguardanti  le  posizioni  di
          ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema
          Informativo Automatizzato. A tal fine sono  predisposte  le
          necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati
          interforze di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n.
          121,  con  il  Sistema  informativo  Schengen  di  cui   al
          regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006  nonche'  con
          il Sistema Automatizzato di Identificazione delle  Impronte
          ed e' assicurato il tempestivo scambio di informazioni  con
          il Sistema gestione accoglienza  del  Dipartimento  per  le
          liberta' civili e  l'immigrazione  del  medesimo  Ministero
          dell'interno.». 
              - Si riporta l'art. 51 del codice di procedura  penale,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 51 (Uffici del pubblico  ministero.  Attribuzioni
          del procuratore della Repubblica  distrettuale).  -  1.  Le
          funzioni di pubblico ministero sono esercitate: 
                a) nelle indagini preliminari e nei  procedimenti  di
          primo grado, dai magistrati della procura della  Repubblica
          presso il tribunale; 
                b) nei giudizi di impugnazione dai  magistrati  della
          procura generale presso la corte di  appello  o  presso  la
          corte di cassazione. 
              2. Nei casi di  avocazion,  le  funzioni  previste  dal
          comma 1 lettera a) sono  esercitate  dai  magistrati  della
          procura generale presso la corte di appello. 
              Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono
          esercitate  dai  magistrati   della   Direzione   nazionale
          antimafia e antiterrorismo. 
              3. Le funzioni previste dal  comma  1  sono  attribuite
          all'ufficio  del  pubblico  ministero  presso  il   giudice
          competente a norma del capo II del titolo I. 
              3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
          consumati o tentati, di cui  agli  articoli  416,  sesto  e
          settimo comma, 416, realizzato  allo  scopo  di  commettere
          taluno dei delitti di cui all'art. 12, commi 3 e 3-ter, del
          testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  416,
          realizzato allo scopo di commettere delitti previsti  dagli
          articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter  e  630
          del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle
          condizioni previste dal predetto  art.  416-bis  ovvero  al
          fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste
          dallo stesso  articolo,  nonche'  per  i  delitti  previsti
          dall'art. 74 del testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.   309,
          dall'art. 291-quater del testo unico approvato con  decreto
          del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.  43,  e
          dall'art. 260 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
          152, le funzioni indicate  nel  comma  1  lettera  a)  sono
          attribuite all'ufficio del  pubblico  ministero  presso  il
          tribunale del capoluogo del distretto  nel  cui  ambito  ha
          sede il giudice competente. 
              3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis  e  dai  commi
          3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta  il  procuratore
          distrettuale, il procuratore generale presso  la  corte  di
          appello puo', per  giustificati  motivi,  disporre  che  le
          funzioni di pubblico ministero per  il  dibattimento  siano
          esercitate da un magistrato designato dal procuratore della
          Repubblica presso il giudice competente. 
              3-quater.  Quando  si  tratta  di  procedimenti  per  i
          delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo  le
          funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono  attribuite
          all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale  del
          capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede  il  giudice
          competente. 
              3-quinquies. Quando si tratta  di  procedimenti  per  i
          delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis,
          600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1,  600-quinquies,
          609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies,  617-bis,
          617-ter, 617-quater,  617-quinquies,  617-sexies,  635-bis,
          635-ter, 635-quater, 640-ter  e  640-quinquies  del  codice
          penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera  a),  del
          presente articolo sono attribuite all'ufficio del  pubblico
          ministero presso il tribunale del capoluogo  del  distretto
          nel cui ambito ha sede il giudice competente.».