Art. 18. Presidenza dell'Assemblea Capitolina 1. L'Assemblea Capitolina e' presieduta dal Presidente che la rappresenta. 2. Al Presidente dell'Assemblea Capitolina sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori, nonche' di disciplina delle attivita' dell'Assemblea e, nel corso dei lavori, di interpretazione del regolamento nei casi e con le modalita' da questo stabilite; il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Capitolini e singolarmente alle Consigliere e ai Consiglieri Capitolini sulle questioni sottoposte all'Assemblea. 3. Per l'assolvimento di tali funzioni, il Presidente dell'Assemblea Capitolina e' coadiuvato da un Ufficio di Presidenza composto dallo stesso Presidente, da due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, e da due Consiglieri Segretari. 4. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario; in caso di assenza o temporaneo impedimento di quest'ultimo, le medesime funzioni sono esercitate dall'altro Vice Presidente. I Consiglieri Segretari coadiuvano la Presidenza per il regolare andamento dei lavori dell'Assemblea Capitolina. 5. La sostituzione del Presidente con uno dei due Vice Presidenti avviene seguendo l'ordine di anzianita' tra i due, intendendosi come piu' anziano quello che, nella votazione di cui al comma 8, ha riportato il maggior numero di voti. 6. Il Presidente, i Vice Presidenti e i Consiglieri Segretari sono eletti, tra i Consiglieri Capitolini, nella prima seduta dell'Assemblea e ogniqualvolta se ne verifichi la vacanza. 7. L'elezione del Presidente avviene senza discussione e con votazione segreta a mezzo schede; ciascun componente dell'Assemblea puo' votare un solo nominativo. Risulta eletto il Consigliere che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti dei componenti dell'Assemblea Capitolina. 8. Nella stessa seduta, successivamente, l'Assemblea elegge, con la procedura prevista al precedente comma, i due Vice Presidenti con un'unica votazione; ciascun componente dell'Assemblea puo' votare per un unico nominativo e risultano eletti i due Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. 9. Con la stessa procedura di cui al comma 7 si provvede all'elezione dei Consiglieri Segretari componenti l'Ufficio di Presidenza. 10. I componenti dell'Ufficio di Presidenza restano in carica per l'intero periodo di durata dell'Assemblea Capitolina.