Art. 18 
 
 
                          Gestione dei dati 
 
  1. Al fine di garantire pubblicita' e trasparenza dei dati relativi
alla qualita' ambientale del  territorio  nazionale,  ogni  autorita'
competente  comunica  i  dati  dei  piani  di  utilizzo  all'Istituto
Superiore per la Protezione e la  Ricerca  ambientale  (ISPRA),  onde
consentire   l'aggiornamento   della    cartografia    relativa    ai
campionamenti,  cui  e'  associato  un  archivio  dei  valori   delle
concentrazioni di contaminanti riscontrati nelle verifiche pervenute.
La comunicazione e' inviata anche alla Regione o Provincia Autonoma e
all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. 
  2. L'ISPRA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, pubblica sul proprio sito web  un  disciplinare
tecnico per definire gli standard delle informazioni e  le  modalita'
di trasmissione delle stesse.