Art. 17. 
             Finanziamento della federazione dei Verdi. 
                         Ripartizione. Quote 
 
    1.  Ogni  organizzazione  territoriale  individua  i  criteri  di
coinvolgimento degli aderenti nell'autofinanziamento. 
    2.  Eventuali  erogazioni  di  finanziamento  pubblico  e   altre
contribuzioni istituzionali a qualsiasi titolo  trasferite  ai  Verdi
sono distribuite per una quota fissata con apposito  regolamento  dal
consiglio federale nazionale, proporzionalmente ai voti ottenuti alle
ultime consultazioni politiche o europee, alle federazioni  regionali
e provinciali riconosciute. L'esecutivo  stabilisce  l'entita'  e  le
forme di  finanziamento  destinate  alle  federazioni  regionali  non
riconosciute. 
    3. Le organizzazioni territoriali hanno l'obbligo di preparare  e
far approvare annualmente bilanci consuntivi e preventivi predisposti
con  criteri  di  trasparenza,  controllabilita'  e  pubblicita'.  Le
federazioni  regionali  e  provinciali  sono  tenute  a   trasmettere
annualmente all'esecutivo il proprio bilancio preventivo e consuntivo
pena la sospensione dell'erogazione dei  trasferimenti  economici  da
parte della federazione nazionale.