Art. 21. 
 
 
              Organizzazione dell'Assemblea Capitolina 
 
    1. L'Assemblea Capitolina,  nel  quadro  dei  principi  stabiliti
dalla  legge  e  dallo  Statuto,  gode  di  autonomia  funzionale   e
organizzativa  e  dispone,  secondo  le  modalita'  disciplinate  dal
Regolamento  dell'Assemblea  Capitolina,  di   specifici   fondi   di
bilancio, di adeguato personale, di locali e di idonei strumenti  per
il funzionamento delle proprie strutture,  delle  Commissioni  e  dei
Gruppi  Capitolini.   Per   l'esercizio   delle   predette   funzioni
impartisce, tramite l'Ufficio di Presidenza, le necessarie  direttive
all'Ufficio dell'Assemblea Capitolina. 
    2. L'Assemblea Capitolina si riunisce almeno una volta  al  mese,
salvo il periodo feriale. Quando lo richieda  almeno  un  quinto  dei
Consiglieri o  il  Sindaco,  il  Presidente  e'  tenuto  a  convocare
l'Assemblea, nel termine stabilito dalla  legge,  per  l'esame  delle
istanze proposte. 
    3.  Il  Regolamento  dell'Assemblea  Capitolina  disciplina,   in
particolare, le modalita' per la convocazione dell'Assemblea e per la
presentazione  e  la  discussione  delle  proposte.  Il   regolamento
stabilisce altresi' il  numero  dei  Consiglieri  necessario  per  la
validita' delle sedute, che in ogni caso non puo' essere inferiore  a
un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare  a  tal  fine  il
Sindaco. 
    4. Le deliberazioni dell'Assemblea Capitolina sono  adottate  con
la maggioranza dei Consiglieri  presenti,  salvo  che  la  legge,  lo
Statuto o il regolamento prescrivano una maggioranza speciale. 
    5. Le Consigliere e i Consiglieri Capitolini si costituiscono  in
Gruppi Capitolini secondo  le  modalita'  stabilite  dal  Regolamento
dell'Assemblea Capitolina. 
    6. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Capitolini coadiuva il
Presidente nella programmazione e  nella  organizzazione  dei  lavori
dell'Assemblea  Capitolina   ed   esamina   le   questioni   relative
all'interpretazione dello Statuto e  del  Regolamento  dell'Assemblea
Capitolina nei casi e  con  le  modalita'  da  questo  stabilite.  Il
Sindaco, o un Assessore da lui delegato, partecipa  ai  lavori  della
Conferenza. 
    7.  Le  sedute  dell'Assemblea  Capitolina  e  delle  Commissioni
Capitoline sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla  legge  e  dal
Regolamento dell'Assemblea Capitolina.