Art. 15. Amministratori capitolini 1. Gli Amministratori capitolini, nell'esercizio delle funzioni da loro svolte, improntano il proprio comportamento a imparzialita' e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo proprie degli organi di governo e quelle di gestione proprie dei dirigenti. 2. Gli Amministratori capitolini non prendono parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica quando la discussione e la votazione riguardino provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti affini fino al quarto grado.