Art. 9 
 
                   Interventi ammessi a contributo 
 
  1. In attuazione  dell'art.  13,  comma  6,  secondo  periodo,  del
decreto-legge n. 189/2016 sono ammessi a finanziamento gli interventi
di riparazione, ripristino o ricostruzione che non siano  gia'  stati
oggetto di finanziamento sugli edifici privati ubicati nei comuni  di
cui all'art. 1,  comma  1,  del  medesimo  decreto-legge  siti  nelle
Regioni Umbria e Marche resi inagibili dagli eventi sismici del  1997
e 1998, che abbiano  riportato  danni  ulteriori  per  effetto  degli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,  i  quali
risultino inclusi nelle U.M.I. di fascia «N» del Programmi  integrati
di recupero (PIR) di cui all'art. 3 della legge 30 marzo 1998, n. 61,
con priorita' per gli interventi su edifici ubicati  all'interno  dei
centri  e  nuclei  di  particolare  interesse  perimetrati  ai  sensi
dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 25 del 23 maggio 2017
ovvero ricompresi negli aggregati edilizi di cui agli articoli  15  e
16 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19  del  7  aprile
2017. 
  2. In attuazione dell'art. 13, comma 6-bis,  del  decreto-legge  n.
189/2016 sono ammessi  a  finanziamento,  nei  limiti  delle  risorse
stanziate per l'anno  2018,  gli  interventi  sugli  edifici  privati
ubicati nei comuni di cui all'art. 1  dell'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 3 marzo 2010, n. 3853, comprendenti unita'
immobiliari adibite, alla data del sisma del  15  dicembre  2009,  ad
abitazione principale  dei  residenti,  che  siano  stati  dichiarati
parzialmente inagibili a seguito del detto  sisma  e  successivamente
siano  stati  dichiarati  totalmente  inagibili  a  causa  dei  danni
determinati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto
2016. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  si  applicano  agli
edifici siti nelle Regioni Umbria  e  Marche  che  si  trovino  nelle
condizioni di cui al primo periodo  del  comma  6  dell'art.  13  del
decreto-legge n. 189/2016, per i quali gli interventi di riparazione,
ripristino o ricostruzione sono ammessi a  finanziamento  nel  limite
delle risorse disponibili e se del caso anche utilizzando quelle gia'
finalizzate per le crisi sismiche del 1997 e 1998 e del 2009.