Art. 30 
 
Qualificazione  degli  operatori  economici  per  l'affidamento   dei
  servizi di architettura e di ingegneria. 
 
  1. Gli incarichi di progettazione e direzione  dei  lavori  per  la
ricostruzione o riparazione e ripristino degli  immobili  danneggiati
dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai  soggetti
di cui all'art. 46 del (( codice di cui al )) decreto legislativo  18
aprile 2016, n. 50, che siano in  possesso  di  adeguati  livelli  di
affidabilita' e professionalita' e non abbiano commesso violazioni in
materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC. 
  2. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve  avere  in  corso
ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non  episodici,  quali
quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore  tecnico,
con  le  imprese  invitate   a   partecipare   alla   selezione   per
l'affidamento dei lavori di riparazione  o  ricostruzione,  anche  in
subappalto, ne' rapporti di  coniugio,  di  parentela,  di  affinita'
ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per  gli  effetti
dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o  con
chi  riveste  cariche  societarie  nelle  stesse.  A  tale  fine,  il
direttore  dei  lavori   produce   apposita   autocertificazione   al
committente, trasmettendone altresi' copia agli uffici  speciali  per
la  ricostruzione.  La  struttura   commissariale   puo'   effettuare
controlli, anche a campione, in ordine  alla  veridicita'  di  quanto
dichiarato. 
  3. Il contributo massimo, a carico del  Commissario  straordinario,
che  vi  provvede  nei  limiti  delle   risorse   disponibili   sulla
contabilita' speciale di cui all'art.  19,  per  tutte  le  attivita'
tecniche poste in essere per la ricostruzione privata,  e'  stabilito
nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti  previdenziali,  del
10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i  lavori  di
importo inferiore a 500.000 euro. Per i lavori di importo superiore a
2 milioni di euro il contributo massimo e' pari al 7,5 per cento. Con
provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'art.  18,  comma   2,   sono
individuati i criteri e le modalita'  di  erogazione  del  contributo
previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione
del contributo che tenga  conto  della  tipologia  della  prestazione
tecnica richiesta agli operatori economici e dell'importo dei lavori;
con i medesimi provvedimenti puo' essere riconosciuto  un  contributo
aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche,  nella
misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA  e  dei  versamenti
previdenziali. 
  4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di  competenza
delle Diocesi e del (( Ministero per i beni e le attivita'  culturali
)), con provvedimenti adottati ai sensi dell'art.  18,  comma  2,  e'
fissata una soglia massima di  assunzione  degli  incarichi,  tenendo
conto dell'organizzazione dimostrata dai soggetti di cui al  comma  1
nella qualificazione. 
  5. Per gli interventi di ricostruzione privata  diversi  da  quelli
previsti  dall'art.  22,  con  i  provvedimenti  adottati  ai   sensi
dell'art. 18, comma  2,  sono  stabiliti  i  criteri  finalizzati  ad
evitare concentrazioni di incarichi che non  trovano  giustificazione
in ragioni di organizzazione tecnico-professionale. 
  6. L'affidamento degli  incarichi  di  progettazione,  per  importi
inferiori a quelli di cui all'art. 35 del (( codice di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016 )), avviene, mediante procedure  negoziate
con almeno (( cinque soggetti di cui all'art. 46 del medesimo  codice
)).  Agli  oneri  derivanti  dall'affidamento  degli   incarichi   di
progettazione e di quelli previsti dall'art. 23,  comma  11,  del  ((
codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 )),  si  provvede
con le risorse di cui all'art. 19, del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art.  46,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
              «Art. 46 (Operatori  economici  per  l'affidamento  dei
          servizi di architettura e ingegneria). - 1. Sono ammessi  a
          partecipare  alle  procedure  di  affidamento  dei  servizi
          attinenti all'architettura e all'ingegneria: 
                a)  i  prestatori  di   servizi   di   ingegneria   e
          architettura:  i  professionisti  singoli,  associati,   le
          societa' tra professionisti di  cui  alla  lettera  b),  le
          societa' di ingegneria di cui alla lettera c), i  consorzi,
          i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti
          che rendono a committenti pubblici e privati, operando  sul
          mercato, servizi di ingegneria e di  architettura,  nonche'
          attivita' tecnico-amministrative e  studi  di  fattibilita'
          economico-finanziaria ad esse connesse, ivi  compresi,  con
          riferimento agli interventi inerenti  al  restauro  e  alla
          manutenzione di beni mobili e delle superfici  decorate  di
          beni  architettonici,   i   soggetti   con   qualifica   di
          restauratore di  beni  culturali  ai  sensi  della  vigente
          normativa; 
                b)  le  societa'  di  professionisti:   le   societa'
          costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli
          appositi   albi   previsti    dai    vigenti    ordinamenti
          professionali, nelle forme delle societa' di persone di cui
          ai capi II, III e IV del titolo  V  del  libro  quinto  del
          codice civile ovvero nella forma di societa' cooperativa di
          cui al capo I del titolo VI del  libro  quinto  del  codice
          civile, che svolgono per  committenti  privati  e  pubblici
          servizi  di  ingegneria  e  architettura  quali  studi   di
          fattibilita',   ricerche,   consulenze,   progettazioni   o
          direzioni dei lavori,  valutazioni  di  congruita'  tecnico
          economica o studi di impatto ambientale; 
                c) societa' di ingegneria: le societa' di capitali di
          cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro  quinto  del
          codice civile, ovvero nella forma di  societa'  cooperative
          di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del  codice
          civile che non  abbiano  i  requisiti  delle  societa'  tra
          professionisti,  che  eseguono   studi   di   fattibilita',
          ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
          valutazioni di  congruita'  tecnico-economica  o  studi  di
          impatto, nonche' eventuali attivita' di produzione di  beni
          connesse allo svolgimento di detti servizi; 
                d)  i  prestatori  di   servizi   di   ingegneria   e
          architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1  a
          74276400-8  e  da  74310000-5  a  74323100-0  e  74874000-6
          stabiliti in altri Stati membri,  costituiti  conformemente
          alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
                e)  i  raggruppamenti   temporanei   costituiti   dai
          soggetti di cui alle lettere da a) a d); 
                f) i consorzi stabili di societa' di professionisti e
          di societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati da
          non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori
          dei servizi di ingegneria ed architettura. 
              2. Ai  fini  della  partecipazione  alle  procedure  di
          affidamento di cui al comma 1, le societa', per un  periodo
          di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare
          il   possesso   dei   requisiti   economico-finanziari    e
          tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
          riferimento ai requisiti dei soci delle  societa',  qualora
          costituite nella forma di societa' di persone o di societa'
          cooperativa e dei direttori tecnici  o  dei  professionisti
          dipendenti   della   societa'   con   rapporto   a    tempo
          indeterminato, qualora costituite nella forma  di  societa'
          di capitali.». 
              - Si riporta l'art. 1, della legge 20 maggio  2016,  n.
          76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone  dello
          stesso sesso e disciplina delle convivenze): 
              «Art. 1. - 1. La  presente  legge  istituisce  l'unione
          civile tra  persone  dello  stesso  sesso  quale  specifica
          formazione sociale ai sensi degli  articoli  2  e  3  della
          Costituzione e  reca  la  disciplina  delle  convivenze  di
          fatto. 
              2.  Due  persone   maggiorenni   dello   stesso   sesso
          costituiscono un'unione civile  mediante  dichiarazione  di
          fronte all'ufficiale di stato civile ed  alla  presenza  di
          due testimoni. 
              3.  L'ufficiale   di   stato   civile   provvede   alla
          registrazione degli atti di unione civile tra persone dello
          stesso sesso nell'archivio dello stato civile. 
              4.  Sono   cause   impeditive   per   la   costituzione
          dell'unione civile tra persone dello stesso sesso: 
                a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo
          matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso
          sesso; 
                b) l'interdizione di una delle parti  per  infermita'
          di mente; se l'istanza d'interdizione e' soltanto promossa,
          il pubblico ministero puo'  chiedere  che  si  sospenda  la
          costituzione   dell'unione   civile;   in   tal   caso   il
          procedimento non puo' aver luogo finche' la sentenza che ha
          pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato; 
                c) la sussistenza tra le parti dei  rapporti  di  cui
          all'art. 87, primo comma, del codice  civile;  non  possono
          altresi' contrarre unione civile tra persone  dello  stesso
          sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano
          le disposizioni di cui al medesimo art. 87; 
                d)  la  condanna  definitiva  di  un  contraente  per
          omicidio consumato o  tentato  nei  confronti  di  chi  sia
          coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se e' stato
          disposto soltanto rinvio  a  giudizio  ovvero  sentenza  di
          condanna  di  primo  o  secondo  grado  ovvero  una  misura
          cautelare la costituzione dell'unione  civile  tra  persone
          dello  stesso  sesso  e'  sospesa  sino  a  quando  non  e'
          pronunziata sentenza di proscioglimento. 
              5. La sussistenza di una delle cause impeditive di  cui
          al comma 4 comporta  la  nullita'  dell'unione  civile  tra
          persone dello stesso sesso. All'unione civile  tra  persone
          dello stesso sesso si  applicano  gli  articoli  65  e  68,
          nonche' le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123,
          125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile. 
              6. L'unione civile  costituita  in  violazione  di  una
          delle cause  impeditive  di  cui  al  comma  4,  ovvero  in
          violazione dell'art. 68  del  codice  civile,  puo'  essere
          impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli
          ascendenti prossimi, dal  pubblico  ministero  e  da  tutti
          coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo  e
          attuale. L'unione civile costituita da  una  parte  durante
          l'assenza dell'altra non puo' essere impugnata finche' dura
          l'assenza. 
              7. L'unione civile puo' essere impugnata dalla parte il
          cui consenso e' stato estorto con violenza o determinato da
          timore di eccezionale gravita' determinato da cause esterne
          alla parte stessa. Puo'  essere  altresi'  impugnata  dalla
          parte il cui consenso e' stato dato per effetto  di  errore
          sull'identita' della persona  o  di  errore  essenziale  su
          qualita' personali  dell'altra  parte.  L'azione  non  puo'
          essere proposta se vi e' stata  coabitazione  per  un  anno
          dopo che e' cessata  la  violenza  o  le  cause  che  hanno
          determinato il timore ovvero sia stato  scoperto  l'errore.
          L'errore sulle qualita' personali  e'  essenziale  qualora,
          tenute presenti le condizioni dell'altra parte, si  accerti
          che la stessa non avrebbe prestato il suo  consenso  se  le
          avesse esattamente conosciute e purche' l'errore riguardi: 
                a) l'esistenza di una  malattia  fisica  o  psichica,
          tale da impedire lo svolgimento della vita comune; 
                b) le circostanze di cui all'art. 122,  terzo  comma,
          numeri 2), 3) e 4), del codice civile. 
              8. La  parte  puo'  in  qualunque  tempo  impugnare  il
          matrimonio o l'unione civile dell'altra parte. Se si oppone
          la nullita' della prima unione civile, tale questione  deve
          essere preventivamente giudicata. 
              9. L'unione civile tra persone dello  stesso  sesso  e'
          certificata   dal   relativo   documento   attestante    la
          costituzione  dell'unione,  che  deve  contenere   i   dati
          anagrafici  delle  parti,  l'indicazione  del  loro  regime
          patrimoniale  e  della  loro  residenza,  oltre   ai   dati
          anagrafici e alla residenza dei testimoni. 
              10.  Mediante  dichiarazione  all'ufficiale  di   stato
          civile le parti  possono  stabilire  di  assumere,  per  la
          durata dell'unione civile tra persone dello  stesso  sesso,
          un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte
          puo' anteporre o posporre  al  cognome  comune  il  proprio
          cognome, se diverso, facendone dichiarazione  all'ufficiale
          di stato civile. 
              11. Con la costituzione dell'unione civile tra  persone
          dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e
          assumono  i  medesimi  doveri;  dall'unione  civile  deriva
          l'obbligo reciproco all'assistenza  morale  e  materiale  e
          alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute,  ciascuna
          in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita'
          di lavoro  professionale  e  casalingo,  a  contribuire  ai
          bisogni comuni. 
              12. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita
          familiare e fissano la residenza comune; a  ciascuna  delle
          parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. 
              13.  Il  regime  patrimoniale  dell'unione  civile  tra
          persone  dello  stesso  sesso,  in  mancanza   di   diversa
          convenzione patrimoniale, e' costituito dalla comunione dei
          beni.  In  materia  di  forma,  modifica,   simulazione   e
          capacita' per la stipula delle convenzioni patrimoniali  si
          applicano gli articoli 162,  163,  164  e  166  del  codice
          civile. Le parti non possono derogare ne' ai diritti ne' ai
          doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile.
          Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni  II,  III,
          IV, V e VI del capo VI del titolo VI del  libro  primo  del
          codice civile. 
              14. Quando la condotta della parte  dell'unione  civile
          e' causa  di  grave  pregiudizio  all'integrita'  fisica  o
          morale ovvero alla liberta' dell'altra parte,  il  giudice,
          su istanza di parte, puo' adottare con decreto uno  o  piu'
          dei  provvedimenti  di  cui  all'art.  342-ter  del  codice
          civile. 
              15. Nella scelta  dell'amministratore  di  sostegno  il
          giudice  tutelare  preferisce,  ove  possibile,  la   parte
          dell'unione  civile  tra  persone   dello   stesso   sesso.
          L'interdizione o l'inabilitazione possono  essere  promosse
          anche  dalla  parte  dell'unione  civile,  la  quale   puo'
          presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa. 
              16. La violenza e' causa di annullamento del  contratto
          anche quando il male minacciato riguarda  la  persona  o  i
          beni dell'altra parte  dell'unione  civile  costituita  dal
          contraente o da un discendente o ascendente di lui. 
              17. In caso di  morte  del  prestatore  di  lavoro,  le
          indennita' indicate dagli articoli 2118 e 2120  del  codice
          civile devono corrispondersi anche alla  parte  dell'unione
          civile. 
              18.  La  prescrizione  rimane  sospesa  tra  le   parti
          dell'unione civile. 
              19. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si
          applicano le disposizioni di cui al titolo XIII  del  libro
          primo del codice civile, nonche' gli  articoli  116,  primo
          comma, 146, 2647, 2653, primo comma, numero 4), e 2659  del
          codice civile. 
              20. Al solo fine  di  assicurare  l'effettivita'  della
          tutela dei diritti e il pieno  adempimento  degli  obblighi
          derivanti  dall'unione  civile  tra  persone  dello  stesso
          sesso, le disposizioni che si riferiscono al  matrimonio  e
          le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o
          termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle  leggi,  negli
          atti aventi forza di legge, nei regolamenti  nonche'  negli
          atti  amministrativi  e  nei   contratti   collettivi,   si
          applicano anche ad ognuna delle  parti  dell'unione  civile
          tra persone dello stesso sesso. La disposizione di  cui  al
          periodo precedente non si applica  alle  norme  del  codice
          civile non richiamate espressamente nella  presente  legge,
          nonche' alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio  1983,
          n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia
          di adozione dalle norme vigenti. 
              21. Alle parti dell'unione  civile  tra  persone  dello
          stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo
          III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo  II
          e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice
          civile. 
              22. La morte o la dichiarazione di  morte  presunta  di
          una  delle  parti  dell'unione  civile  ne   determina   lo
          scioglimento. 
              23. L'unione  civile  si  scioglie  altresi'  nei  casi
          previsti dall'art. 3, numero 1) e numero  2),  lettere  a),
          c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898. 
              24. L'unione civile si  scioglie,  inoltre,  quando  le
          parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volonta' di
          scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato  civile.  In
          tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile  e'
          proposta decorsi tre mesi dalla data  della  manifestazione
          di volonta' di scioglimento dell'unione. 
              25. Si applicano, in quanto compatibili,  gli  articoli
          4, 5, primo comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9,
          9-bis,  10,  12-bis,  12-ter,  12-quater,  12-quinquies   e
          12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonche'  le
          disposizioni di cui al  Titolo  II  del  libro  quarto  del
          codice di procedura civile ed agli  articoli  6  e  12  del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  132,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. 
              26. La sentenza di rettificazione  di  attribuzione  di
          sesso determina  lo  scioglimento  dell'unione  civile  tra
          persone dello stesso sesso. 
              27. Alla rettificazione  anagrafica  di  sesso,  ove  i
          coniugi abbiano manifestato la volonta' di  non  sciogliere
          il  matrimonio  o  di  non  cessarne  gli  effetti  civili,
          consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile  tra
          persone dello stesso sesso. 
              28. Fatte salve le disposizioni di  cui  alla  presente
          legge, il Governo e' delegato ad adottare, entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi in materia di  unione  civile  tra
          persone  dello  stesso  sesso  nel  rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                a) adeguamento alle previsioni della  presente  legge
          delle disposizioni dell'ordinamento dello stato  civile  in
          materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; 
                b) modifica e riordino  delle  norme  in  materia  di
          diritto internazionale privato,  prevedendo  l'applicazione
          della  disciplina  dell'unione  civile  tra  persone  dello
          stesso sesso regolata  dalle  leggi  italiane  alle  coppie
          formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto
          all'estero  matrimonio,  unione  civile  o  altro  istituto
          analogo; 
                c) modificazioni ed  integrazioni  normative  per  il
          necessario  coordinamento  con  la  presente  legge   delle
          disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza
          di legge, nei regolamenti e nei decreti. 
              29. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  28  sono
          adottati su  proposta  del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il  Ministro  dell'interno,  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari
          esteri e della cooperazione internazionale. 
              30. Ciascuno schema di decreto legislativo  di  cui  al
          comma 28, a seguito della deliberazione del  Consiglio  dei
          ministri, e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato
          della Repubblica perche' su di esso siano  espressi,  entro
          sessanta  giorni  dalla  trasmissione,   i   pareri   delle
          Commissioni parlamentari competenti  per  materia.  Decorso
          tale termine il  decreto  puo'  essere  comunque  adottato,
          anche in  mancanza  dei  pareri.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione dei  pareri  parlamentari  scada  nei  trenta
          giorni che precedono la scadenza del termine  previsto  dal
          comma 28, quest'ultimo termine e' prorogato di tre mesi. Il
          Governo,  qualora  non  intenda   conformarsi   ai   pareri
          parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere  con
          le  sue  osservazioni  e   con   eventuali   modificazioni,
          corredate   dei   necessari   elementi    integrativi    di
          informazione  e  motivazione.  I  pareri  definitivi  delle
          Commissioni competenti per materia sono espressi  entro  il
          termine  di   dieci   giorni   dalla   data   della   nuova
          trasmissione.  Decorso  tale  termine,  i  decreti  possono
          essere comunque adottati. 
              31. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  di
          ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 28,
          il  Governo  puo'  adottare  disposizioni   integrative   e
          correttive del decreto medesimo, nel rispetto dei  principi
          e criteri direttivi di cui  al  citato  comma  28,  con  la
          procedura prevista nei commi 29 e 30. 
              32. All'art. 86 del codice civile, dopo le parole:  «da
          un matrimonio» sono inserite le seguenti: «o  da  un'unione
          civile tra persone dello stesso sesso». 
              33. All'art. 124 del codice  civile,  dopo  le  parole:
          «impugnare il matrimonio» sono  inserite  le  seguenti:  «o
          l'unione civile tra persone dello stesso sesso». 
              34.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          presente legge, sono stabilite le disposizioni  transitorie
          necessarie per la tenuta dei registri  nell'archivio  dello
          stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei  decreti
          legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a). 
              35.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  1  a  34
          acquistano efficacia a decorrere dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge. 
              36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37  a
          67 si intendono  per  «conviventi  di  fatto»  due  persone
          maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia
          e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate
          da  rapporti  di  parentela,  affinita'  o   adozione,   da
          matrimonio o da un'unione civile. 
              37. Ferma restando la sussistenza  dei  presupposti  di
          cui  al  comma  36,  per   l'accertamento   della   stabile
          convivenza si fa riferimento alla dichiarazione  anagrafica
          di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma  1  dell'art.
          13 del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 
              38. I conviventi di  fatto  hanno  gli  stessi  diritti
          spettanti al coniuge  nei  casi  previsti  dall'ordinamento
          penitenziario. 
              39. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi  di
          fatto hanno diritto  reciproco  di  visita,  di  assistenza
          nonche' di accesso alle informazioni personali, secondo  le
          regole di organizzazione delle strutture ospedaliere  o  di
          assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per
          i coniugi e i familiari. 
              40. Ciascun convivente di fatto puo' designare  l'altro
          quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: 
                a) in caso di malattia che  comporta  incapacita'  di
          intendere e di volere,  per  le  decisioni  in  materia  di
          salute; 
                b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione
          di organi, le modalita'  di  trattamento  del  corpo  e  le
          celebrazioni funerarie. 
              41. La designazione di cui al comma 40 e' effettuata in
          forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilita'
          di redigerla, alla presenza di un testimone. 
              42. Salvo  quanto  previsto  dall'art.  337-sexies  del
          codice civile, in caso di morte del proprietario della casa
          di comune residenza il convivente di  fatto  superstite  ha
          diritto di continuare ad abitare nella stessa per due  anni
          o per un periodo pari alla convivenza se  superiore  a  due
          anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove  nella  stessa
          coabitino figli minori  o  figli  disabili  del  convivente
          superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare
          nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore
          a tre anni. 
              43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno  nel  caso
          in  cui  il  convivente   superstite   cessi   di   abitare
          stabilmente nella casa di comune residenza  o  in  caso  di
          matrimonio, di unione  civile  o  di  nuova  convivenza  di
          fatto. 
              44. Nei casi di morte del conduttore o di  suo  recesso
          dal contratto di locazione della casa di comune  residenza,
          il convivente di  fatto  ha  facolta'  di  succedergli  nel
          contratto. 
              45.  Nel  caso  in  cui  l'appartenenza  ad  un  nucleo
          familiare costituisca titolo o causa  di  preferenza  nelle
          graduatorie  per  l'assegnazione  di  alloggi  di  edilizia
          popolare, di tale titolo  o  causa  di  preferenza  possono
          godere, a parita' di condizioni, i conviventi di fatto. 
              46. Nella sezione VI del capo  VI  del  titolo  VI  del
          libro primo del  codice  civile,  dopo  l'art.  230-bis  e'
          aggiunto il seguente: 
              «Art. 230-ter (Diritti del convivente). - Al convivente
          di  fatto  che  presti   stabilmente   la   propria   opera
          all'interno dell'impresa dell'altro convivente  spetta  una
          partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni
          acquistati con essi nonche' agli  incrementi  dell'azienda,
          anche  in  ordine  all'avviamento,  commisurata  al  lavoro
          prestato. Il diritto di partecipazione non  spetta  qualora
          tra i conviventi esista un rapporto di societa' o di lavoro
          subordinato». 
              47.  All'art.  712,  secondo  comma,  del   codice   di
          procedura  civile,  dopo  le  parole:  «del  coniuge»  sono
          inserite le seguenti: «o del convivente di fatto». 
              48. Il convivente di fatto puo' essere nominato tutore,
          curatore o  amministratore  di  sostegno,  qualora  l'altra
          parte sia dichiarata  interdetta  o  inabilitata  ai  sensi
          delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti  di  cui
          all'art. 404 del codice civile. 
              49.  In  caso  di  decesso  del  convivente  di  fatto,
          derivante    da    fatto    illecito    di    un     terzo,
          nell'individuazione  del  danno  risarcibile   alla   parte
          superstite si applicano i medesimi criteri individuati  per
          il risarcimento del danno al coniuge superstite. 
              50.  I  conviventi  di  fatto  possono  disciplinare  i
          rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con
          la sottoscrizione di un contratto di convivenza. 
              51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e
          la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di
          nullita',  con  atto  pubblico  o  scrittura  privata   con
          sottoscrizione autenticata da un notaio o  da  un  avvocato
          che ne attestano la conformita'  alle  norme  imperative  e
          all'ordine pubblico. 
              52.   Ai   fini   dell'opponibilita'   ai   terzi,   il
          professionista che ha ricevuto l'atto in forma  pubblica  o
          che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del  comma
          51 deve  provvedere  entro  i  successivi  dieci  giorni  a
          trasmetterne copia al comune di  residenza  dei  conviventi
          per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 
              53. Il contratto di cui al comma 50 reca  l'indicazione
          dell'indirizzo indicato da ciascuna  parte  al  quale  sono
          effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo.
          Il contratto puo' contenere: 
                a) l'indicazione della residenza; 
                b) le  modalita'  di  contribuzione  alle  necessita'
          della  vita  in  comune,  in  relazione  alle  sostanze  di
          ciascuno  e  alla  capacita'  di  lavoro  professionale   o
          casalingo; 
                c) il regime patrimoniale della comunione  dei  beni,
          di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro
          primo del codice civile. 
              54. Il regime  patrimoniale  scelto  nel  contratto  di
          convivenza puo' essere modificato in qualunque momento  nel
          corso della convivenza con le modalita' di cui al comma 51. 
              55. Il trattamento dei dati personali  contenuti  nelle
          certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla
          normativa prevista dal codice in materia di protezione  dei
          dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30  giugno
          2003, n. 196, garantendo il rispetto della  dignita'  degli
          appartenenti al contratto di convivenza. I  dati  personali
          contenuti  nelle  certificazioni  anagrafiche  non  possono
          costituire elemento di discriminazione a carico delle parti
          del contratto di convivenza. 
              56.  Il  contratto  di  convivenza  non   puo'   essere
          sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti
          inseriscano termini o condizioni, questi si hanno  per  non
          apposti. 
              57. II contratto di convivenza e' affetto  da  nullita'
          insanabile che puo' essere  fatta  valere  da  chiunque  vi
          abbia interesse se concluso: 
                a)  in  presenza  di  un  vincolo  matrimoniale,   di
          un'unione civile o di un altro contratto di convivenza; 
                b) in violazione del comma 36; 
                c) da persona minore di eta'; 
                d) da persona interdetta giudizialmente; 
                e) in caso di condanna per il delitto di cui all'art.
          88 del codice civile. 
              58. Gli effetti del  contratto  di  convivenza  restano
          sospesi  in  pendenza  del  procedimento  di   interdizione
          giudiziale o nel caso di rinvio  a  giudizio  o  di  misura
          cautelare disposti per il delitto di cui  all'art.  88  del
          codice civile, fino a quando non sia  pronunciata  sentenza
          di proscioglimento. 
              59. Il contratto di convivenza si risolve per: 
                a) accordo delle parti; 
                b) recesso unilaterale; 
                c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o  tra
          un convivente ed altra persona; 
                d) morte di uno dei contraenti. 
              60. La risoluzione  del  contratto  di  convivenza  per
          accordo delle parti o per recesso unilaterale  deve  essere
          redatta  nelle  forme  di  cui  al  comma  51.  Qualora  il
          contratto di convivenza preveda,  a  norma  del  comma  53,
          lettera c), il  regime  patrimoniale  della  comunione  dei
          beni, la sua risoluzione determina  lo  scioglimento  della
          comunione medesima e si applicano, in  quanto  compatibili,
          le disposizioni di cui alla sezione III  del  capo  VI  del
          titolo VI del libro primo del codice civile. Resta in  ogni
          caso ferma  la  competenza  del  notaio  per  gli  atti  di
          trasferimento  di  diritti   reali   immobiliari   comunque
          discendenti dal contratto di convivenza. 
              61. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto  di
          convivenza il professionista che  riceve  o  che  autentica
          l'atto e' tenuto, oltre che  agli  adempimenti  di  cui  al
          comma  52,  a  notificarne   copia   all'altro   contraente
          all'indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui  la
          casa  familiare  sia  nella  disponibilita'  esclusiva  del
          recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullita',
          deve contenere il termine, non inferiore a novanta  giorni,
          concesso al convivente per lasciare l'abitazione. 
              62. Nel caso di cui alla lettera c) del  comma  59,  il
          contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve
          notificare all'altro contraente, nonche' al  professionista
          che ha ricevuto o autenticato il contratto  di  convivenza,
          l'estratto di matrimonio o di unione civile. 
              63. Nel caso di cui alla lettera d) del  comma  59,  il
          contraente superstite o gli eredi del  contraente  deceduto
          devono notificare  al  professionista  che  ha  ricevuto  o
          autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto
          di morte affinche'  provveda  ad  annotare  a  margine  del
          contratto  di   convivenza   l'avvenuta   risoluzione   del
          contratto  e  a  notificarlo  all'anagrafe  del  comune  di
          residenza. 
              64. Dopo l'art. 30 della legge 31 maggio 1995, n.  218,
          e' inserito il seguente: 
              «Art.  30-bis  (Contratti  di  convivenza).  -  1.   Ai
          contratti di  convivenza  si  applica  la  legge  nazionale
          comune   dei   contraenti.   Ai   contraenti   di   diversa
          cittadinanza si applica  la  legge  del  luogo  in  cui  la
          convivenza e' prevalentemente localizzata. 
              2. Sono fatte salve  le  norme  nazionali,  europee  ed
          internazionali  che  regolano  il  caso   di   cittadinanza
          plurima». 
              65. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il
          giudice stabilisce il diritto del  convivente  di  ricevere
          dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato
          di bisogno e non sia in  grado  di  provvedere  al  proprio
          mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per
          un periodo proporzionale alla  durata  della  convivenza  e
          nella misura determinata ai sensi  dell'art.  438,  secondo
          comma, del codice  civile.  Ai  fini  della  determinazione
          dell'ordine degli obbligati  ai  sensi  dell'art.  433  del
          codice civile, l'obbligo alimentare del convivente  di  cui
          al presente comma e' adempiuto con precedenza sui  fratelli
          e sorelle. 
              66. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1
          a 35 del presente articolo,  valutati  complessivamente  in
          3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro
          per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno  2018,  in
          9,8 milioni di euro per l'anno 2019,  in  11,7  milioni  di
          euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di  euro  per  l'anno
          2021, in 15,8 milioni di euro  per  l'anno  2022,  in  17,9
          milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3  milioni  di  euro
          per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere
          dall'anno 2025, si provvede: 
                a) quanto a 3,7 milioni di euro per  l'anno  2016,  a
          1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di  euro
          per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020,  a  7
          milioni di euro per l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro  per
          l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,6
          milioni di euro per l'anno 2024 e  a  16  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2025,  mediante  riduzione  del
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307; 
                b) quanto a 6,7 milioni di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2017,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
          proiezioni, per gli anni 2017 e  2018,  dello  stanziamento
          del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del
          bilancio triennale  2016-2018,  nell'ambito  del  programma
          «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
          ripartire»  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2016,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          medesimo Ministero. 
              67. Ai sensi dell'art. 17, comma  12,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali,  sulla   base   dei   dati   comunicati
          dall'INPS, provvede al monitoraggio degli oneri  di  natura
          previdenziale ed assistenziale di cui ai commi da 11  a  20
          del presente articolo e riferisce  in  merito  al  Ministro
          dell'economia e delle finanze. Nel caso  si  verifichino  o
          siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto  alle
          previsioni di cui al comma 66, il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, sentito  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali,  provvede,  con  proprio  decreto,  alla
          riduzione,   nella   misura   necessaria   alla   copertura
          finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita'  di
          monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente
          aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi  dell'art.
          21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre  2009,  n.
          196, nell'ambito dello stato di  previsione  del  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali. 
              68. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce
          senza ritardo alle Camere con apposita relazione in  merito
          alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di
          cui al comma 67. 
              69.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta l'art.  35,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
              «Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e  metodi  di
          calcolo del valore stimato degli appalti).  -  1.  Ai  fini
          dell'applicazione  del  presente  codice,  le   soglie   di
          rilevanza comunitaria sono: 
                a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di  lavori
          e per le concessioni; 
                b)  euro  135.000  per  gli   appalti   pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione     aggiudicati     dalle     amministrazioni
          aggiudicatrici  che  sono  autorita'  governative  centrali
          indicate nell'allegato III;  se  gli  appalti  pubblici  di
          forniture    sono    aggiudicati     da     amministrazioni
          aggiudicatrici operanti nel settore  della  difesa,  questa
          soglia si applica solo agli appalti concernenti i  prodotti
          menzionati nell'allegato VIII; 
                c)  euro  209.000  per  gli   appalti   pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
          sub-centrali; tale soglia si  applica  anche  agli  appalti
          pubblici   di   forniture   aggiudicati   dalle   autorita'
          governative centrali che operano nel settore della  difesa,
          allorche' tali appalti concernono prodotti  non  menzionati
          nell'allegato VIII; 
                d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali  e
          di altri servizi specifici elencati all'allegato IX. 
              2.  Nei  settori  speciali,  le  soglie  di   rilevanza
          comunitaria sono: 
                a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori; 
                b) euro 418.000 per  gli  appalti  di  forniture,  di
          servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 
                c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi,  per  i
          servizi  sociali  e  altri   servizi   specifici   elencati
          all'allegato IX. 
              3.  Le  soglie  di  cui  al  presente   articolo   sono
          periodicamente  rideterminate   con   provvedimento   della
          Commissione europea, che trova  diretta  applicazione  alla
          data di entrata in vigore  a  seguito  della  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. 
              4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico
          di lavori,  servizi  e  forniture  e'  basato  sull'importo
          totale    pagabile,    al    netto    dell'IVA,    valutato
          dall'amministrazione     aggiudicatrice     o     dall'ente
          aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo  massimo
          stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali  opzioni
          o  rinnovi  del  contratto  esplicitamente  stabiliti   nei
          documenti di gara. Quando l'amministrazione  aggiudicatrice
          o l'ente aggiudicatore prevedono premi o  pagamenti  per  i
          candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
          valore stimato dell'appalto. 
              5.  Se  un'amministrazione  aggiudicatrice  o  un  ente
          aggiudicatore sono composti da unita'  operative  distinte,
          il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
          valore  totale  stimato  per  tutte   le   singole   unita'
          operative. Se un'unita' operativa distinta e'  responsabile
          in modo indipendente del proprio appalto o  di  determinate
          categorie di  esso,  il  valore  dell'appalto  puo'  essere
          stimato con riferimento al  valore  attribuito  dall'unita'
          operativa distinta. 
              6. La scelta del  metodo  per  il  calcolo  del  valore
          stimato di un appalto o concessione non puo'  essere  fatta
          con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di  applicazione
          delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
          europee. Un appalto non puo' essere frazionato  allo  scopo
          di evitare l'applicazione delle norme del  presente  codice
          tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. 
              7. Il valore stimato dell'appalto  e'  quantificato  al
          momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara  o  del
          bando  di  gara  o,  nei  casi  in  cui  non  sia  prevista
          un'indizione di gara, al momento in  cui  l'amministrazione
          aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
          affidamento del contratto. 
              8. Per gli appalti pubblici di lavori  il  calcolo  del
          valore stimato tiene conto dell'importo dei  lavori  stessi
          nonche'  del  valore  complessivo  stimato  di   tutte   le
          forniture    e     servizi     messi     a     disposizione
          dell'aggiudicatario dall'amministrazione  aggiudicatrice  o
          dall'ente aggiudicatore, a condizione che  siano  necessari
          all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o  dei
          servizi  non  necessari  all'esecuzione  di  uno  specifico
          appalto di  lavori  non  puo'  essere  aggiunto  al  valore
          dell'appalto di lavori in modo da sottrarre  l'acquisto  di
          tali   forniture   o   servizi   dall'applicazione    delle
          disposizioni del presente codice. 
              9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: 
                a) quando un'opera  prevista  o  una  prestazione  di
          servizi   puo'   dare   luogo   ad   appalti    aggiudicati
          contemporaneamente per  lotti  distinti,  e'  computato  il
          valore complessivo stimato della totalita' di tali lotti; 
                b) quando il valore cumulato  dei  lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
              10. Per gli appalti di forniture: 
                a) quando un progetto  volto  ad  ottenere  forniture
          omogenee   puo'   dare   luogo   ad   appalti   aggiudicati
          contemporaneamente per  lotti  distinti,  nell'applicazione
          delle soglie di cui ai commi 1 e 2 e' computato  il  valore
          complessivo stimato della totalita' di tali lotti; 
                b) quando il valore cumulato  dei  lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
              11. In deroga a quanto previsto dai commi 9  e  10,  le
          amministrazioni aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori
          possono  aggiudicare  l'appalto  per  singoli  lotti  senza
          applicare le disposizioni del presente  codice,  quando  il
          valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore  a
          euro 80.000 per le forniture o  i  servizi  oppure  a  euro
          1.000.000 per i lavori,  purche'  il  valore  cumulato  dei
          lotti aggiudicati non superi il 20  per  cento  del  valore
          complessivo di tutti i lotti in cui sono  stati  frazionati
          l'opera  prevista,  il  progetto  di   acquisizione   delle
          forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi. 
              12. Se gli appalti pubblici di forniture o  di  servizi
          presentano caratteri di regolarita'  o  sono  destinati  ad
          essere rinnovati entro un  determinato  periodo,  e'  posto
          come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto: 
                a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi
          successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti  o
          dell'esercizio precedente, rettificato, ove  possibile,  al
          fine  di  tenere  conto  dei  cambiamenti  in  termini   di
          quantita' o  di  valore  che  potrebbero  sopravvenire  nei
          dodici mesi successivi al contratto iniziale; 
                b)  il  valore  stimato  complessivo  dei   contratti
          successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi
          alla prima consegna o nel corso dell'esercizio,  se  questo
          e' superiore ai dodici mesi. 
              13. Per gli appalti pubblici di  forniture  aventi  per
          oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
          a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
          il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente: 
                a) per gli appalti  pubblici  di  durata  determinata
          pari  o  inferiore  a  dodici  mesi,  il   valore   stimato
          complessivo per la durata  dell'appalto  o,  se  la  durata
          supera i dodici mesi, il valore complessivo,  ivi  compreso
          il valore stimato dell'importo residuo; 
                b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o
          che  non  puo'   essere   definita,   il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
              14. Per gli appalti pubblici di servizi, il  valore  da
          porre  come  base  per  il  calcolo  del   valore   stimato
          dell'appalto,  a  seconda  del  tipo  di  servizio,  e'  il
          seguente: 
                a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare  e
          altre forme di remunerazione; 
                b) per i servizi bancari e altri servizi  finanziari:
          gli onorari, le commissioni  da  pagare,  gli  interessi  e
          altre forme di remunerazione; 
                c) per gli appalti riguardanti la progettazione:  gli
          onorari,  le  commissioni  da  pagare  e  altre  forme   di
          remunerazione; 
                d) per  gli  appalti  pubblici  di  servizi  che  non
          fissano un prezzo complessivo: 
                  1) in caso di appalti di durata determinata pari  o
          inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato
          per l'intera loro durata; 
                  2) in caso di appalti  di  durata  indeterminata  o
          superiore   a   quarantotto   mesi,   il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
              15. Il calcolo del valore stimato di un  appalto  misto
          di servizi e forniture  si  fonda  sul  valore  totale  dei
          servizi e delle forniture,  prescindendo  dalle  rispettive
          quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
          posa e di installazione. 
              16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici  di
          acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il
          valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso  dei
          contratti previsti durante l'intera  durata  degli  accordi
          quadro o del sistema dinamico di acquisizione. 
              17. Nel caso  di  partenariati  per  l'innovazione,  il
          valore da prendere in considerazione e' il  valore  massimo
          stimato, al netto dell'IVA, delle attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del  previsto
          partenariato, nonche' delle forniture, dei  servizi  o  dei
          lavori  da  mettere  a  punto  e  fornire  alla  fine   del
          partenariato. 
              18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato
          l'importo dell'anticipazione del  prezzo  pari  al  20  per
          cento  da  corrispondere  all'appaltatore  entro   quindici
          giorni  dall'effettivo  inizio  dei  lavori.   L'erogazione
          dell'anticipazione  e'  subordinata  alla  costituzione  di
          garanzia fideiussoria bancaria o  assicurativa  di  importo
          pari all'anticipazione maggiorato del  tasso  di  interesse
          legale  applicato  al  periodo   necessario   al   recupero
          dell'anticipazione stessa  secondo  il  cronoprogramma  dei
          lavori. La  predetta  garanzia  e'  rilasciata  da  imprese
          bancarie autorizzate ai sensi del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385,  o  assicurative  autorizzate  alla
          copertura dei rischi ai quali si riferisce  l'assicurazione
          e che rispondano  ai  requisiti  di  solvibilita'  previsti
          dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita'. La
          garanzia   puo'   essere,   altresi',   rilasciata    dagli
          intermediari   finanziari    iscritti    nell'albo    degli
          intermediari finanziari di cui  all'art.  106  del  decreto
          legislativo 1° settembre  1993,  n.  385.  L'importo  della
          garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto  nel
          corso dei  lavori,  in  rapporto  al  progressivo  recupero
          dell'anticipazione da parte delle stazioni  appaltanti.  Il
          beneficiario  decade  dall'anticipazione,  con  obbligo  di
          restituzione, se l'esecuzione dei lavori non  procede,  per
          ritardi a lui imputabili,  secondo  i  tempi  contrattuali.
          Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
          decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.». 
              -  Si  riporta  l'art.  23,  comma  11,   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici): 
              «Art. 23 (Livelli della progettazione per gli  appalti,
          per le concessioni di lavori  nonche'  per  i  servizi).  -
          (Omissis). 
              11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi
          quelli relativi al dibattito pubblico, alla  direzione  dei
          lavori, alla vigilanza, ai  collaudi,  agli  studi  e  alle
          ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza  e
          di coordinamento, quando  previsti  ai  sensi  del  decreto
          legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,   alle   prestazioni
          professionali e specialistiche, necessari per la  redazione
          di  un  progetto  esecutivo  completo  in  ogni  dettaglio,
          possono   essere   fatti   gravare   sulle   disponibilita'
          finanziarie  della  stazione  appaltante  cui   accede   la
          progettazione   medesima.   Ai   fini   dell'individuazione
          dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti
          i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di
          affidamento allo stesso progettista esterno. 
              (Omissis).».