Art. 10 
 
Registrazione  degli  aiuti   non   subordinati   all'emanazione   di
                    provvedimenti di concessione 
 
  1. Ai fini dei controlli previsti dal presente decreto,  gli  aiuti
individuali  non  subordinati  all'emanazione  di  provvedimenti   di
concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati si
intendono concessi e sono registrati  nel  Registro  nazionale  aiuti
nell'esercizio finanziario successivo a  quello  della  fruizione  da
parte del soggetto beneficiario. Gli aiuti  fiscali  aventi  medesime
caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nel  Registro
nazionale  aiuti,  ai  fini  del  presente  decreto,   nell'esercizio
finanziario successivo a quello di presentazione della  dichiarazione
fiscale nella quale sono dichiarati. Con riferimento  agli  aiuti  di
cui al presente comma, per il  calcolo  del  cumulo  degli  aiuti  de
minimis,  il  Registro  nazionale  aiuti  utilizza  quale   data   di
concessione quella in cui e' effettuata la  registrazione  dell'aiuto
individuale. 
  2. Agli adempimenti di cui al comma 1  provvedono  l'Agenzia  delle
entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ente  previdenziale
o assistenziale di pertinenza, ovvero gli altri  soggetti  competenti
preposti alla fase di fruizione degli aiuti di cui al medesimo  comma
1. Il presente articolo si applica a tutti gli aiuti  individuali  di
cui al comma 1 i cui presupposti per la  fruizione  si  verificano  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e,
relativamente agli aiuti fiscali, a quelli i cui presupposti  per  la
fruizione si verificano dal periodo d'imposta successivo a quello  in
corso al 31 dicembre 2016. 
  3.  I  soggetti  di  cui  al  comma  2,  ove  necessario,  adottano
disposizioni per l'opportuna informazione dei destinatari degli aiuti
previsti al comma 1 e per le  eventuali  comunicazioni  da  parte  di
questi ultimi ai  fini  del  rispetto  degli  obblighi  previsti  dal
presente articolo. 
  4.  Per  gli  aiuti  de  minimis  e  gli  aiuti  de  minimis  SIEG,
l'impossibilita'  di  registrazione  dell'aiuto   per   effetto   del
superamento dell'importo complessivo concedibile  in  relazione  alla
tipologia di aiuto de minimis pertinente  determina  l'illegittimita'
della fruizione. 
  5. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere  d),  e)
ed f), per la registrazione dell'aiuto individuale  sono  specificate
con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4. 
  6. Con riferimento agli obblighi di  registrazione  dei  regimi  di
aiuti e degli aiuti ad hoc che prevedono gli aiuti individuali di cui
al comma 1, il termine  per  la  relativa  registrazione  e'  pari  a
sessanta giorni decorrenti dalla data  di  entrata  in  vigore  della
norma primaria, ovvero del provvedimento di attuazione, che  consente
la  fruizione  dell'aiuto   individuale   da   parte   del   soggetto
beneficiario. La predetta registrazione, nel caso di regimi di  aiuti
e di aiuti ad hoc subordinati alla  preventiva  comunicazione  ovvero
alla  notifica  alla  Commissione  europea,  deve  intervenire  entro
sessanta  giorni,  rispettivamente,  dalla  data   di   comunicazione
nazionale del regime di aiuti o dell'aiuto ad  hoc  alla  Commissione
europea ovvero dalla data di ricevimento dell'autorizzazione da parte
della medesima del regime di aiuti o  aiuto  ad  hoc  notificato.  La
registrazione deve intervenire, comunque, prima  della  registrazione
dell'aiuto individuale. 
  7. Il presente articolo si applica anche agli aiuti di Stato e agli
aiuti de  minimis  subordinati  all'emanazione  di  provvedimenti  di
concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il
cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a
seguito della presentazione della dichiarazione resa a  fini  fiscali
nella quale sono dichiarati.