Art. 18 
 
 
                   Specificazioni e rettificazioni 
 
  1. Sulla base dell'esperienza attuativa del  presente  decreto,  il
Ministro, previa intesa con la conferenza unificata,  puo'  apportare
con proprio decreto specificazioni e rettificazioni agli  elenchi  di
cui agli  Allegati  «A»  e  «B»,  fondate  su  esigenze  tecniche  ed
applicative, nonche' variazioni alla documentazione richiesta ai fini
dell'autorizzazione semplificata  ed  al  correlato  modello  di  cui
all'Allegato «D».