Art. 14 
 
 
                    Intensita' delle agevolazioni 
 
  1. I finanziamenti agevolati di cui all'art. 8,  comma  1,  lettera
b),   sono   concessi   da   un    minimo    di    euro    150.000,00
(centocinquantamila) e ad un massimo di euro 2.000.000 (due milioni),
fermo restando quanto previsto all'art. 13, alle seguenti condizioni: 
    a)  la  Pubblica  amministrazione  deve  garantire  la  copertura
finanziaria del progetto di  investimento  apportando  un  contributo
finanziario, anche  per  mezzo  di  altri  incentivi  pubblici,  pari
all'importo non coperto dalle agevolazioni concedibili ai  sensi  del
presente decreto; 
    b)  il  finanziamento  agevolato  e'  restituito  dalla  Pubblica
amministrazione beneficiaria secondo un piano di ammortamento a  rate
semestrali costanti  posticipate  scadenti  il  31  maggio  e  il  30
novembre di ogni anno, a decorrere dalla prima delle  precitate  date
successiva a quella di  erogazione  dell'ultima  quota  a  saldo  del
finanziamento concesso; 
    c) nel caso di ritardo nel pagamento della rata di  ammortamento,
decorre,  senza  necessita'  di  intimazione  e  messa  in  mora,  un
interesse di mora pari al tasso di interesse  dello  0,5%  ovvero  al
tasso di interesse legale, se superiore; 
    d)  e'  consentita  l'estinzione  anticipata  del   finanziamento
agevolato,  senza  oneri  o  commissioni  a   carico   del   soggetto
beneficiario.