Art. 11 
 
 
               Abrogazioni e disposizioni transitorie 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento, fatto salvo quanto previsto dal  successivo  comma  2,
sono abrogati: 
    a) il provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014; 
    b) il provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016. 
  2. In sede di prima applicazione, con riferimento  alla  componente
«costo» di cui all'art. 5, comma  4,  lettera  b,  il  calcolo  degli
incentivi  relativi  ai  danni  alla  persona  prosegue   fino   alla
generazione 2019 secondo le  disposizioni  di  cui  al  provvedimento
IVASS n. 18 del 5 agosto  2014,  come  modificato  dal  provvedimento
IVASS n. 43 del 4 marzo 2016. 
  3.  E'  confermata  la   modifica   apportata   dall'art.   8   del
provvedimento IVASS n.  18/2014  alle  istruzioni  tecniche  relative
all'allegato  1  al  Modulo  17  del  ramo   responsabilita'   civile
autoveicoli terrestri (ramo 10), di cui all'allegato 4 al regolamento
ISVAP n. 22/2008, articolata come di seguito: 
    a) con riferimento alla voce 87, di seguito alla frase  «La  voce
accoglie altresi' i rimborsi spese  costituiti  dalle  penalita'  che
all'esito  della  procedura  arbitrale  prevista  dalla   CARD   sono
attribuite all'impresa» e' aggiunto «e gli incentivi  contabilizzati,
alla chiusura dell'esercizio, per la regolazione delle  compensazioni
CARD-CID.»; 
    b) con riferimento alla voce 88, di seguito alla frase «le  altre
penalita' previste dalla  CARD»  e'  aggiunto  «e  le  penalizzazioni
contabilizzate, alla  chiusura  dell'esercizio,  per  la  regolazione
delle compensazioni CARD-CID.».