Art. 17. 
 
 
                       Consiglieri Capitolini 
 
    1. Le Consigliere e i  Consiglieri  Capitolini  rappresentano  la
comunita' locale. 
    2. Le Consigliere e i Consiglieri Capitolini esercitano,  con  le
modalita' e nei limiti  stabiliti  dal  regolamento,  il  diritto  di
iniziativa per gli atti di competenza dell'Assemblea. 
    3. Le Consigliere e i Consiglieri Capitolini  possono  presentare
interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni. Il  Regolamento
dell'Assemblea  Capitolina  determina  le  garanzie   per   il   loro
tempestivo svolgimento. 
    4. Le Consigliere e i Consiglieri Capitolini hanno il diritto  di
essere tempestivamente informati  dei  progetti  di  deliberazione  e
delle altre questioni poste all'ordine del  giorno  dell'Assemblea  e
della Commissione di cui facciano parte. 
    5. Nell'esercizio del loro mandato le Consigliere e i Consiglieri
Capitolini hanno diritto di ottenere,  liberamente  e  gratuitamente,
dagli Uffici di Roma Capitale nonche' da enti, istituzioni,  societa'
partecipate  e  dagli  altri  gestori  di  servizi  pubblici  locali,
informazioni e copie di atti e documenti, comprese  le  deliberazioni
degli Organi e le determinazioni dirigenziali, nel rispetto di quanto
previsto dalla legge e secondo le modalita' stabilite dal Regolamento
per il diritto di accesso alle informazioni. 
    6. Gli atti relativi alla situazione patrimoniale, ai  redditi  e
alle spese elettorali delle Consigliere e dei Consiglieri Capitolini,
pubblici secondo le disposizioni della legge, sono depositati  presso
l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Capitolina e sono  liberamente
consultabili da chiunque anche sul sito  web  istituzionale  di  Roma
Capitale. 
    7.   Roma   Capitale,   attraverso   l'Ufficio   di    Presidenza
dell'Assemblea Capitolina, assicura alle Consigliere e ai Consiglieri
Capitolini le attrezzature e  i  servizi  necessari  all'espletamento
delle loro funzioni. 
    8. I  Consiglieri  Capitolini  hanno  diritto  di  percepire  una
indennita'  onnicomprensiva  di  funzione  determinata,  secondo   le
modalita' stabilite dalla legge, in una quota  parte  dell'indennita'
del Sindaco. L'indennita' e' dimezzata per  i  lavoratori  dipendenti
che   non   abbiano   richiesto   l'aspettativa.    Il    Regolamento
dell'Assemblea  Capitolina  prevede  l'applicazione   di   detrazioni
dell'indennita' in caso di  non  giustificata  assenza  dalle  sedute
della stessa Assemblea e delle sue Commissioni. Gli oneri a carico di
Roma Capitale per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti  da
privati  o  da  enti  pubblici  economici  non  possono   mensilmente
superare,  per  ciascun  Consigliere,  l'importo  pari   alla   meta'
dell'indennita' a essi attribuita. 
    9. Se eletti o nominati  in  organi  appartenenti  a  livelli  di
governo diversi da Roma Capitale, i Consiglieri  Capitolini,  ove  le
cariche siano tra loro compatibili, conservano  un  solo  emolumento,
comunque denominato, a loro scelta. 
    10. Fino all'applicazione del regime dell'indennita'  di  cui  al
comma  8,  ai  Consiglieri  Capitolini   e'   corrisposto,   per   la
partecipazione alle sedute  dell'Assemblea  Capitolina  e  delle  sue
Commissioni, un gettone di presenza secondo quanto gia' stabilito per
i Consiglieri Comunali di Roma. 
    11. Oltre agli altri casi stabiliti  dalla  legge,  la  decadenza
dalla  carica   di   Consigliere   e'   determinata   dalla   mancata
partecipazione,  non  giustificata,  a   dieci   sedute   consecutive
dell'Assemblea Capitolina. Il Regolamento  dell'Assemblea  Capitolina
individua le cause di assenza giustificata e disciplina la  procedura
volta a garantire il diritto delle Consigliere e  dei  Consiglieri  a
far  valere  i  propri  motivi   giustificativi   attraverso   idoneo
contraddittorio. L'Assemblea si  pronuncia  in  merito  con  apposita
deliberazione. 
    12.  Roma  Capitale  assicura  le  Consigliere  e  i  Consiglieri
Capitolini per tutti i rischi conseguenti al libero espletamento  del
mandato.