Art. 16 
 
 
            Modifiche all'articolo 639 del codice penale 
 
  1. All'articolo 639 del codice penale,  dopo  il  quarto  comma  e'
aggiunto il seguente: «Con la sentenza di condanna per i reati di cui
al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165,
primo comma, puo' disporre l'obbligo di ripristino  e  di  ripulitura
dei luoghi ovvero,  qualora  cio'  non  sia  possibile,  l'obbligo  a
sostenerne le relative  spese  o  a  rimborsare  quelle  a  tal  fine
sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione  di
attivita' non retribuita a favore della collettivita'  per  un  tempo
determinato comunque non superiore alla durata  della  pena  sospesa,
secondo le modalita' indicate nella sentenza di condanna.».