Art. 13 
 
Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze  stupefacenti
all'interno o in prossimita' di locali pubblici, aperti al pubblico e
                        di pubblici esercizi 
 
  1. Nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o
confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la
vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope,  di  cui
all'articolo 73 del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  per  fatti   commessi
all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici, aperti al
pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui  all'articolo  5
della legge 25 agosto 1991, n. 287, il questore  puo'  disporre,  per
ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi  locali  o  a
esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero  di  stazionamento
nelle immediate vicinanze degli stessi. 
  2. Il divieto di cui al comma 1 non puo' avere durata inferiore  ad
un anno, ne' superiore a cinque. 
  3. Nei casi di cui al comma  1,  il  questore,  nei  confronti  dei
soggetti  gia'  condannati  negli  ultimi  tre  anni   con   sentenza
definitiva, puo' altresi' disporre, per  la  durata  massima  di  due
anni, una o piu' delle seguenti misure: 
    a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso  il
locale ufficio della Polizia di Stato o presso il  comando  dell'Arma
dei carabinieri territorialmente  competente;  obbligo  di  rientrare
nella propria abitazione, o in altro luogo di privata  dimora,  entro
una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; 
    b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza; 
    c) obbligo di comparire  in  un  ufficio  o  comando  di  polizia
specificamente indicato, negli  orari  di  entrata  ed  uscita  dagli
istituti scolastici. 
  4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni  di  cui  all'articolo  6,  commi
2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 
  5. I divieti di cui al comma 1 possono essere  disposti  anche  nei
confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno  compiuto  il
quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro
che esercitano la responsabilita' genitoriale. 
  6. Salvo che il fatto costituisca  reato,  per  la  violazione  dei
divieti di cui ai commi 1 e  3  si  applica,  con  provvedimento  del
prefetto, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, la  sanzione
amministrativa del pagamento di una  somma  da  euro  10.000  a  euro
40.000 e la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno. 
  7. In sede di condanna per i reati  di  cui  al  comma  1  commessi
all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici, aperti al
pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui  all'articolo  5
della legge 25 agosto 1991, n. 287, la concessione della  sospensione
condizionale della pena puo' essere subordinata  all'imposizione  del
divieto  di  accedere  in  locali  pubblici   o   pubblici   esercizi
specificamente individuati.