Art. 17. Consiglieri Capitolini 1. Le Consigliere e i Consiglieri Capitolini rappresentano la comunita' locale. 2. Le Consigliere e i Consiglieri Capitolini esercitano, con le modalita' e nei limiti stabiliti dal regolamento, il diritto di iniziativa per gli atti di competenza dell'Assemblea. 3. Le Consigliere e i Consiglieri Capitolini possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni. Il Regolamento dell'Assemblea Capitolina determina le garanzie per il loro tempestivo svolgimento. 4. Le Consigliere e i Consiglieri Capitolini hanno il diritto di essere tempestivamente informati dei progetti di deliberazione e delle altre questioni poste all'ordine del giorno dell'Assemblea e della Commissione di cui facciano parte. 5. Nell'esercizio del loro mandato le Consigliere e i Consiglieri Capitolini hanno diritto di ottenere, liberamente e gratuitamente, dagli Uffici di Roma Capitale nonche' da enti, istituzioni, societa' partecipate e dagli altri gestori di servizi pubblici locali, informazioni e copie di atti e documenti, comprese le deliberazioni degli Organi e le determinazioni dirigenziali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e secondo le modalita' stabilite dal Regolamento per il diritto di accesso alle informazioni. 6. Gli atti relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi e alle spese elettorali delle Consigliere e dei Consiglieri Capitolini, pubblici secondo le disposizioni della legge, sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Capitolina e sono liberamente consultabili da chiunque anche sul sito web istituzionale di Roma Capitale. 7. Roma Capitale, attraverso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Capitolina, assicura alle Consigliere e ai Consiglieri Capitolini le attrezzature e i servizi necessari all'espletamento delle loro funzioni. 8. I Consiglieri Capitolini hanno diritto di percepire una indennita' onnicomprensiva di funzione determinata, secondo le modalita' stabilite dalla legge, in una quota parte dell'indennita' del Sindaco. L'indennita' e' dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Il Regolamento dell'Assemblea Capitolina prevede l'applicazione di detrazioni dell'indennita' in caso di non giustificata assenza dalle sedute della stessa Assemblea e delle sue Commissioni. Gli oneri a carico di Roma Capitale per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici non possono mensilmente superare, per ciascun Consigliere, l'importo pari alla meta' dell'indennita' a essi attribuita. 9. Se eletti o nominati in organi appartenenti a livelli di governo diversi da Roma Capitale, i Consiglieri Capitolini, ove le cariche siano tra loro compatibili, conservano un solo emolumento, comunque denominato, a loro scelta. 10. Fino all'applicazione del regime dell'indennita' di cui al comma 8, ai Consiglieri Capitolini e' corrisposto, per la partecipazione alle sedute dell'Assemblea Capitolina e delle sue Commissioni, un gettone di presenza secondo quanto gia' stabilito per i Consiglieri Comunali di Roma. 11. Oltre agli altri casi stabiliti dalla legge, la decadenza dalla carica di Consigliere e' determinata dalla mancata partecipazione, non giustificata, a dieci sedute consecutive dell'Assemblea Capitolina. Il Regolamento dell'Assemblea Capitolina individua le cause di assenza giustificata e disciplina la procedura volta a garantire il diritto delle Consigliere e dei Consiglieri a far valere i propri motivi giustificativi attraverso idoneo contraddittorio. L'Assemblea si pronuncia in merito con apposita deliberazione. 12. Roma Capitale assicura le Consigliere e i Consiglieri Capitolini per tutti i rischi conseguenti al libero espletamento del mandato.