Art. 15. 
 
 
                      Amministratori capitolini 
 
    1. Gli Amministratori capitolini, nell'esercizio  delle  funzioni
da loro svolte, improntano il proprio comportamento a imparzialita' e
al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione
fra le funzioni di indirizzo e di controllo proprie degli  organi  di
governo e quelle di gestione proprie dei dirigenti. 
    2.  Gli  Amministratori  capitolini  non  prendono   parte   alla
discussione e alla votazione di deliberazioni  riguardanti  interessi
propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo  di
astensione non si  applica  quando  la  discussione  e  la  votazione
riguardino provvedimenti normativi o di carattere  generale,  se  non
nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra  il
contenuto    della    deliberazione     e     specifici     interessi
dell'amministratore o di parenti affini fino al quarto grado.