Art. 23. Il comitato di presidenza Il comitato di presidenza da' attuazione alle deliberazioni del congresso nazionale e del consiglio nazionale. Coordina le attivita' del movimento e dei gruppi parlamentari. Il comitato di presidenza e' composto da: 1) il presidente del movimento; 2) 6 membri eletti dal congresso nazionale; 3) i Capigruppo di Senato, Camera e Parlamento europeo; 4) 6 membri nominati dal presidente stesso; 5) l'amministratore nazionale; 6) i responsabili nazionali dei settori di cui all'art. 11; 7) il segretario della conferenza dei coordinatori regionali; 8) i Presidenti o i Vicepresidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Parlamento europeo aderenti a Forza Italia; 9) i presidenti delle giunte regionali aderenti a Forza Italia; 10) tre membri della conferenza dei coordinatori regionali, nominati dal presidente. I componenti elettivi del comitato di presidenza e quelli nominati dal Presidente, di cui ai numeri 2 e 4 del precedente comma, restano in carica 3 anni, ovvero fino al successivo congresso nazionale. I componenti di diritto rimangono in carica fino a quando rivestono il ruolo in ragione del quale partecipano al comitato di presidenza. Il comitato di presidenza in particolare: approva il conto preventivo ed il rendiconto consuntivo del movimento politico; nomina i revisori dei conti per le verifiche contabili secondo quanto previsto dall'art. 47; emana tutte le norme regolamentari necessarie per l'attuazione dello statuto. Possono essere invitati al comitato di presidenza soci del movimento affinche' riferiscano su fatti o argomenti determinati. In caso di perdita della qualita' di socio, dimissioni o impedimento permanente di un membro elettivo, questi e' sostituito da colui che sia risultato primo dei non eletti nella votazione relativa. In mancanza, i membri residui del comitato di presidenza provvedono alla sostituzione per cooptazione scegliendo fra i membri del consiglio nazionale eletti dal congresso nazionale. In caso di dimissioni di tutti i membri elettivi, e' convocato il consiglio nazionale per una nuova elezione. Entro trenta giorni dall'elezione da parte del congresso nazionale dei 6 componenti elettivi del comitato di presidenza, il presidente provvede al rinnovo della nomina dei membri di cui al comma 2, punto 4, del presente articolo. In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri nominati dal presidente, questi provvede alla sostituzione. Il comitato di presidenza delibera a maggioranza.