Art. 23. 
                      Il comitato di presidenza 
 
    Il comitato di presidenza da' attuazione alle  deliberazioni  del
congresso nazionale e del consiglio nazionale. Coordina le  attivita'
del movimento e dei gruppi parlamentari. 
    Il comitato di presidenza e' composto da: 
    1) il presidente del movimento; 
    2) 6 membri eletti dal congresso nazionale; 
    3) i Capigruppo di Senato, Camera e Parlamento europeo; 
    4) 6 membri nominati dal presidente stesso; 
    5) l'amministratore nazionale; 
    6) i responsabili nazionali dei settori di cui all'art. 11; 
    7) il segretario della conferenza dei coordinatori regionali; 
    8) i Presidenti o i Vicepresidenti del Senato  della  Repubblica,
della Camera dei deputati e del Parlamento europeo aderenti  a  Forza
Italia; 
    9) i presidenti delle giunte regionali aderenti a Forza Italia; 
    10) tre  membri  della  conferenza  dei  coordinatori  regionali,
nominati dal presidente. 
    I  componenti  elettivi  del  comitato  di  presidenza  e  quelli
nominati dal Presidente, di cui ai numeri 2 e 4 del precedente comma,
restano in  carica  3  anni,  ovvero  fino  al  successivo  congresso
nazionale. I componenti di diritto rimangono in carica fino a  quando
rivestono il ruolo in ragione del quale partecipano  al  comitato  di
presidenza. 
    Il comitato di presidenza in particolare: 
    approva il conto  preventivo  ed  il  rendiconto  consuntivo  del
movimento politico; 
    nomina i revisori dei conti per le  verifiche  contabili  secondo
quanto previsto dall'art. 47; 
    emana tutte le norme regolamentari  necessarie  per  l'attuazione
dello statuto. 
    Possono essere  invitati  al  comitato  di  presidenza  soci  del
movimento affinche' riferiscano su fatti o argomenti determinati. 
    In  caso  di  perdita  della  qualita'  di  socio,  dimissioni  o
impedimento permanente di un membro elettivo, questi e' sostituito da
colui  che  sia  risultato  primo  dei  non  eletti  nella  votazione
relativa. In mancanza, i membri residui del  comitato  di  presidenza
provvedono alla sostituzione per cooptazione scegliendo fra i  membri
del consiglio nazionale eletti dal congresso nazionale.  In  caso  di
dimissioni di tutti i membri  elettivi,  e'  convocato  il  consiglio
nazionale per una nuova elezione. 
    Entro  trenta  giorni  dall'elezione  da  parte   del   congresso
nazionale dei 6 componenti elettivi del comitato  di  presidenza,  il
presidente provvede al rinnovo della nomina  dei  membri  di  cui  al
comma 2, punto 4, del presente articolo. 
    In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei  membri
nominati dal presidente, questi provvede alla sostituzione. 
    Il comitato di presidenza delibera a maggioranza.