Art. 19. 
                        Collegio dei revisori 
 
    1. I tre revisori contabili sono nominati dall'Ordine dei dottori
commercialisti di Roma su richiesta del tesoriere e vengono rinnovati
ogni tre anni. 
    2. Ad essi e' affidato il compito di  controllo  stabilito  dalle
leggi in materia di bilancio dei partiti.