Art. 10 
 
 
                      Disposizioni antielusive 
 
  1. Ai soggetti appartenenti al  medesimo  gruppo,  nell'ambito  del
quale e' presente almeno uno dei soggetti di cui agli articoli 2 e 8,
si applicano le disposizioni del presente  articolo;  si  considerano
societa'  del  gruppo  le  societa'   controllate,   controllanti   o
controllate da un medesimo  soggetto  ai  sensi  dell'art.  2359  del
codice civile inclusi i soggetti diversi dalle societa' di  capitali,
ad eccezione dello Stato e gli altri enti pubblici.  Per  le  persone
fisiche si tiene  conto  anche  delle  partecipazioni  possedute  dai
familiari. 
  2. La variazione in aumento di cui all'art.  5  e'  ridotta  di  un
importo pari ai conferimenti in  denaro  effettuati,  successivamente
alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010,  a  favore
di  soggetti  del  gruppo,  ovvero  divenuti  tali  a   seguito   del
conferimento. Ai fini del precedente  periodo  non  assume  rilevanza
l'incremento   di   partecipazioni   derivante    da    finanziamenti
infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato erogati dai  soci
a favore delle societa' del  gruppo.  La  riduzione  prescinde  dalla
persistenza  del  rapporto  di  controllo  alla  data   di   chiusura
dell'esercizio. 
  3. La variazione in aumento che residua  non  ha  altresi'  effetto
fino a concorrenza: 
    a)  dei  corrispettivi  per  l'acquisizione  o  l'incremento   di
partecipazioni in societa' controllate gia' appartenenti ai  soggetti
del gruppo; 
    b) dei corrispettivi per l'acquisizione di aziende o di  rami  di
aziende gia' appartenenti ai soggetti del gruppo; 
    c) dell'incremento, rispetto a  quelli  risultanti  dal  bilancio
relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, dei  crediti  di
finanziamento nei confronti dei soggetti del gruppo. 
  4. In deroga al comma 1, la variazione in aumento  e'  ridotta  dei
conferimenti in denaro provenienti  da  soggetti  diversi  da  quelli
domiciliati in Stati o territori che consentono un  adeguato  scambio
di informazioni, anche se non appartenenti al  gruppo.  Ai  fini  del
presente  comma,  l'indagine  effettuata   dal   contribuente   sulla
provenienza dei conferimenti, in presenza: 
    a) di una societa' quotata nella compagine sociale, in  relazione
ai soci della predetta societa' quotata, e' operata  avendo  riguardo
esclusivamente ai controllanti in base ai requisiti di  cui  all'art.
2359 del codice civile; 
    b) di un fondo di investimento  regolamentato  e  localizzato  in
Stati o territori che consentono un adeguato scambio di  informazioni
non e' operata in relazione ai sottoscrittori del fondo medesimo. 
  5. Qualora l'indagine di  cui  al  comma  4  abbia  evidenziato  la
provenienza dei conferimenti in denaro da soggetti diversi da  quelli
domiciliati in Stati o territori che consentono un  adeguato  scambio
di informazioni, la riduzione della variazione di capitale proprio di
cui  all'art.  5  e'  ripartita  proporzionalmente  tra  le  societa'
conferitarie del gruppo che hanno conseguito una  base  Ace  positiva
nel periodo d'imposta.