Art. 18. 
 
 
                Presidenza dell'Assemblea Capitolina 
 
    1. L'Assemblea Capitolina e' presieduta  dal  Presidente  che  la
rappresenta. 
    2. Al Presidente  dell'Assemblea  Capitolina  sono  attribuiti  i
poteri di convocazione e direzione dei lavori, nonche' di  disciplina
delle  attivita'  dell'Assemblea  e,  nel  corso   dei   lavori,   di
interpretazione del regolamento nei casi e con le modalita' da questo
stabilite;  il  Presidente  assicura  una   adeguata   e   preventiva
informazione ai Gruppi Capitolini e singolarmente alle Consigliere  e
ai Consiglieri Capitolini sulle questioni sottoposte all'Assemblea. 
    3.  Per  l'assolvimento   di   tali   funzioni,   il   Presidente
dell'Assemblea Capitolina e' coadiuvato da un Ufficio  di  Presidenza
composto dallo stesso Presidente, da due Vice Presidenti, di cui  uno
con funzioni vicarie, e da due Consiglieri Segretari. 
    4. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, le
sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario; in caso  di
assenza  o  temporaneo  impedimento  di  quest'ultimo,  le   medesime
funzioni sono esercitate dall'altro Vice  Presidente.  I  Consiglieri
Segretari coadiuvano la Presidenza  per  il  regolare  andamento  dei
lavori dell'Assemblea Capitolina. 
    5. La sostituzione del Presidente con uno dei due Vice Presidenti
avviene seguendo l'ordine di anzianita' tra i due, intendendosi  come
piu' anziano quello che, nella  votazione  di  cui  al  comma  8,  ha
riportato il maggior numero di voti. 
    6. Il Presidente, i Vice Presidenti  e  i  Consiglieri  Segretari
sono  eletti,  tra  i  Consiglieri  Capitolini,  nella  prima  seduta
dell'Assemblea e ogniqualvolta se ne verifichi la vacanza. 
    7. L'elezione del Presidente  avviene  senza  discussione  e  con
votazione segreta a mezzo schede; ciascun  componente  dell'Assemblea
puo' votare un solo nominativo. Risulta eletto il Consigliere che  ha
riportato  la  maggioranza   assoluta   dei   voti   dei   componenti
dell'Assemblea Capitolina. 
    8. Nella stessa seduta, successivamente, l'Assemblea elegge,  con
la procedura prevista al precedente comma, i due Vice Presidenti  con
un'unica votazione; ciascun componente dell'Assemblea puo' votare per
un unico nominativo e risultano eletti i due  Consiglieri  che  hanno
riportato il maggior numero di voti. 
    9. Con la  stessa  procedura  di  cui  al  comma  7  si  provvede
all'elezione  dei  Consiglieri  Segretari  componenti  l'Ufficio   di
Presidenza. 
    10. I componenti dell'Ufficio di Presidenza restano in carica per
l'intero periodo di durata dell'Assemblea Capitolina.