Art. 3 Bando di concorso e commissioni 1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' indetto, su base regionale, il concorso nazionale per esami e titoli per selezionare i candidati all'accesso al percorso FIT su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria. In caso di esiguo numero dei posti conferibili, il concorso e' indetto su base interregionale. 2. Il concorso e' bandito, fermo restando il regime autorizzatorio previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con cadenza biennale, per la copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel terzo e quarto anno scolastico successivi a quello in cui e' previsto l'espletamento delle prove concorsuali. 3. Sulla base della graduatoria di merito i vincitori del concorso sono ammessi al percorso FIT in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente nel terzo e nel quarto anno scolastico successivi a quello in cui e' previsto l'espletamento delle prove concorsuali. 4. Nel bando di concorso sono previsti contingenti separati, in ciascuna sede concorsuale regionale o interregionale, per ognuna delle seguenti tipologie di posto e classi di concorso: a) posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche raggruppate in ambiti disciplinari; b) posti relativi alle classi di concorso di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria; c) posti di sostegno. 5. I candidati indicano nella domanda di partecipazione in quale regione e per quali contingenti di posti intendono concorrere. Ciascun candidato puo' concorrere in una sola regione, per le tipologie di posto messe a concorso nella stessa, qualora in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5. 6. Con regolamento da adottare, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono individuati, anche con riferimento alla procedura di cui all'articolo 17, comma 7: i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici del concorso e i requisiti per i relativi componenti; i criteri generali e oggettivi di valutazione delle prove e dei titoli accademici, scientifici e professionali dei candidati da utilizzare da parte delle commissioni giudicatrici, ferma restando la valutazione dei titoli per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove concorsuali; la ripartizione dei punteggi tra le prove e i titoli; i punteggi minimi per considerare superata ciascuna prova d'esame; i requisiti generali e specifici di ammissione nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5 e con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1. 7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, sono individuati, anche con riferimento alla procedura di cui all'articolo 17, comma 7: le modalita' di gestione delle procedure concorsuali a cura degli Uffici scolastici regionali; i criteri di composizione della commissione di valutazione del secondo anno e finale per l'accesso ai ruoli, di cui agli articoli 10, 11 e 13 ed i relativi criteri di valutazione; le modalita' di individuazione delle scuole polo e delle scuole sedi di tirocinio, di cui all'articolo 12, nonche' di assegnazione dei tirocinanti alle medesime; l'elenco dei titoli valutabili e il loro punteggio, valorizzando il titolo di dottore di ricerca e il possesso di ulteriori crediti nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, fino ad un massimo di 12 in aggiunta a quelli previsti all'articolo 5, comma 1 lettera b) e comma 2 lettera b). Con il medesimo decreto e' costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione dei programmi e delle tracce delle prove di esame. 8. Le commissioni di cui ai commi 6 e 7 comprendono esperti provenienti dalle scuole, dalle universita' e dalle istituzioni AFAM.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.: «Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time). - (Omissis). 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. (Omissis).". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. (Omissis).».