Art. 3 
 
                   Bando di concorso e commissioni 
 
  1. Con decreto del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca e' indetto, su base regionale,  il  concorso  nazionale
per esami  e  titoli  per  selezionare  i  candidati  all'accesso  al
percorso FIT su posti comuni e di sostegno nella  scuola  secondaria.
In caso di esiguo  numero  dei  posti  conferibili,  il  concorso  e'
indetto su base interregionale. 
  2. Il concorso e' bandito, fermo restando il regime  autorizzatorio
previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,  n.
449, con cadenza biennale, per la copertura dei  posti  della  scuola
secondaria che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel  terzo
e quarto anno scolastico successivi  a  quello  in  cui  e'  previsto
l'espletamento delle prove concorsuali. 
  3. Sulla base della graduatoria di merito i vincitori del  concorso
sono ammessi al percorso FIT in due successivi scaglioni annuali, nel
limite corrispondente ai posti che si prevede si  rendano  vacanti  e
disponibili rispettivamente nel terzo e nel  quarto  anno  scolastico
successivi a quello in cui e'  previsto  l'espletamento  delle  prove
concorsuali. 
  4. Nel bando di concorso sono  previsti  contingenti  separati,  in
ciascuna sede concorsuale  regionale  o  interregionale,  per  ognuna
delle seguenti tipologie di posto e classi di concorso: 
    a)  posti  relativi  alle  classi  di  concorso  per  la   scuola
secondaria di primo e secondo  grado,  anche  raggruppate  in  ambiti
disciplinari; 
    b)  posti  relativi  alle  classi  di  concorso   di   insegnante
tecnico-pratico per la scuola secondaria; 
    c) posti di sostegno. 
  5. I candidati indicano nella domanda di  partecipazione  in  quale
regione e  per  quali  contingenti  di  posti  intendono  concorrere.
Ciascun candidato  puo'  concorrere  in  una  sola  regione,  per  le
tipologie di posto messe a concorso nella stessa, qualora in possesso
dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5. 
  6.  Con  regolamento  da  adottare,  nei   limiti   delle   risorse
disponibili a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 17,  comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni  dall'entrata
in  vigore  del  presente   decreto,   su   proposta   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono  individuati,
anche con riferimento alla procedura di cui all'articolo 17, comma 7:
i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici del concorso
e i requisiti  per  i  relativi  componenti;  i  criteri  generali  e
oggettivi  di  valutazione  delle  prove  e  dei  titoli  accademici,
scientifici e professionali dei  candidati  da  utilizzare  da  parte
delle commissioni giudicatrici, ferma  restando  la  valutazione  dei
titoli per i soli candidati  che  abbiano  superato  tutte  le  prove
concorsuali; la ripartizione dei punteggi tra le prove e i titoli;  i
punteggi minimi per considerare superata ciascuna  prova  d'esame;  i
requisiti generali e specifici di ammissione nel rispetto  di  quanto
previsto all'articolo 5 e con il decreto di cui all'articolo 4, comma
1. 
  7. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di  entrata  in
vigore del decreto di cui al comma 6,  sono  individuati,  anche  con
riferimento alla procedura  di  cui  all'articolo  17,  comma  7:  le
modalita' di gestione delle procedure concorsuali a cura degli Uffici
scolastici regionali; i criteri di composizione della commissione  di
valutazione del secondo anno e finale per l'accesso ai ruoli, di  cui
agli articoli 10, 11 e 13 ed i relativi criteri  di  valutazione;  le
modalita' di individuazione delle scuole polo e delle scuole sedi  di
tirocinio, di  cui  all'articolo  12,  nonche'  di  assegnazione  dei
tirocinanti alle medesime; l'elenco dei titoli valutabili e  il  loro
punteggio, valorizzando il titolo di dottore di ricerca e il possesso
di ulteriori crediti nell'ambito della pedagogia speciale e didattica
dell'inclusione, fino ad un  massimo  di  12  in  aggiunta  a  quelli
previsti all'articolo 5, comma 1 lettera b) e comma 2 lettera b). Con
il medesimo  decreto  e'  costituita  una  commissione  nazionale  di
esperti per la definizione dei programmi e delle tracce  delle  prove
di esame. 
  8. Le commissioni di  cui  ai  commi  6  e  7  comprendono  esperti
provenienti dalle scuole, dalle universita' e dalle istituzioni AFAM. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  39,  comma  3,  della
          legge  27  dicembre   1997,   n.   449   (Misure   per   la
          stabilizzazione della finanza pubblica),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.: 
              «Art. 39 (Disposizioni  in  materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento  e  di  incentivazione  del   part-time).   -
          (Omissis). 
              3.  Per  consentire  lo  sviluppo   dei   processi   di
          riqualificazione delle amministrazioni  pubbliche  connessi
          all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo  il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale, a decorrere  dall'anno  2000  il  Consiglio  dei
          ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e  del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione
          economica, definisce  preliminarmente  le  priorita'  e  le
          necessita'  operative  da  soddisfare,  tenuto   conto   in
          particolare delle correlate  esigenze  di  introduzione  di
          nuove professionalita'. In  tale  quadro,  entro  il  primo
          semestre  di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei   ministri
          determina il numero massimo  complessivo  delle  assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi  di  riduzione  numerica  e  con  i  dati   sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque subordinate all'indisponibilita' di  personale  da
          trasferire secondo le  vigenti  procedure  di  mobilita'  e
          possono essere disposte esclusivamente presso le  sedi  che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  2,  della
          citata legge 23 agosto 1988, n. 400: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              (Omissis).».