Art. 10 Disposizioni antielusive 1. Ai soggetti appartenenti al medesimo gruppo, nell'ambito del quale e' presente almeno uno dei soggetti di cui agli articoli 2 e 8, si applicano le disposizioni del presente articolo; si considerano societa' del gruppo le societa' controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'art. 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle societa' di capitali, ad eccezione dello Stato e gli altri enti pubblici. Per le persone fisiche si tiene conto anche delle partecipazioni possedute dai familiari. 2. La variazione in aumento di cui all'art. 5 e' ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, a favore di soggetti del gruppo, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. Ai fini del precedente periodo non assume rilevanza l'incremento di partecipazioni derivante da finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato erogati dai soci a favore delle societa' del gruppo. La riduzione prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio. 3. La variazione in aumento che residua non ha altresi' effetto fino a concorrenza: a) dei corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni in societa' controllate gia' appartenenti ai soggetti del gruppo; b) dei corrispettivi per l'acquisizione di aziende o di rami di aziende gia' appartenenti ai soggetti del gruppo; c) dell'incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti del gruppo. 4. In deroga al comma 1, la variazione in aumento e' ridotta dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti diversi da quelli domiciliati in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, anche se non appartenenti al gruppo. Ai fini del presente comma, l'indagine effettuata dal contribuente sulla provenienza dei conferimenti, in presenza: a) di una societa' quotata nella compagine sociale, in relazione ai soci della predetta societa' quotata, e' operata avendo riguardo esclusivamente ai controllanti in base ai requisiti di cui all'art. 2359 del codice civile; b) di un fondo di investimento regolamentato e localizzato in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni non e' operata in relazione ai sottoscrittori del fondo medesimo. 5. Qualora l'indagine di cui al comma 4 abbia evidenziato la provenienza dei conferimenti in denaro da soggetti diversi da quelli domiciliati in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, la riduzione della variazione di capitale proprio di cui all'art. 5 e' ripartita proporzionalmente tra le societa' conferitarie del gruppo che hanno conseguito una base Ace positiva nel periodo d'imposta.