Art. 23. Commissione delle pari opportunita' 1. Al fine di promuovere e programmare le politiche rivolte al conseguimento delle pari opportunita' in favore di tutti i cittadini, e' istituita la Commissione delle pari opportunita', composta dalle Consigliere e dai Consiglieri dell'Assemblea Capitolina rispecchiando la proporzione dei Gruppi Capitolini. 2. La Commissione formula all'Assemblea proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con il tema delle pari opportunita'. A tal fine la Commissione, qualora se ne presenti la necessita', puo' avvalersi del contributo di apposite associazioni di movimenti rappresentativi delle realta' sociali, culturali, scientifiche, lavorative, sindacali e imprenditoriali nonche' di esperti delle condizioni di discriminazione di genere e delle forme di disparita' sociale. 3. La Giunta Capitolina consulta preventivamente la Commissione in ordine agli atti di indirizzo da proporre all'Assemblea Capitolina attinenti alle tematiche delle pari opportunita'. 4. La Commissione e' dotata di specifico staff di supporto tecnico e a essa si applicano le disposizioni del comma 1 dell'art. 21. 5. Il Regolamento dell'Assemblea Capitolina disciplina le modalita' di costituzione e funzionamento della Commissione. 6. L'Assemblea Capitolina stabilisce annualmente in bilancio i fondi da assegnare per il funzionamento e le iniziative della Commissione, il cui utilizzo avviene con le modalita' prescritte dal Regolamento di contabilita'.