(( Art. 12 bis 
 
                 Rimodulazione del credito d'imposta 
                     per le imprese alberghiere 
 
  1.  Il  secondo  periodo  del  comma   7   dell'articolo   10   del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e' sostituito dal  seguente:  «Il
credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  in  favore  delle  imprese
alberghiere indicate al medesimo comma e' riconosciuto  altresi'  per
le  spese  relative  a  ulteriori  interventi,  comprese  quelle  per
l'acquisto di mobili e  componenti  d'arredo,  a  condizione  che  il
beneficiario non ceda  a  terzi  ne'  destini  a  finalita'  estranee
all'esercizio di impresa i  beni  oggetto  degli  investimenti  prima
dell'ottavo periodo d'imposta successivo». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 10  del
          decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio   2014,   n.   106
          (Disposizioni  urgenti  per  la   tutela   del   patrimonio
          culturale, lo sviluppo della  cultura  e  il  rilancio  del
          turismo), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 10.  Disposizioni  urgenti  per  riqualificare  e
          migliorare le strutture ricettive  turistico-alberghiere  e
          favorire l'imprenditorialita' nel settore turistico 
              1. - 6. Omissis 
              7. Ai maggiori oneri derivanti  dalla  concessione  del
          credito d'imposta di cui al comma  1,  nel  limite  massimo
          complessivo di 20 milioni di euro per l'anno  2015,  di  50
          milioni di euro per l'anno 2016, di 41,7  milioni  di  euro
          per gli anni 2017 e 2018 e di  16,7  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019, si provvede  ai  sensi  dell'articolo  17.  Il
          credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese
          alberghiere indicate  al  medesimo  comma  e'  riconosciuto
          altresi' per le  spese  relative  a  ulteriori  interventi,
          comprese quelle  per  l'acquisto  di  mobili  e  componenti
          d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi
          ne' destini a finalita' estranee all'esercizio di impresa i
          beni oggetto degli investimenti prima  dell'ottavo  periodo
          d'imposta successivo."