Art. 21. Organizzazione dell'Assemblea Capitolina 1. L'Assemblea Capitolina, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge e dallo Statuto, gode di autonomia funzionale e organizzativa e dispone, secondo le modalita' disciplinate dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina, di specifici fondi di bilancio, di adeguato personale, di locali e di idonei strumenti per il funzionamento delle proprie strutture, delle Commissioni e dei Gruppi Capitolini. Per l'esercizio delle predette funzioni impartisce, tramite l'Ufficio di Presidenza, le necessarie direttive all'Ufficio dell'Assemblea Capitolina. 2. L'Assemblea Capitolina si riunisce almeno una volta al mese, salvo il periodo feriale. Quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, il Presidente e' tenuto a convocare l'Assemblea, nel termine stabilito dalla legge, per l'esame delle istanze proposte. 3. Il Regolamento dell'Assemblea Capitolina disciplina, in particolare, le modalita' per la convocazione dell'Assemblea e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento stabilisce altresi' il numero dei Consiglieri necessario per la validita' delle sedute, che in ogni caso non puo' essere inferiore a un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. 4. Le deliberazioni dell'Assemblea Capitolina sono adottate con la maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che la legge, lo Statuto o il regolamento prescrivano una maggioranza speciale. 5. Le Consigliere e i Consiglieri Capitolini si costituiscono in Gruppi Capitolini secondo le modalita' stabilite dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina. 6. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Capitolini coadiuva il Presidente nella programmazione e nella organizzazione dei lavori dell'Assemblea Capitolina ed esamina le questioni relative all'interpretazione dello Statuto e del Regolamento dell'Assemblea Capitolina nei casi e con le modalita' da questo stabilite. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, partecipa ai lavori della Conferenza. 7. Le sedute dell'Assemblea Capitolina e delle Commissioni Capitoline sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina.