Art. 16. Composizione del congresso nazionale Partecipano al congresso nazionale con diritto di voto: a) i delegati eletti nei congressi provinciali e di grande citta'; b) i delegati rappresentanti dei soci residenti all'estero con un massimo di 100 delegati; c) i soci del movimento che siano: Parlamentari nazionali ed europei; deputati regionali e consiglieri regionali; presidenti o vice presidenti di provincia; capigruppo nei consigli provinciali; sindaci delle citta' con oltre 15.000 abitanti; capigruppo nei consigli comunali delle citta' capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti; coordinatori regionali; coordinatori provinciali; coordinatori cittadini; delegati di circoscrizione delle grandi citta'; dirigenti nazionali degli uffici clubs e promotori azzurri; responsabili nazionali di Forza Italia Giovani per la Liberta', di Forza Italia Azzurro Donna, di Forza Italia Seniores. Le modalita' di calcolo e di individuazione dei delegati di cui alle lettere a) e b) sono previste da apposito regolamento, che deve tenere conto - per quanto riguarda la lettera a) - dei voti ottenuti da Forza Italia alle piu' recenti elezioni europee o politiche per la camera dei deputati, nonche' del numero di aderenti di ciascuna provincia. Non sono ammesse deleghe.