Art. 19. 
                            Il presidente 
 
    Il presidente del Movimento politico Forza Italia e'  eletto  dal
congresso  nazionale  secondo  le  modalita'  previste  da   apposito
regolamento. 
    Resta in carica 3 anni e puo' essere rieletto. 
    Il presidente dirige il movimento e lo rappresenta  in  tutte  le
sedi istituzionali e politiche. Convoca e  presiede  il  comitato  di
presidenza, il consiglio nazionale, e il congresso nazionale. 
    Nomina 6 membri del comitato di presidenza. Nomina i responsabili
Nazionali di settore. Nomina i coordinatori regionali. 
    Puo' inoltre delegare specifiche funzioni. 
    In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente, il
comitato di presidenza convoca immediatamente il consiglio  nazionale
che  provvede  alla  sua  sostituzione  temporanea  per  il   periodo
strettamente necessario per la convocazione del congresso nazionale.