Art. 19 
 
                  Disposizioni in materia di accisa 
 
  1.  A  decorrere  dal  1°  dicembre  2018,  al  testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali  e  amministrative,  approvato
con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella Tabella  A,
al punto 11, nella colonna « Impieghi », il periodo da « In  caso  di
produzione combinata » fino a  «  quinquennio  di  riferimento  »  e'
sostituito dal seguente:  «  In  caso  di  generazione  combinata  di
energia elettrica e calore  utile,  i  quantitativi  di  combustibili
impiegati nella produzione  di  energia  elettrica  sono  determinati
utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali: 
  a) oli vegetali non modificati chimicamente 0,194 kg per kWh 
  b) gas naturale 0,220 mc per kWh 
  c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh 
  d) gasolio 0,186 kg per kWh 
  e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali 0,194  kg  per
kWh 
  f) carbone, lignite e coke 
  (codici NC 2701, 2702 e 2704) 0,312 kg per kWh ». 
  2. All'articolo 3-bis  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  aprile  2012,  n.  44,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) a decorrere dal 1° dicembre 2018, il comma 1 e' abrogato; 
  b) nel comma 2, le parole « 31  dicembre  2017  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 30 novembre 2018 ». 
  3. All'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116, nella lettera b), le parole « da adottare entro il  30  novembre
2018 » sono soppresse. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta la Tabella  A  allegata  al  citato  decreto
          legislativo n. 504 del 1995, come modificato dalla presente
          legge: 
 
    
"Tabella A

Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione
dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sotto
l'osservanza di norme prescritte

Impieghi                                       Agevolazione

 1. Impieghi diversi da carburante
 per motori o da combustibile per
 riscaldamento                                  esenzione

 2. Impieghi come carburanti per la
 navigazione aerea diversa
 dall'aviazione privata da diporto e
 per i voli didattici (1)                       esenzione

 3. Impieghi come carburanti per la
 navigazione nelle acque marine
 comunitarie, compresa la pesca, con
 esclusione delle imbarcazioni
 private da diporto, e impieghi come
 carburanti per la navigazione nelle
 acque interne, limitatamente al
 trasporto delle merci, e per il
 dragaggio di vie navigabili e porti
 (1)                                            esenzione

 4. Impiego nei trasporti ferroviari            30 per cento
 di passeggeri e merci                          aliquota normale
                                                euro 403,22 per
 4-bis. Gasolio commerciale usato               mille litri
 come carburante

 5. Impieghi in lavori agricoli,
 orticoli, in allevamento, nella
 silvicoltura e piscicoltura e nella
 florovivaistica:

                                                22 per cento
 - gasolio                                      aliquota normale

 - oli vegetali non modificati
 chimicamente                                   esenzione

                                                49 per cento
 - benzina                                      aliquota normale

 L'agevolazione per la benzina e'
 limitata alle macchine agricole con
 potenza del motore non superiore a
 40 CV e non adibite a lavori per
 conto terzi; tali limitazioni non si
 applicano alle mietitrebbie.

 L'agevolazione viene concessa anche
 mediante crediti o buoni d'imposta,
 sulla base di criteri stabiliti, in
 relazione alla estensione dei
 terreni, alla qualita' delle colture
 ed alla dotazione delle macchine
 agricole effettivamente utilizzate,
 con decreto del Ministro delle
 finanze, di concerto con il Ministro
 delle risorse agricole, alimentari e
 forestali, da emanare ai sensi
 dell'art.17, comma 3, della legge 23
 agosto 1988, n. 400.

 6. Prosciugamento e sistemazione dei
 terreni allagati nelle zone colpite
 da alluvione                                   esenzione

 7. Sollevamento delle acque allo
 scopo di agevolare la coltivazione
 dei fondi rustici sui terreni
 bonificati                                     esenzione

 8. Prove sperimentali, collaudo di
 motori di aviazione e marina e
 revisione dei motori di aviazione,
 nei quantitativi stabiliti                     30 per cento
 dall'Amministrazione finanziaria               aliquota normale

 9. Produzione di forza motrice con
 motori fissi, azionati con prodotti
 energetici diversi dal gas naturale
 e utilizzati all'interno di
 delimitati stabilimenti industriali,
 agricolo-industriali, laboratori,
 cantieri di ricerche di idrocarburi
 e di forze endogene e cantieri di
 costruzione e azionamento di
 macchine impiegate nei porti, non
 ammesse alla circolazione su strada,
 destinate alla movimentazione di               30 per cento
 merci per operazioni di trasbordo              aliquota normale

 10. Gas naturale impiegato negli usi
 di cantiere, nei motori fissi e
 nelle operazioni di campo per la               euro 11,73 per 1000
 coltivazione di idrocarburi                    mc

 11. Produzione, diretta o indiretta,
 di energia elettrica con impianti
 obbligati alla denuncia prevista
 dalle disposizioni che disciplinano
 l'imposta di consumo sull'energia
 elettrica:

 - oli vegetali non modificati
 chimicamente:                                  esenzione

 - gas naturale e gas di petrolio
 liquefatti                                     esenzione

                                                L. 23.800 per 1.000
 - gasolio                                      1

 - olio combustibile e prodotti                 L. 28.400 per 1.000
 energetici greggi, naturali                    kg

 - carbone, lignite e coke (codici NC           euro 2,60 per 1000
 2701, 2702 e 2704)                             kg.

 In caso di autoproduzione di energia
 elettrica, le aliquote per il
 gasolio, per l'olio combustibile e
 per i prodotti energetici greggi
 sono le seguenti:

 - gasolio                                      L. 840 per 1.000 l

                                                L. 1.000 per 1.000
 - olio combustibile                            kg

 - prodotti energetici greggi,                  L. 2.500 per 1.000
 naturali                                       kg

 L'agevolazione e' accordata:

 a) ai prodotti petroliferi nei
 limiti dei quantitativi impiegati
 nella produzione di energia
 elettrica;

 b) ai prodotti energetici greggi,
 naturali, impiegati nella stessa
 area di estrazione per la produzione
 e per l'auto produzione di energia
 elettrica a vapore;

 c) ai prodotti energetici impiegati
 in impianti petrolchimici per
 l'alimentazione di centrali
 combinate termoelettriche per
 l'autoproduzione di energia
 elettrica e vapore tecnologico per
 usi interni.

 In caso di generazione combinata di
 energia elettrica e calore utile, i
 quantitativi di combustibili
 impiegati nella produzione di
 energia elettrica sono determinati
 utilizzando i seguenti consumi
 specifici convenzionali:

 a) oli vegetali non modificati       0,194 kg
 chimicamente                         per kWh

                                      0,220 mc
 b) gas naturale                      per kWh

                                      0,173 kg
 c) gas di petrolio liquefatti        per kWh

                                      0,186 kg
 d) gasolio                           per kWh

 e) olio combustibile e oli minerali  0,194 kg
 greggi, naturali                     per kWh

 f) carbone, lignite e coke (codici   0,312 kg
 NC 2701, 2702 e 2704)                per kWh

 12. Azionamento delle autovetture da
 noleggio da piazza, compresi i
 motoscafi che in talune localita'
 sostituiscono le vetture da piazza e
 quelli lacuali, adibiti al servizio
 pubblico da banchina per il
 trasporto di persone:

                                                euro 359,00 per
 benzina                                        1.000 litri

                                                euro 330,00 per
 gasolio                                        1.000 litri

                                                40 per cento
 gas di petrolio liquefatti (GPL)               aliquota normale

                                                40 per cento
 gas naturale                                   aliquota normale

 L'agevolazione e' concessa entro i
 seguenti quantitativi giornalieri
 presumendo, in caso di alimentazione
 promiscua a benzina e GPL o gas
 naturale, un consumo di GPL o gas
 naturale pari al 70 per cento del
 consumo totale:

 a) litri 18 o metri cubi 18
 relativamente al gas naturale per
 ogni autovettura circolante nei
 comuni con popolazione superiore a
 500.000 abitanti

 b) litri 14 o metri cubi 14
 relativamente al gas naturale per
 ogni autovettura circolante nei
 comuni con popolazione superiore a
 100.000 abitanti, ma non a 500.000
 abitanti

 c) litri 11 o metri cubi 11
 relativamente al gas naturale per
 ogni autovettura circolante nei
 comuni con popolazione di 100.000
 abitanti o meno

 13. Azionamento delle autoambulanze,
 destinate al trasporto degli
 ammalati e dei feriti di pertinenza
 dei vari enti di assistenza e di
 pronto soccorso da determinare con
 provvedimento dell'amministrazione
 finanziaria (nei limiti e con le
 modalita' stabiliti con il decreto
 del Ministro delle finanze di cui
 all'Art. 67):

                                                359,00 euro per
 benzina                                        1.000 litri

                                                euro 330,00 per
 gasolio                                        1.000 litri

                                                40 per cento
 gas di petrolio liquefatti (GPL)               aliquote normali

                                                40 per cento
 gas naturale                                   aliquota normale

 Le agevolazioni previste per le
 autovetture da noleggio da piazza e
 per le autoambulanze, di cui ai
 punti 12 e 13, sono concesse
 mediante crediti d'imposta da
 utilizzare in compensazione ai sensi
 dell'Art. 17 del decreto legislativo
 9 luglio 1997, n. 241, e successive
 modificazioni, ovvero mediante buoni
 d'imposta. I crediti ed i buoni
 d'imposta non concorrono alla
 formazione del reddito imponibile e
 non vanno considerati ai fini del
 rapporto di cui all'Art. 63 del
 testo unico delle imposte sui
 redditi, approvato con decreto del
 Presidente della Repubblica 22
 dicembre 1986, n. 917, e successive
 modificazioni

 14. Produzione di magnesio da acqua
 di mare                                        esenzione

 15. Gas di petrolio liquefatti
 utilizzati, negli impianti
 centralizzati per usi industriali
 (2) e dagli autobus urbani ed
 extraurbani adibiti al servizio                10 per cento
 pubblico.                                      aliquota normale

 16. Prodotti energetici iniettati
 negli altiforni per la realizzazione
 dei processi produttivi                        esenzione

 16-bis. Prodotti energetici
 impiegati dalle Forze armate
 nazionali per gli usi consentiti:

 Carburanti per motori:

                                                euro 359,00 per
 Benzina                                        1.000 litri

                                                euro 330,00 per
 Gasolio                                        1.000 litri

 Gas di petrolio liquefatto (GPL)               esenzione

 Gas naturale                                   esenzione

 Combustibili per riscaldamento:

                                                euro 21,00 per 1.000
 Gasolio                                        litri

 GPL                                            zero

                                                euro 11,66 per 1.000
 Gas naturale                                   metri cubi

 (1) Per   aviazione privata da
 diporto   e per   imbarcazioni
 private da diporto   si intende
 l'uso di un aeromobile o di una
 imbarcazione da parte del
 proprietario o della persona fisica
 o giuridica che puo' utilizzarli in
 virtu' di un contratto di locazione
 o per qualsiasi altro titolo, per
 scopo non commerciale ed in
 particolare per scopi diversi dal
 trasporto di passeggeri o merci o
 dalla prestazione di servizi a
 titolo oneroso o per conto di
 autorita' pubbliche.

 (2) Per la individuazione degli usi
 industriali si rinvia a quanto
 disposto nell'articolo 26, comma 3.

    
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   3-bis   del
          decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  26   aprile   2012,   n.   44
          (Disposizioni  urgenti  in   materia   di   semplificazioni
          tributarie,  di  efficientamento  e   potenziamento   delle
          procedure di accertamento), come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 3-bis. Accisa  sul  carburante  utilizzato  nella
          produzione combinata di energia elettrica e calore 
              1. (Abrogato). 
              2. Dal 1° gennaio al 30 novembre 2018, alla  produzione
          combinata   di   energia   elettrica    e    calore,    per
          l'individuazione dei quantitativi di combustibile  soggetti
          alle  aliquote  sulla  produzione  di   energia   elettrica
          continuano  ad  applicarsi   i   coefficienti   individuati
          dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas   con
          deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti  nella
          misura del 12 per cento. 
              3. A decorrere dal 1° giugno 2012, al testo unico delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative, di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
          1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 52, comma 3, la lettera f) e' abrogata; 
              b) nell'allegato I, alla voce relativa all'aliquota  di
          accisa sull'energia elettrica per qualsiasi uso in locali e
          luoghi diversi dalle abitazioni, le parole: «lire 6 al kWh»
          sono sostituite dalle seguenti: 
              «a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili: 
              1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si  applica
          l'aliquota di euro 0,0125 per kWh; 
              2)  sui  consumi  che  eccedono  i  primi  200.000  kWh
          consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh
          si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh; 
              b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili: 
              1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si  applica
          l'aliquota di euro 0,0125 per kWh; 
              2)  sui  consumi  che  eccedono  i  primi  200.000  kWh
          consumati nel mese si applica un'imposta  in  misura  fissa
          pari a euro 4.820». 
              4. Ai  fini  dell'applicazione  dell'aliquota  di  euro
          0,0075 al kWh o dell'imposta in misura fissa  pari  a  euro
          4.820  sul  consumo  mensile  dei  soggetti  che  producono
          energia elettrica  per  uso  proprio  e  la  consumano  per
          qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle  abitazioni,
          gli interessati sono tenuti  a  trasmettere  al  competente
          ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il  giorno  20  di
          ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente." 
              Si riporta il testo del comma 3  dell'articolo  19  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  agosto   2014,   n.   116
          (Disposizioni urgenti per il settore  agricolo,  la  tutela
          ambientale  e  l'efficientamento  energetico  dell'edilizia
          scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
          imprese, il contenimento dei costi gravanti  sulle  tariffe
          elettriche,  nonche'  per  la  definizione   immediata   di
          adempimenti  derivanti  dalla  normativa   europea),   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  19  (Modifiche  alla  disciplina  ACE  -   aiuto
          crescita economica) 
              1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
          201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Per
          le  societa'  le  cui  azioni  sono  quotate   in   mercati
          regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di
          Stati membri della UE  o  aderenti  allo  Spazio  economico
          europeo,  per  il  periodo  di  imposta  di  ammissione  ai
          predetti mercati e per i due successivi, la  variazione  in
          aumento del capitale proprio rispetto  a  quello  esistente
          alla chiusura di ciascun esercizio precedente a  quelli  in
          corso nei suddetti periodi d'imposta e' incrementata del 40
          per cento. Per i periodi d'imposta successivi la variazione
          in aumento del capitale proprio e' determinata senza tenere
          conto del suddetto incremento.»; 
              b) al comma  4,  dopo  le  parole:  «periodi  d'imposta
          successivi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero si
          puo'  fruire  di  un  credito  d'imposta  applicando   alla
          suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77
          del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917. Il credito d'imposta e' utilizzato  in  diminuzione
          dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive,  e  va
          ripartito in cinque quote annuali di pari importo.». 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1,  lettera  a),  si
          applicano alle societa' ammesse a quotazione le cui  azioni
          sono negoziate dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto e sono subordinate alla  preventiva  autorizzazione
          della Commissione europea ai sensi  dell'articolo  108  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, richiesta a
          cura   del   Ministero   dello   sviluppo   economico.   La
          disposizione di cui al comma 1, lettera b),  ha  effetto  a
          decorrere dal periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
          2014. 
              3. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0  milioni  di  euro  nel
          2016, 85,3 milioni di euro nel 2017, 112,3 milioni di  euro
          nel 2018, 140,7 milioni di euro nel 2019, 146,4 milioni  di
          euro nel 2020 e 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021,
          si provvede come segue: 
              a) mediante riduzione della quota nazionale  del  Fondo
          per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di
          cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,
          n. 147, per l'importo di 27,3 milioni  di  euro  nel  2015,
          55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3  milioni  di  euro  nel
          2017 e 112,3 milioni di euro nel 2018; 
              b) mediante aumento, a decorrere dal 1°  gennaio  2019,
          disposto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
          Dogane e  dei  Monopoli,  dell'aliquota  dell'accisa  sulla
          benzina e sulla benzina con piombo,  nonche'  dell'aliquota
          dell'accisa sul  gasolio  usato  come  carburante,  di  cui
          all'allegato  I  del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative di  cui
          al  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.   504,   e
          successive modificazioni, in  misura  tale  da  determinare
          maggiori entrate nette non inferiori  a  140,7  milioni  di
          euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e  a  148,3
          milioni di euro a decorrere dal 2021; il  provvedimento  e'
          efficace dalla data  di  pubblicazione  sul  sito  internet
          dell'Agenzia."