Art. 23. 
 
 
                 Commissione delle pari opportunita' 
 
    1. Al fine di promuovere e programmare le  politiche  rivolte  al
conseguimento delle pari opportunita' in favore di tutti i cittadini,
e' istituita la Commissione delle pari opportunita',  composta  dalle
Consigliere e dai Consiglieri dell'Assemblea Capitolina rispecchiando
la proporzione dei Gruppi Capitolini. 
    2. La Commissione formula all'Assemblea proposte  e  osservazioni
su ogni questione che possa avere attinenza con il  tema  delle  pari
opportunita'. A tal fine la Commissione, qualora se  ne  presenti  la
necessita', puo' avvalersi del contributo di apposite associazioni di
movimenti   rappresentativi   delle   realta'   sociali,   culturali,
scientifiche, lavorative,  sindacali  e  imprenditoriali  nonche'  di
esperti delle condizioni di discriminazione di genere e  delle  forme
di disparita' sociale. 
    3. La Giunta Capitolina consulta preventivamente  la  Commissione
in ordine agli atti di indirizzo da proporre all'Assemblea Capitolina
attinenti alle tematiche delle pari opportunita'. 
    4. La Commissione  e'  dotata  di  specifico  staff  di  supporto
tecnico e a essa si applicano le disposizioni del comma  1  dell'art.
21. 
    5.  Il  Regolamento  dell'Assemblea  Capitolina   disciplina   le
modalita' di costituzione e funzionamento della Commissione. 
    6. L'Assemblea Capitolina stabilisce annualmente  in  bilancio  i
fondi da  assegnare  per  il  funzionamento  e  le  iniziative  della
Commissione, il cui utilizzo avviene con le modalita' prescritte  dal
Regolamento di contabilita'.