Art. 19 Graduatoria generale di merito 1. La graduatoria generale di merito conclusiva del corso-concorso e' nazionale ed e' formulata in base alla somma dei punteggi conseguiti da ciascun candidato nelle prove di cui all'articolo 17, commi 6 e 7. A parita' di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di precedenze e preferenze per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni statali. 2. La graduatoria generale di merito e' approvata con decreto del direttore generale ed e' pubblicata sul sito internet e sulla rete intranet del Ministero. Della pubblicazione si da' avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 3. La graduatoria generale di merito ha validita' sino all'approvazione della graduatoria successiva.