Art. 12 
 
                     Rimodulazione delle risorse 
 
  1. Per conseguire il pieno utilizzo delle risorse stanziate per  il
credito d'imposta concesso alle imprese che effettuano l'acquisizione
dei beni strumentali nuovi destinati a strutture  produttive  secondo
le nuove modalita' e le procedure indicate dall'articolo 1, commi  da
98 a 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  l'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 108, della medesima legge  n.  208
del 2015, e' rimodulata, per gli anni 2017-2019, (( in 507 milioni ))
di euro per l'anno 2017 e (( in 672 milioni )) di euro  per  ciascuno
degli anni 2018 e 2019. 
  (( 1-bis. Al fine di assicurare lo sviluppo delle  universita'  del
Mezzogiorno  e  per  consentire  la   realizzazione   di   interventi
fondamentali per garantire la qualita' della  vita  e  la  formazione
degli studenti, le risorse, stanziate ai  sensi  della  deliberazione
del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
n. 78/2011 del 30 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 17 del 21 gennaio 2012, nell'ambito del  ciclo  di  programmazione
del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione  2007-2013  per  il  Piano
nazionale per il Sud - Sistema universitario e per cui al 31 dicembre
2016  non  sono  state  assunte  dalle  amministrazioni  beneficiarie
obbligazioni giuridicamente vincolanti, in sede  di  riprogrammazione
da parte del CIPE sono assegnate, in quote annuali,  oltre  che  alle
scuole superiori, alle universita' alle quali le risorse stesse erano
state inizialmente destinate, in modo da garantire  il  rispetto  dei
saldi di finanza  pubblica,  a  fronte  di  specifici  impegni  delle
universita' stesse a compiere, per le parti  di  propria  competenza,
gli atti necessari per l'avvio dei relativi progetti. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  da  98   a   108
          dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015: 
              "98. Alle imprese  che  effettuano  l'acquisizione  dei
          beni strumentali nuovi indicati nel comma 99,  destinati  a
          strutture produttive ubicate  nelle  zone  assistite  delle
          regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,  Sicilia  e
          Sardegna, ammissibili alle deroghe  previste  dall'articolo
          107,  paragrafo   3,   lettera   a),   del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea, e nelle  zone  assistite
          delle regioni Molise e Abruzzo,  ammissibili  alle  deroghe
          previste dall'articolo 107, paragrafo 3,  lettera  c),  del
          Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione   europea,   come
          individuate dalla Carta degli aiuti a  finalita'  regionale
          2014-2020 C(2014)6424 final del  16  settembre  2014,  come
          modificata  dalla  decisione  C(2016)5938  final   del   23
          settembre 2016, fino al 31 dicembre 2019 e'  attribuito  un
          credito d'imposta nella  misura  massima  consentita  dalla
          citata  Carta.  Alle  imprese  attive  nel  settore   della
          produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della
          pesca e  dell'acquacoltura,  disciplinato  dal  regolamento
          (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e
          della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca
          e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di  beni
          strumentali nuovi, gli aiuti sono  concessi  nei  limiti  e
          alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia
          di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale  e  delle
          zone rurali e ittico. 
              99.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  98,   sono
          agevolabili gli investimenti, facenti parte di un  progetto
          di investimento  iniziale  come  definito  all'articolo  2,
          punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n.  651/2014  della
          Commissione, del 17  giugno  2014,  relativi  all'acquisto,
          anche  mediante  contratti  di  locazione  finanziaria,  di
          macchinari,  impianti  e  attrezzature  varie  destinati  a
          strutture  produttive  gia'   esistenti   o   che   vengono
          impiantate nel territorio. 
              100. L'agevolazione non  si  applica  ai  soggetti  che
          operano    nei    settori    dell'industria    siderurgica,
          carbonifera,  della   costruzione   navale,   delle   fibre
          sintetiche, dei trasporti e delle relative  infrastrutture,
          della produzione e della distribuzione di energia  e  delle
          infrastrutture energetiche, nonche' ai settori  creditizio,
          finanziario e assicurativo. L'agevolazione,  altresi',  non
          si applica alle imprese in difficolta' come definite  dalla
          comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01,  del
          31 luglio 2014. 
              101. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del
          costo complessivo dei  beni  indicati  nel  comma  99,  nel
          limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di  3
          milioni di euro per le piccole imprese, di  10  milioni  di
          euro per le medie imprese e di 15 milioni di  euro  per  le
          grandi imprese. Per gli  investimenti  effettuati  mediante
          contratti di locazione  finanziaria,  si  assume  il  costo
          sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale  costo
          non comprende le spese di manutenzione. 
              102. Il credito d'imposta e' cumulabile  con  aiuti  de
          minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i
          medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che  tale
          cumulo  non  porti   al   superamento   dell'intensita'   o
          dell'importo  di  aiuto  piu'  elevati   consentiti   dalle
          pertinenti discipline europee di riferimento. 
              103. I soggetti che  intendono  avvalersi  del  credito
          d'imposta   devono   presentare   apposita    comunicazione
          all'Agenzia delle  entrate.  Le  modalita',  i  termini  di
          presentazione  e  il  contenuto  della  comunicazione  sono
          stabiliti  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          medesima, da emanare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          pubblicazione   della   presente   legge   nella   Gazzetta
          Ufficiale. L'Agenzia delle entrate  comunica  alle  imprese
          l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta. 
              104.   Il    credito    d'imposta    e'    utilizzabile
          esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
          modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta in cui  e'
          stato effettuato  l'investimento  e  deve  essere  indicato
          nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo
          d'imposta di maturazione del credito e nelle  dichiarazioni
          dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a
          quello nel quale se  ne  conclude  l'utilizzo.  Al  credito
          d'imposta non si applica il limite di cui  all'articolo  1,
          comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in
          funzione entro il secondo periodo  d'imposta  successivo  a
          quello della loro acquisizione o  ultimazione,  il  credito
          d'imposta e' rideterminato  escludendo  dagli  investimenti
          agevolati il costo dei beni non entrati  in  funzione.  Se,
          entro il quinto periodo d'imposta successivo a  quello  nel
          quale sono entrati  in  funzione,  i  beni  sono  dismessi,
          ceduti   a   terzi,   destinati   a   finalita'    estranee
          all'esercizio dell'impresa  ovvero  destinati  a  strutture
          produttive  diverse  da  quelle  che  hanno  dato   diritto
          all'agevolazione, il  credito  d'imposta  e'  rideterminato
          escludendo dagli investimenti agevolati il costo  dei  beni
          anzidetti. Per i beni acquisiti in  locazione  finanziaria,
          le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
          se non viene esercitato il riscatto. Il  credito  d'imposta
          indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato
          secondo le disposizioni del presente  comma  e'  restituito
          mediante versamento da eseguire entro il termine  stabilito
          per il versamento a saldo dell'imposta sui  redditi  dovuta
          per il periodo d'imposta in cui si  verificano  le  ipotesi
          ivi indicate. 
              106. Qualora, a seguito dei  controlli,  sia  accertata
          l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta
          per il mancato rispetto delle  condizioni  richieste  dalla
          norma ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi  sulla
          base dei  quali  e'  stato  determinato  l'importo  fruito,
          l'Agenzia delle entrate provvede al recupero  del  relativo
          importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti  dalla
          legge. 
              107. L'agevolazione di cui ai commi  da  98  a  106  e'
          concessa  nel  rispetto  dei  limiti  e  delle   condizioni
          previsti   dal   regolamento   (UE)   n.   651/2014   della
          Commissione,  del  17  giugno  2014,  che  dichiara  alcune
          categorie di aiuti compatibili con il  mercato  interno  in
          applicazione degli articoli 107  e  108  del  Trattato  sul
          funzionamento  dell'Unione  europea,   e   in   particolare
          dall'articolo 14 del medesimo regolamento,  che  disciplina
          gli aiuti a finalita' regionale agli investimenti. 
              108. Gli oneri derivanti dai commi da  98  a  107  sono
          valutati in 617 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2016,  2017,  2018  e  2019;   il   predetto   importo   e'
          corrispondentemente iscritto in apposito capitolo di  spesa
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Ai predetti  oneri  si  fa  fronte  per  250
          milioni di  euro  annui,  relativamente  alle  agevolazioni
          concesse alle piccole  e  medie  imprese,  a  valere  sulle
          risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel
          programma operativo  nazionale  «Imprese  e  Competitivita'
          2014/2020» e nei  programmi  operativi  relativi  al  Fondo
          europeo  di  sviluppo  regionale  (FESR)  2014/2020   delle
          regioni in cui  si  applica  l'incentivo.  A  tal  fine  le
          predette risorse sono annualmente versate  all'entrata  del
          bilancio  dello  Stato.  Le  amministrazioni  titolari  dei
          predetti programmi comunicano al Ministero dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato gli importi, europei e nazionali,  riconosciuti
          a titolo  di  credito  d'imposta  dall'Unione  europea,  da
          versare all'entrata del bilancio dello  Stato.  Nelle  more
          della    conclusione    della     procedura     finalizzata
          all'individuazione   delle   risorse,   alla    regolazione
          contabile  delle  compensazioni  esercitate  ai  sensi  del
          presente comma si provvede mediante anticipazioni a  carico
          delle  disponibilita'  del  Fondo  di  rotazione   di   cui
          all'articolo 5 della legge  16  aprile  1987,  n.  183.  Le
          risorse cosi' anticipate vengono reintegrate al Fondo,  per
          la  parte  relativa  all'Unione  europea,  a   valere   sui
          successivi   accrediti   delle    corrispondenti    risorse
          dell'Unione  europea  in  favore   dei   citati   programmi
          operativi e, per la parte di cofinanziamento  nazionale,  a
          valere  sulle  corrispondenti  quote   di   cofinanziamento
          nazionale   riconosciute   a   seguito    delle    predette
          rendicontazioni di spesa."