Art. 11 Abrogazioni e disposizioni transitorie 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2, sono abrogati: a) il provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014; b) il provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016. 2. In sede di prima applicazione, con riferimento alla componente «costo» di cui all'art. 5, comma 4, lettera b, il calcolo degli incentivi relativi ai danni alla persona prosegue fino alla generazione 2019 secondo le disposizioni di cui al provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, come modificato dal provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016. 3. E' confermata la modifica apportata dall'art. 8 del provvedimento IVASS n. 18/2014 alle istruzioni tecniche relative all'allegato 1 al Modulo 17 del ramo responsabilita' civile autoveicoli terrestri (ramo 10), di cui all'allegato 4 al regolamento ISVAP n. 22/2008, articolata come di seguito: a) con riferimento alla voce 87, di seguito alla frase «La voce accoglie altresi' i rimborsi spese costituiti dalle penalita' che all'esito della procedura arbitrale prevista dalla CARD sono attribuite all'impresa» e' aggiunto «e gli incentivi contabilizzati, alla chiusura dell'esercizio, per la regolazione delle compensazioni CARD-CID.»; b) con riferimento alla voce 88, di seguito alla frase «le altre penalita' previste dalla CARD» e' aggiunto «e le penalizzazioni contabilizzate, alla chiusura dell'esercizio, per la regolazione delle compensazioni CARD-CID.».