Art. 14 
 
            Presentazione e verifica della relazione VIR 
 
  1.  L'Amministrazione  elabora  la  relazione  VIR,  che  documenta
l'analisi di cui all'articolo 13  e  i  risultati  delle  valutazioni
svolte. 
  2. La relazione VIR e' inviata al DAGL, che verifica  l'adeguatezza
e la completezza delle attivita' di  analisi  e  la  correttezza  dei
metodi di valutazione applicati. Il DAGL puo' richiedere integrazioni
e  chiarimenti  alle  Amministrazioni  proponenti,  ai   fini   della
validazione della relazione VIR. 
  3. La relazione VIR, una volta validata,  e'  pubblicata  sul  sito
dell'Amministrazione che ha condotto la verifica di impatto,  nonche'
sul sito del Governo, e trasmessa al Parlamento.