(( Art. 13 ter 
 
          Disposizioni in materia di controllo della spesa 
                  per la gestione dell'accoglienza 
 
  1. All'articolo 2  del  decreto-legge  30  ottobre  1995,  n.  451,
convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, dopo il comma  3  e'
aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Con le medesime  modalita'  previste  dal  comma  3,  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono individuati gli  obblighi  per  la  certificazione
delle modalita' di utilizzo dei fondi di cui al presente articolo  da
parte  dei  soggetti  aggiudicatari,  attraverso  la  rendicontazione
puntuale  della   spesa   effettivamente   sostenuta,   mediante   la
presentazione di fatture quietanzate». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre
          1995, n. 563 (Disposizioni urgenti per l'ulteriore  impiego
          del personale delle Forze armate in attivita' di  controllo
          della  frontiera  marittima  nella  regione  Puglia),  come
          modificato dalla presente legge: 
              " Art. 2. 1. Per far fronte a situazioni  di  emergenza
          connesse   con   le   attivita'   di   controllo   indicate
          all'articolo 1 e che coinvolgono gruppi di stranieri  privi
          di  qualsiasi  mezzo  di  sostentamento  ed  in  attesa  di
          identificazione o espulsione e' autorizzata,  per  ciascuno
          degli anni  1995,  1996  e  1997,  la  spesa  di  lire  tre
          miliardi, da destinarsi anche alla istituzione, a cura  del
          Ministero dell'interno, sentita la regione Puglia,  di  tre
          centri dislocati lungo la frontiera marittima  delle  coste
          pugliesi per le esigenze di prima assistenza a  favore  dei
          predetti  gruppi  di  stranieri.  Al  relativo  onere,   da
          imputare ad apposito capitolo da istituire nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'interno, si provvede mediante
          riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 1995,  al
          capitolo  4295  del  medesimo   stato   di   previsione   e
          corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 
              2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono  effettuati
          con le stesse modalita' e con le risorse ivi  indicate  per
          fronteggiare situazioni di emergenza che si  verificano  in
          altre aree del territorio nazionale. 
              3. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
          con il Ministro del tesoro, da  adottarsi  nel  termine  di
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, sono determinati  i  criteri  e  le  modalita'  di
          utilizzo e di erogazione dei fondi per  l'attuazione  degli
          interventi straordinari di cui al  comma  1.  In  deroga  a
          quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, della legge  23
          agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al
          presente comma  non  e'  richiesto  il  previo  parere  del
          Consiglio di Stato. 
              3-bis. Con le medesime modalita' previste dal comma  3,
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          presente disposizione, sono individuati gli obblighi per la
          certificazione delle modalita' di utilizzo dei fondi di cui
          al presente articolo da parte dei  soggetti  aggiudicatari,
          attraverso  la   rendicontazione   puntuale   della   spesa
          effettivamente  sostenuta,  mediante  la  presentazione  di
          fatture quietanzate».