Art. 16 
 
 
           Coordinamento con la tutela dei beni culturali 
 
  1. Ove gli  interventi  soggetti  ad  autorizzazione  paesaggistica
semplificata, ai sensi del presente regolamento, abbiano  ad  oggetto
edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storica e  artistica,
ai sensi della Parte II del Codice, l'interessato  presenta  un'unica
istanza relativa ad entrambi i titoli abilitativi e la Soprintendenza
competente si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia  plurimi
recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, sia le
determinazioni relative alla tutela storica, artistica e archeologica
di cui agli articoli 21 e 22 del Codice medesimo. 
 
          Note all'art. 16: 
              «Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). -  1.
          Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: 
              a) la rimozione o la demolizione, anche con  successiva
          ricostituzione, dei beni culturali; 
              b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali
          mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; 
              c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; 
              d) lo scarto dei documenti  degli  archivi  pubblici  e
          degli archivi  privati  per  i  quali  sia  intervenuta  la
          dichiarazione ai sensi dell'art. 13, nonche' lo  scarto  di
          materiale bibliografico delle  biblioteche  pubbliche,  con
          l'eccezione prevista all'art. 10, comma 2,  lettera  c),  e
          delle biblioteche private per le quali sia  intervenuta  la
          dichiarazione ai sensi dell'art. 13; 
              e) il trasferimento  ad  altre  persone  giuridiche  di
          complessi organici di documentazione di  archivi  pubblici,
          nonche' di archivi privati per i quali sia  intervenuta  la
          dichiarazione ai sensi dell'art. 13. 
              Art. 22 (Procedimento di autorizzazione per  interventi
          di edilizia). - 1. Fuori dei casi previsti  dagli  articoli
          25 e 26, l'autorizzazione prevista dall'art. 21,  comma  4,
          relativa ad interventi in materia di  edilizia  pubblica  e
          privata e' rilasciata entro il termine di centoventi giorni
          dalla   ricezione   della   richiesta   da   parte    della
          soprintendenza. 
              2.  Qualora  la  soprintendenza  chieda  chiarimenti  o
          elementi integrativi di giudizio, il  termine  indicato  al
          comma 1 e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
          richiesta. 
              3. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di
          natura  tecnica,  la  soprintendenza  ne   da'   preventiva
          comunicazione al richiedente  ed  il  termine  indicato  al
          comma 1 e' sospeso fino all'acquisizione  delle  risultanze
          degli accertamenti d'ufficio e comunque  per  non  piu'  di
          trenta giorni. 
              4.  Decorso  inutilmente  il  termine   stabilito,   il
          richiedente puo' diffidare l'amministrazione a  provvedere.
          Se  l'amministrazione  non  provvede  nei   trenta   giorni
          successivi al ricevimento  della  diffida,  il  richiedente
          puo' agire ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre
          1971, n. 1034, e successive modificazioni. 
              2. Lo spostamento di  beni  culturali,  dipendente  dal
          mutamento  di  dimora  o  di   sede   del   detentore,   e'
          preventivamente denunciato al  soprintendente,  che,  entro
          trenta  giorni  dal  ricevimento   della   denuncia,   puo'
          prescrivere  le  misure  necessarie  perche'  i  beni   non
          subiscano danno dal trasporto. 
              3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato  e
          degli  enti  ed  istituti  pubblici  non  e'  soggetto   ad
          autorizzazione, ma comporta l'obbligo di  comunicazione  al
          Ministero per le finalita' di cui all'art. 18. 
              4.  Fuori  dei  casi  di  cui  ai   commi   precedenti,
          l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su  beni
          culturali   e'   subordinata    ad    autorizzazione    del
          soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni
          medesimi e' comunicato al soprintendente per  le  finalita'
          di cui all'art. 20, comma 1. 
              5. L'autorizzazione e'  resa  su  progetto  o,  qualora
          sufficiente,  su   descrizione   tecnica   dell'intervento,
          presentati dal richiedente, e puo' contenere  prescrizioni.
          Se i lavori non iniziano entro  cinque  anni  dal  rilascio
          dell'autorizzazione,   il   soprintendente   puo'   dettare
          prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in
          relazione al mutare delle tecniche di conservazione.».