(( Art. 13 bis Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 1. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: «sono effettuate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «sono effettuate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 (Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), come modificato dalla presente legge: "Art. 7. Revisione del Conto riassuntivo del Tesoro e progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria 1. Omissis 2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La riconduzione al regime di contabilita' ordinaria, di cui al medesimo comma 1, ovvero la soppressione in via definitiva di cui al comma 2 del suddetto articolo 44-ter, sono effettuate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Omissis."