Art. 9 Interventi ammessi a contributo 1. In attuazione dell'art. 13, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 189/2016 sono ammessi a finanziamento gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che non siano gia' stati oggetto di finanziamento sugli edifici privati ubicati nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge siti nelle Regioni Umbria e Marche resi inagibili dagli eventi sismici del 1997 e 1998, che abbiano riportato danni ulteriori per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, i quali risultino inclusi nelle U.M.I. di fascia «N» del Programmi integrati di recupero (PIR) di cui all'art. 3 della legge 30 marzo 1998, n. 61, con priorita' per gli interventi su edifici ubicati all'interno dei centri e nuclei di particolare interesse perimetrati ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 25 del 23 maggio 2017 ovvero ricompresi negli aggregati edilizi di cui agli articoli 15 e 16 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017. 2. In attuazione dell'art. 13, comma 6-bis, del decreto-legge n. 189/2016 sono ammessi a finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate per l'anno 2018, gli interventi sugli edifici privati ubicati nei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2010, n. 3853, comprendenti unita' immobiliari adibite, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, ad abitazione principale dei residenti, che siano stati dichiarati parzialmente inagibili a seguito del detto sisma e successivamente siano stati dichiarati totalmente inagibili a causa dei danni determinati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli edifici siti nelle Regioni Umbria e Marche che si trovino nelle condizioni di cui al primo periodo del comma 6 dell'art. 13 del decreto-legge n. 189/2016, per i quali gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione sono ammessi a finanziamento nel limite delle risorse disponibili e se del caso anche utilizzando quelle gia' finalizzate per le crisi sismiche del 1997 e 1998 e del 2009.