Art. 16. 
                Composizione del congresso nazionale 
 
    Partecipano al congresso nazionale con diritto di voto: 
    a) i delegati  eletti  nei  congressi  provinciali  e  di  grande
citta'; 
    b) i delegati rappresentanti dei soci residenti all'estero con un
massimo di 100 delegati; 
    c) i soci del movimento che siano: 
    Parlamentari nazionali ed europei; 
    deputati regionali e consiglieri regionali; 
    presidenti o vice presidenti di provincia; 
    capigruppo nei consigli provinciali; 
    sindaci delle citta' con oltre 15.000 abitanti; 
    capigruppo  nei  consigli  comunali  delle  citta'  capoluogo  di
provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti; 
    coordinatori regionali; 
    coordinatori provinciali; 
    coordinatori cittadini; 
    delegati di circoscrizione delle grandi citta'; 
    dirigenti nazionali degli uffici clubs e promotori azzurri; 
    responsabili nazionali di Forza Italia Giovani per  la  Liberta',
di Forza Italia Azzurro Donna, di Forza Italia Seniores. 
    Le modalita' di calcolo e di individuazione dei delegati  di  cui
alle lettere a) e b) sono previste da apposito regolamento, che  deve
tenere conto - per quanto riguarda la lettera a) - dei voti  ottenuti
da Forza Italia alle piu' recenti elezioni europee o politiche per la
camera dei deputati, nonche'  del  numero  di  aderenti  di  ciascuna
provincia. 
    Non sono ammesse deleghe.