Art. 9 
 
                Registrazione degli aiuti individuali 
 
  1. Al fine di identificare ciascun  aiuto  individuale  nell'ambito
del  Registro  nazionale   aiuti,   fatto   salvo   quanto   previsto
all'articolo 10, il Soggetto concedente e' tenuto alla  registrazione
dell'aiuto  individuale  prima   della   concessione   dello   stesso
attraverso la procedura informatica  disponibile  sul  sito  web  del
registro. 
  2. Ciascun aiuto individuale e' identificato nel Registro nazionale
aiuti   attraverso   l'attribuzione   di   uno    specifico    codice
identificativo «Codice Concessione RNA - COR» che  viene  rilasciato,
tramite la procedura informatica di cui al comma 1, su richiesta  del
Soggetto concedente, a conclusione delle verifiche propedeutiche alla
concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 13, per gli  aiuti
di Stato e gli aiuti SIEG, e  dall'articolo  14,  per  gli  aiuti  de
minimis. 
  3. La  registrazione  dell'aiuto  individuale  e'  certificata  dal
Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione del codice di  cui
al comma 2. 
  4. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c),  d),
e)  ed  f),  per  la  registrazione   dell'aiuto   individuale   sono
specificate con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4,  con
il quale sono resi  disponibili  i  tracciati  di  dettaglio  per  la
trasmissione delle informazioni stesse e sono definite  le  modalita'
di accreditamento del Soggetto concedente. 
  5. Con riferimento agli aiuti individuali registrati,  il  Soggetto
concedente e' tenuto a trasmettere, entro  venti  giorni  dalla  data
della registrazione, la data di  adozione  dell'atto  di  concessione
dell'aiuto individuale. In assenza di inserimento nel registro  della
predetta data entro il  termine  indicato,  la  posizione  dell'aiuto
individuale  decade  e  il  «Codice  Concessione  RNA  -  COR»   gia'
rilasciato non puo' essere validamente utilizzato  ai  fini  previsti
dal presente regolamento e si considera come non apposto  sugli  atti
che eventualmente lo riportano. 
  6. Successivamente alla registrazione, il Soggetto  concedente  e',
altresi',  tenuto  a  trasmettere  tempestivamente,   attraverso   la
procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative a: 
    a)  eventuali  variazioni  dell'importo  dell'aiuto   individuale
dovute a variazioni del progetto per il  quale  e'  concesso  l'aiuto
individuale stesso; 
    b) eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie
ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione, secondo  la
disciplina agevolativa applicabile, dell'aiuto individuale concesso o
di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico; 
    c) a conclusione del progetto per il quale  e'  concesso  l'aiuto
individuale,   le   informazioni   relative   all'aiuto   individuale
definitivamente concesso. 
  7. Per ciascuna variazione di cui al comma 6, il Registro nazionale
aiuti, fatto salvo quanto previsto al comma 8, rilascia, su richiesta
del Soggetto concedente, uno specifico «Codice Variazione Concessione
RNA - COVAR» che deve essere riportato nell'atto di variazione  della
concessione o  nel  provvedimento  di  concessione  definitiva.  Tale
codice  viene  rilasciato  a  conclusione   delle   visure   previste
dall'articolo  13  per  gli  aiuti  di  Stato  e  gli  aiuti  SIEG  e
dall'articolo 14 per gli aiuti de minimis. Agli  atti  di  variazione
dell'aiuto individuale si applica la procedura di cui al comma 5. 
  8. Qualora, per effetto di revoche o riduzioni a  qualunque  titolo
disposte, il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire in tutto o
in parte l'aiuto individuale gia' erogato, il Soggetto concedente  e'
tenuto a trasmettere, attraverso la procedura informatica di  cui  al
comma 1, le informazioni relative alla variazione intervenuta solo  a
seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto da  parte  del
medesimo soggetto beneficiario e, comunque, entro trenta giorni dalla
conoscenza dell'avvenuta restituzione. 
  9. I provvedimenti di concessione degli  aiuti  individuali  devono
indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni  nel
Registro nazionale aiuti e l'avvenuta  interrogazione  dello  stesso,
riportando l'esplicita indicazione del «Codice Concessione RNA - COR»
e degli eventuali «Codici Variazione Concessione RNA - COVAR».