Art. 12 
 
          Programmazione e ambito di applicazione della VIR 
 
  1. Ogni Amministrazione predispone, sentito il DAGL, sulla base dei
criteri di cui al comma 7 e della direttiva di  cui  all'articolo  3,
comma 1, un «Piano biennale per la valutazione e la  revisione  della
regolamentazione» relativo  agli  atti  normativi  di  competenza  in
vigore su cui intende svolgere la VIR. Nel piano rientrano  le  leggi
di conversione di decreti-legge per le aree  di  regolamentazione  di
competenza dell'Amministrazione, gli atti normativi  nei  quali  sono
previste clausole valutative, nonche' gli atti normativi nei quali e'
prevista l'adozione di disposizioni correttive o integrative. 
  2. Il piano biennale di cui al comma 1 e'  adottato,  tenuto  conto
degli esiti della  consultazione  di  cui  all'articolo  18  e  della
verifica di cui al comma 9, con decreto  ministeriale,  entro  il  31
dicembre dell'anno precedente  il  biennio  di  riferimento.  Con  le
stesse modalita' si procede all'adozione di eventuali aggiornamenti. 
  3. Laddove il piano biennale non sia adottato nei termini previsti,
lo stesso e' adottato entro trenta giorni dalla scadenza dei  termini
medesimi dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  proprio
decreto. 
  4. Il DAGL, per provvedimenti di particolare rilevanza  e  impatto,
puo' coordinare lo svolgimento della VIR, inclusa la consultazione. 
  5. La VIR puo' essere svolta anche con riguardo ad  un  insieme  di
atti normativi,  tra  loro  funzionalmente  connessi.  Per  gli  atti
normativi  che  coinvolgono  piu'  Amministrazioni,  anche  di  altri
livelli istituzionali, gli uffici competenti  possono  effettuare  in
comune la VIR. 
  6. L'Amministrazione assicura il monitoraggio dell'attuazione degli
atti normativi, attraverso la costante raccolta ed elaborazione delle
informazioni e dei dati necessari all'effettuazione  della  VIR,  con
particolare riguardo a quelli relativi  agli  indicatori  individuati
nelle corrispondenti AIR,  secondo  le  indicazioni  contenute  nella
direttiva di cui all'articolo 3, comma 1. 
  7. L'individuazione degli atti  o  insiemi  di  atti  normativi  da
includere nel piano di cui al comma 1  e'  effettuata,  anche  tenuto
conto degli esiti della consultazione di cui all'articolo  18,  sulla
base dei seguenti criteri: 
    a) rilevanza rispetto agli obiettivi perseguiti dalle politiche a
cui gli atti si riferiscono; 
    b) significativita' degli effetti,  anche  con  riferimento  alle
previsioni delle relazioni AIR, ove disponibili; 
    c) problemi e profili critici rilevati nell'attuazione; 
    d) modifiche nel contesto socio-economico di riferimento, incluse
quelle derivanti dal progresso tecnologico e scientifico. 
    8. Il piano di cui al comma 1 contiene le seguenti informazioni: 
      a) l'elenco degli atti o insiemi di atti che  l'Amministrazione
intende sottoporre a VIR nel biennio di riferimento,  articolato  per
anno; 
      b) l'indicazione, per ogni atto o insieme di atti,  dei  motivi
prioritari per i  quali  l'Amministrazione  ritiene  di  svolgere  la
verifica di impatto, con riferimento ai criteri di cui al comma 7; 
      c) l'indicazione, per ogni atto o insieme di atti, di eventuali
altre amministrazioni coinvolte nel processo di valutazione; 
      d) i tempi previsti per l'avvio e la conclusione di ogni VIR; 
      e)  una  sintesi  degli  esiti  delle  consultazioni   di   cui
all'articolo 18. 
  9. Successivamente alla consultazione  di  cui  all'articolo  18  e
prima dell'adozione, il piano di cui al comma 1 e' inviato  al  DAGL,
che ne verifica la rispondenza alle previsioni del presente  articolo
ed alla direttiva di cui all'articolo 3, comma 1. 
  10. Una volta adottato, il piano biennale e'  pubblicato  sui  siti
del Governo e dell'Amministrazione che ne  ha  curato  la  redazione.
Analogamente  si  procede  per  la  pubblicazione   degli   eventuali
aggiornamenti. 
  11. Ove non  prevista  nel  piano  biennale,  la  VIR  e'  comunque
effettuata ove sia richiesto dalle  Commissioni  parlamentari  o  dal
Consiglio dei ministri.