Art. 9 
 
 
          Misure a tutela del decoro di particolari luoghi 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dalla  vigente  normativa  a  tutela
delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie,
aeroportuali, marittime e di trasporto  pubblico  locale,  urbano  ed
extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque  ponga  in  essere
condotte che limitano la  libera  accessibilita'  e  fruizione  delle
predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o
di occupazione di spazi  ivi  previsti,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro  100  a  euro  300.
Contestualmente  alla  rilevazione  della   condotta   illecita,   al
trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le  modalita'  di  cui
all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui e' stato  commesso
il fatto. 
  2. Ferma  restando  l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative
previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale  e  dall'articolo
29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il provvedimento di
allontanamento di cui al comma 1 e' disposto altresi'  nei  confronti
di chi commette le violazioni previste  dalle  predette  disposizioni
nelle aree di cui al medesimo comma. 
  3. Fermo il disposto dell'articolo 52,  comma  1-ter,  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 1, comma  4,  del
decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.  222,  i  regolamenti  di
polizia urbana possono  individuare  aree  urbane  su  cui  insistono
musei, aree e parchi  archeologici,  complessi  monumentali  o  altri
istituti e luoghi della cultura  interessati  da  consistenti  flussi
turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali  si  applicano
le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
  4. Per le violazioni di cui al comma 1, l'autorita'  competente  e'
il sindaco del comune nel  cui  territorio  le  medesime  sono  state
accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e  seguenti  della
legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi  derivanti  dal  pagamento
delle  sanzioni  amministrative  irrogate  sono  devoluti  al  comune
competente,  che  li  destina   all'attuazione   di   iniziative   di
miglioramento del decoro urbano.