Art. 19 
 
                   Graduatoria generale di merito 
 
  1. La graduatoria generale di merito conclusiva del  corso-concorso
e' nazionale  ed  e'  formulata  in  base  alla  somma  dei  punteggi
conseguiti da ciascun candidato nelle prove di cui  all'articolo  17,
commi 6 e 7. A parita' di  merito  trovano  applicazione  le  vigenti
disposizioni in materia di precedenze e preferenze  per  l'ammissione
all'impiego nelle amministrazioni statali. 
  2. La graduatoria generale di merito e' approvata con  decreto  del
direttore generale ed e' pubblicata sul sito internet  e  sulla  rete
intranet del Ministero.  Della  pubblicazione  si  da'  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
  3.  La  graduatoria  generale   di   merito   ha   validita'   sino
all'approvazione della graduatoria successiva.