Art. 15 
 
 
 Integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, lettera c), dopo  le  parole:  «sulla
base di elementi di fatto», sono inserite le seguenti: «, comprese le
reiterate  violazioni  del  foglio  di  via   obbligatorio   di   cui
all'articolo 2, nonche' dei divieti di frequentazione di  determinati
luoghi previsti dalla vigente normativa,»; 
    b) all'articolo 6, dopo il comma  3,  e'  aggiunto  il  seguente:
«3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e
le prescrizioni inerenti alla sorveglianza  speciale  possono  essere
disposti,  con  il  consenso   dell'interessato   ed   accertata   la
disponibilita' dei relativi dispositivi, anche con  le  modalita'  di
controllo previste  all'articolo  275-bis  del  codice  di  procedura
penale.».