Art. 11 
 
 
    Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili 
 
  1. Il prefetto, nella determinazione delle modalita'  esecutive  di
provvedimenti  dell'Autorita'  Giudiziaria  concernenti   occupazioni
arbitrarie  di  immobili,  nell'esercizio  delle  funzioni   di   cui
all'articolo 13 della legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  impartisce,
sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,
disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili  da
sgomberare, il pericolo di possibili  turbative  per  l'ordine  e  la
sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza  pubblica
all'esecuzione   di    provvedimenti    dell'Autorita'    Giudiziaria
concernenti i medesimi immobili. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1  definiscono  l'impiego  della
Forza pubblica per l'esecuzione  dei  necessari  interventi,  secondo
criteri di priorita' che tengono conto della situazione dell'ordine e
della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali  interessati,  dei
possibili rischi per l'incolumita' e la salute pubblica, dei  diritti
dei  soggetti  proprietari  degli  immobili,  nonche'   dei   livelli
assistenziali che possono essere assicurati agli aventi diritto dalle
regioni e dagli enti locali. 
  3.   L'eventuale   annullamento,   in   sede    di    giurisdizione
amministrativa,  dell'atto  con  il  quale  sono  state  emanate   le
disposizioni di cui al comma 1, puo' dar luogo, salvi i casi di  dolo
o colpa grave, esclusivamente al  risarcimento  in  forma  specifica,
consistente  nell'obbligo  per  l'amministrazione  di  disporre   gli
interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione  di
occupazione arbitraria dell'immobile.